Abuso Edilizio | Normativa Tecnica | Titoli Abilitativi
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CILA: NO alle demolizioni parziali e alla regolarizzazione di abusi già realizzati

La sentenza TAR Lazio n. 10693/2025 chiarisce che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata non può essere utilizzata per sanare abusi edilizi o per eseguire demolizioni parziali di opere oggetto di ordinanza. Lo strumento resta riservato agli interventi edilizi minori, non riconducibili a permesso di costruire o SCIA.

Interventi edilizi con CILA: regole e limiti

Quando ci si trova di fronte agli interventi abusivi bisogna avere consapevolezza che essi costituiscono non solo una violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, ma anche un fenomeno che incide profondamente sul territorio, compromettendo la pianificazione urbanistica, l’evoluzione del contesto sociale, l’adeguato accesso ai servizi pubblici, la sicurezza delle costruzioni e l’equilibrio paesaggistico-ambientale.

In questo contesto normativo si inserisce la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), prevista dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001 (TUE) e secondo il quale al comma 1 “Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
Quindi viene stabilito che solo determinati interventi edilizi (ossia quelli esclusi dagli artt. 6, 10 e 22) possono essere eseguiti mediante una comunicazione (CIL, o meglio CILA) all’amministrazione competente dell’inizio dei lavori.

In particolare:

  • l’art. 6 D.P.R. 380/2001 elenca tutti gli interventi che si possono eseguire senza chiedere autorizzazioni o presentare titoli edilizi come CILA, SCIA o permesso di costruire. Si tratta dei lavori più semplici, che non modificano la struttura, i volumi o la destinazione d’uso dell’edificio, e che comunque devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • l’art. 10 D.P.R. 380/2001 riguarda la tipologia di interventi edilizi e urbanistici che richiedono il permesso di costruire, in particolare elenca quali interventi sono considerati trasformazioni urbanistiche o edilizie e quindi necessitano del permesso di costruire come ad esempio:
       - nuove costruzioni;
       - ristrutturazioni urbanistiche;
       - ristrutturazioni edilizie;
  • l’art. 22 D.P.R. 380/2001 disciplina gli interventi edilizi realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a condizione che siano conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. In particolare il comma 1 indica tra gli interventi principali soggetti a SCIA, quelli di:
       - manutenzione straordinaria che interessa parti strutturali o prospetti;
       - restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali;
       - ristrutturazioni edilizie che non comportano modifiche sostanziali (diverse da quelle che richiedono permesso di costruire).

Detto ciò, con la CILA viene comunicato al Comune l’intenzione di realizzare piccoli interventi edilizi, che non comportino modifiche della struttura e per i quali non vi sia la necessità di richiedere un permesso di costruire o SCIA.

Si comprende che la CILA non può essere utilizzata per sanare abusi edilizi preesistenti, né può costituire un titolo abilitativo idoneo a dare esecuzione parziale a ordinanze di demolizione già emesse.

La questione dei limiti applicativi della CILA, dei suoi rapporti con gli strumenti urbanistici attuativi e dei poteri repressivi dell’amministrazione in presenza di opere difformi è stata recentemente affrontata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 10693/2025, che ha fornito importanti chiarimenti sulla portata vincolante dei P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) e sull’impossibilità di utilizzare la CILA per regolarizzare situazioni di difformità rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica.

 

Scarica la sentenza in fondo all'articolo

 

La CILA non può sanare opere abusive né sostituire l’ordinanza di demolizione

Con la sentenza n. 10693/2025 il TAR per il Lazio affronta una vicenda incentrata sull’uso della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) come strumento per sanare o parzialmente regolarizzare opere contestate come abusive.
Nel caso oggetto della sentenza il ricorrente presenta ricorso contro il Comune, a seguito dell’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi disposta dall’amministrazione comunale per le difformità riscontrate tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. In particolare, le contestazioni riguardavano la diversa localizzazione e l’aumento di volumetria di due manufatti, rispetto alle previsioni contenute nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ed anche nella SCIA depositata.

Dopo aver ottenuto la sospensione cautelare della demolizione, il ricorrente presenta una CILA per procedere a una parziale demolizione delle opere contestate, sostenendo che tale strumento fosse idoneo a consentire un adeguamento spontaneo per regolarizzare la situazione.
L’amministrazione, tuttavia, vieta la prosecuzione dei lavori, ritenendo che la CILA non potesse costituire un titolo abilitativo valido per interventi di questo tipo, in quanto le opere in questione configuravano delle vere e proprie difformità edilizie.

Il TAR ha confermato la posizione del Comune, chiarendo che “Il rigetto dei due motivi del ricorso principale, dal quale consegue la legittimità dell’ordinanza di demolizione, comporta l’assorbimento degli otto mezzi proposti il ricorso per motivi aggiunti, avverso l’atto con cui il Comune resistente ha intimato il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di C.I.L.A. (…), unitamente alla rimozione di tutti gli effetti prodotti da quest’ultima, dal momento che, per un verso, con la suddetta C.I.L.A. (la quale non può comunque costituire un titolo abilitativo alla demolizione di opere abusive: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3674) la ricorrente intendeva dare parziale esecuzione al provvedimento oggetto del ricorso principale e, per l’altro verso, che il rigetto di tale ricorso comporta l’obbligo della ricorrente di dare completa (e non già parziale) esecuzione all’ordinanza di demolizione (…).”
Questo principio è fondamentale in quanto un’opera dichiarata abusiva e soggetta ad ordinanza di demolizione, non può utilizzare la CILA per gestire una demolizione parziale, cercando di evitare l’obbligo di rimozione completa imposto dall’autorità.

La sentenza ribadisce un principio importantissimo ossia la CILA è uno strumento semplificato riservato a interventi edilizi minori e non può essere utilizzata per sanare opere difformi o abusive.

Il messaggio del TAR è chiaro:

quando un’opera è difforme rispetto ai titoli edilizi e agli strumenti urbanistici,
occorre procedere al ripristino integrale della legalità, senza scorciatoie.

 

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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