Canna fumaria alta 10 metri e gazebo: serve il permesso di costruire
Una canna fumaria di 10 metri di altezza rientra nella definizione di "ristrutturazione edilizia" in quanto inserisce nuovi elementi e impianti ed è di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell'immobile. Una struttura in muratura sormontata da tettoia, ancorata a terra e a un muro perimetrale, non può considerarsi un gazebo: serve il permesso di costruire.
Serve un titolo abilitativo per installare una canna fumaria? E per un gazebo? Le dimensioni possono fare la differenza? Se si tratta di ristrutturazione, è possibile evitare la demolizione cavandosela - magari - con una semplice multa?
Le opere abusive
Cerca di rispondere a queste domande il Consiglio di Stato nella sentenza 1674/2026, che si riferisce al ricorso contro un'ordinanza di demolizione impartita per le seguenti opere:
- canna fumaria in acciaio dell’altezza di 10 mt e “gazebo” in muratura, realizzati in assenza di titolo;
- difformità rispetto ai titoli abilitativi relative a: 1) il locale caldaia che, invece di essere un unico locale seminterrato, è diviso in due locali, con superficie e altezza interna maggiori e differenze nelle bucature; 2) box seminterrato che è più ampio; 3) volumetria interrata di collegamento tra il box e l’intercapedine non autorizzata.
Il ricorso: canna fumaria come accessorio della caldaia?
Secondo l’appellante, l’art. 43 della l.r. Liguria n. 16 del 2008, oltre a non essere applicabile perché successivo all’epoca di realizzazione delle opere, imporrebbe la demolizione solo nei casi di assenza del titolo abilitativo e non anche in quelli di difformità dallo stesso; quanto alla canna fumaria e al “gazebo”, non sarebbe necessario alcun titolo; infine, non vi sarebbe prova dell’esistenza del vincolo idrogeologico.
Inoltre, nello specifico: la canna fumaria sarebbe un mero accessorio della caldaia; il “gazebo”, essendo aperto, non comporterebbe aumento di volumetria; il box e il locale caldaia erano stati autorizzati.
L'abuso edilizio è un illecito permanente
Primadi tutto, Palazzo Spada ricorda che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e l’ordine che ne impone la rimozione non richiede una motivazione “rafforzata” in ordine alle ragioni di pubblico interesse che lo sorreggono, nemmeno quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione, e può – anzi, deve – essere emanato anche nei confronti del titolare attuale del bene, ancorché questi non sia responsabile dell’illecito, trattandosi di un provvedimento di carattere reale (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, e 11 ottobre 2023, n. 16).
Il carattere permanente dell’illecito, inoltre, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l’amministrazione esercita il potere repressivo, non della disciplina in vigore al tempo dell’esecuzione delle opere.
In area vincolata si demolisce anche per l'assenza della SCIA?
Il Consiglio di Stato ricorda, inoltre, che la presenza di difformità giustifica l’ordine di ripristino dei volumi abusivi (relativi a locale caldaia, lavanderia, box e volume interrato di collegamento) nonché delle opere eseguite senza titolo (canna fumaria e “gazebo”).
Infatti, ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 3, della l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, la realizzazione degli interventi edilizi “di cui all’articolo 21 bis” - ossia di quelli soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA - in assenza di SCIA su immobili comunque vincolati comporta che l’autorità competente possa legittimamente ordinarne la demolizione.
Canna fumaria: è ristrutturazione edilizia
Scendendonel particolare, si evidenzia che l’installazione di una canna fumaria rientra nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, per l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, «qualora tali strutture non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile» (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 920): in questo caso, trattandosi di una canna fumaria alta 10 metri, non può considerarsi “di piccole dimensioni”.
Gazebo o tettoia? Occhio al corretto inquadramento dell'opera
In merito al 'presunto' gazebo, si ricorda invece che l’art. 17 della l.r. Liguria n. 16 del 2008 definisce “pertinenze” «i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone», caratterizzati da «a) mancata incidenza sul carico urbanistico; b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’immobile principale; c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell’immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono; d) individuabilità fisica e strutturale propria; e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo».
Trattandosi, in questo caso, di una tettoia con copertura ottagonale composta da un manufatto in muratura posto su un basamento pavimentato rialzato, raggiungibile con tre alzate, contornata da un parapetto alto 90 cm e sormontato da una copertura rivestita in tegole bituminose, nonché alta al colmo 3,80 mt e collegata al fabbricato principale tramite un passaggio coperto di circa un metro, non può considerarsi “di ridotta dimensione in senso assoluto” e deve piuttosto ritenersi che incida sul territorio in maniera sensibile.
Insomma, una struttura in muratura sormontata da tettoia, ancorata a terra e a un muro perimetrale, non può considerarsi un gazebo o pergolato, manufatti che sono leggeri, amovibili e privi di elementi in muratura.
Canna fumaria e gazebo abusivi: FAQ tecniche
L’installazione di una canna fumaria richiede sempre un titolo edilizio?
Non sempre, ma quando la canna fumaria presenta dimensioni rilevanti e un impatto visibile sull’edificio può rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia. In questi casi è necessario un titolo abilitativo. Una canna fumaria alta circa 10 metri, infatti, non può essere considerata un elemento accessorio di modesta entità, poiché incide sulla sagoma e sull’aspetto dell’immobile.
Quando una canna fumaria è qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia?
La canna fumaria rientra nella ristrutturazione edilizia quando comporta l’inserimento di nuovi elementi o impianti che risultano visibili e rilevanti rispetto alla struttura esistente. Se l’opera non è di piccole dimensioni e modifica in modo percepibile la sagoma o l’aspetto del fabbricato, non può essere considerata una semplice pertinenza o un accessorio tecnico.
Come si distingue un gazebo da una tettoia soggetta a permesso di costruire?
Un gazebo o pergolato è normalmente una struttura leggera, facilmente amovibile e priva di elementi in muratura. Quando invece il manufatto è realizzato con strutture murarie, è stabilmente ancorato al suolo o collegato all’edificio principale e presenta coperture permanenti, perde le caratteristiche di opera leggera e viene qualificato come intervento edilizio più rilevante, per il quale è necessario il permesso di costruire.
Le dimensioni e le caratteristiche costruttive influiscono sulla qualificazione dell’opera?
Sì. Dimensioni rilevanti, presenza di basamenti pavimentati, parapetti, coperture stabili e collegamenti strutturali con l’edificio principale sono elementi che fanno ritenere l’opera non più una semplice pertinenza ma un manufatto che incide in modo significativo sull’assetto del territorio, rendendo necessario il permesso di costruire.
L’ordine di demolizione può essere adottato anche molto tempo dopo la realizzazione delle opere?
Sì. L’abuso edilizio è considerato un illecito permanente e l’amministrazione può ordinare la demolizione anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera. L’ordine di ripristino non richiede una motivazione rafforzata e può essere rivolto anche all’attuale proprietario dell’immobile, indipendentemente da chi abbia materialmente realizzato l’abuso.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Titoli Abilitativi
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