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Braccio di ferro tra permesso di costruire convenzionato e piano attuativo! Chi la spunta?

Il TAR della Lombardia, con la sentenza, n. 1611/2026 chiarisce che il permesso di costruire convenzionato è una facoltà e non un obbligo, restando sempre possibile il ricorso al piano attuativo.
È illegittima la scelta del Comune di escludere lo strumento urbanistico alternativo previsto dalla normativa.

L’articolo tratta della sentenza del TAR della Lombardia n. 1611/2026, la quale chiarisce che il permesso di costruire convenzionato è uno strumento alternativo e non esclusivo rispetto al piano attuativo e, anche se previsto dal PGT, non può essere imposto in via obbligatoria. La normativa, infatti, lo configura come una facoltà, lasciando al privato la scelta dello strumento più idoneo.
Ne consegue l’illegittimità comunale di escludere il piano attuativo come possibile strumento utilizzato dai privati.


Permesso di costruire convenzionato obbligatorio o alternativa al piano attuativo?

È davvero obbligatorio per il privato utilizzare il permesso di costruire convenzionato oppure può scegliere anche il piano attuativo?

Esaminiamo nel dettaglio la sentenza...

I ricorrenti presentano “una domanda per l’approvazione di un piano di recupero del comparto di loro proprietà, un’area estesa circa 22.000 mq, ubicata nel nucleo storico di *** ***, in cui si trova una villa padronale, denominata “*** ***”, circondata da edifici accessori e da alcune corti.”.

Dopo una lunga interlocuzione durata oltre due anni, il Comune ha respinto l’istanza in quanto l’intervento sull’area sarebbe stato possibile esclusivamente mediante il permesso di costruire convenzionato.

I proprietari contestano la decisione davanti al TAR, sostenendo che il permesso di costruire convenzionato è uno strumento alternativo e semplificato, ma non obbligatorio, e non può escludere la possibilità di ricorrere a strumenti urbanistici più complessi come il piano di recupero.

Permesso di costruire convenzionato e piano attuativo: la scelta non è obbligatoria

Il TAR accoglie il ricorso chiarendo che “L’interpretazione della norma tecnica data dall’amministrazione comunale, secondo cui il privato deve necessariamente avvalersi della modalità semplificata del permesso di costruire convenzionato, e non possa, quindi, chiedere l’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, non può essere condivisa.
Essa si scontra: con l’art. 28 bis, d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale, quando le esigenze di urbanizzazione non sono particolarmente complesse, “è possibile”, e dunque non è obbligatorio, il ricorso allo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato; con l’art. 14, c. 1 bis, l. reg. n. 12/2005, che fa espressamente salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato (…). L’art. 22 delle n.t.a. deve essere, quindi, inteso non come fonte di un obbligo, bensì come disposizione attributiva di una facoltà: il privato mantiene, pertanto, la possibilità di attivare il procedimento per l’approvazione di piano attuativo, strumento che consente di addivenire al recupero dell’area in un lasso temporale più ampio rispetto al permesso di costruire convenzionato.”

L’interpretazione del Comune della norma è errata perché non è possibile imporre al privato l’uso del permesso di costruire convenzionato come se fosse obbligatorio. Benché semplificato, tale strumento prevede che l'intervento si realizzi in tempi più brevi rispetto ad un piano di recupero.
Secondo l’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001 il permesso di costruire convenzionato è utilizzabile quando gli interventi non sono particolarmente complessi e comunque non esclude il ricorso per il privato ad un più complesso strumento (come un piano attuativo quale possa essere il piano di recupero).
Inoltre anche la legge regionale lombarda con l’art. 14, comma 1-bis, l.r. 12/2005 conferma che resta sempre possibile scegliere un piano attuativo alternativo.
Infine le stesse norme tecniche di attuazione del PGT del Comune di Caponago, se lette con attenzione, non prevedono l'obbligo rigido ma l'art. 22 deve essere interpretato come una facoltà attribuita al privato.

In pratica, il privato mantiene la facoltà, nei limiti della pianificazione vigente, di richiedere anche un piano attuativo in alternativa al permesso di costruire convenzionato.

Il piano attuativo, rispetto al permesso convenzionato, prevede una progettazione più articolata ma consente tempi più lunghi per l'attuazione, ecco perché la scelta tra i due strumenti non dovrebbe essere imposta automaticamente dal Comune.

Gli strumenti semplificati non possono diventare obbligatori per scelta amministrativa locale, se la normativa superiore prevede la possibilità di più alternative, queste devono essere comunque garantite.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: permesso di costruire convenzionato, permesso di costruire, piano attuativo, strumenti urbanistici

Permesso di costruire convenzionato e piano attuativo: FAQ

1. Cos’è il permesso di costruire convenzionato?
È uno strumento edilizio previsto dal DPR 380/2001 che consente il rilascio del titolo abilitativo accompagnato da una convenzione con il Comune.
Serve a disciplinare opere di urbanizzazione e condizioni dell’intervento in contesti non particolarmente complessi.

2. Quando si utilizza il piano attuativo?

Il piano attuativo si utilizza per interventi di maggiore complessità urbanistica o quando è richiesta una pianificazione di dettaglio.
Definisce in modo più articolato assetti, infrastrutture e modalità di trasformazione dell’area.

3. Il permesso convenzionato è obbligatorio rispetto al piano attuativo?

No. La normativa lo configura come facoltà, non come obbligo.
Il privato può scegliere lo strumento più adeguato in base al tipo di intervento e al livello di complessità urbanistica.

4. Quali sono le differenze principali tra i due strumenti?

Il permesso convenzionato è più rapido e semplificato.
Il piano attuativo è più complesso ma consente una pianificazione urbanistica completa e articolata dell’area.

5. Il Comune può imporre il permesso convenzionato?

Secondo il TAR Lombardia no, se la normativa superiore prevede alternative.
Le norme tecniche comunali non possono escludere strumenti urbanistici previsti dalla legge.

6. Quali effetti ha la scelta sul progetto edilizio?

Incide su tempi autorizzativi, livello di dettaglio progettuale e iter di approvazione.
Il piano attuativo richiede maggiore approfondimento ma offre maggiore controllo urbanistico.

7. Qual è l’errore più frequente nella gestione di questi strumenti?

Considerare il permesso convenzionato come obbligatorio in assoluto.
In realtà la scelta deve essere coerente con normativa statale, regionale e strumenti urbanistici vigenti.

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