CILA Superbonus: il titolo semplificato non è utilizzabile per le demo-ricostruzioni
Una CILA presentata al di fuori del proprio paradigma legale non costituisce titolo utile per la sanatoria ex art. 36-bis Testo Unico Edilizia. L'intervento che demolisce quasi integralmente un edificio, mantenendo solo minime porzioni, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia assentibile con permesso di costruire.
La CILA Superbonus non può essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione, neppure parziale. In tal caso, scatta l'abuso edilizio con la conseguente ordinanza di demolizione.
Lo ha ricordato il Tar Campania nella sentenza 199/2026, dove si evidenzia che la normativa del Superbonus esclude categoricamente tali opere dal proprio ambito applicativo, richiedendo l'acquisizione di un diverso titolo edilizio.
Non solo: una CILA presentata al di fuori di ciò che può assentire è 'tamquam non esset' e non costituisce titolo utile per la sanatoria ex art. 36-bis. L'intervento che demolisce quasi integralmente un edificio, mantenendo solo minime porzioni, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia 'pesante' assentibile con permesso di costruire o SCIA alternativa.
Il caso: da CILA Superbonus a demo-ricostruzione quasi integrale
I proprietari di un compendio immobiliare presentano una CILA Superbonus per interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico.
Durante i lavori emergono gravi lesioni strutturali che rendono necessaria la demolizione parziale e ricostruzione di tre lati dell'edificio, segnalata con CILA integrativa.
Il Comune ordina la sospensione dei lavori ritenendo configurata una ristrutturazione edilizia (demo-ricostruzione) non assentibile con CILA.
Il TAR accoglie il ricorso dei privati, ma il Consiglio di Stato con sentenza 10109/2024 riforma la decisione accertando che l'edificio è stato demolito quasi integralmente, eccetto un "cantonale" posto in direzione sud-ovest limitatamente al piano terra, mentre ai piani superiori l'organismo strutturale preesistente è stato completamente rimosso e ricostruito ex novo.
I privati presentano istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis (procedura semplificata - Salva Casa) che viene respinta, seguita da ordinanza di demolizione.
Il principio: esclusione categorica della demo-ricostruzione dal Superbonus
Il TAR sottolinea che il Consiglio di Stato ha affermato che “il richiamato art. 119, comma 13-ter, del decreto legge n. 34/2020 (analogamente l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2022) non opera alcuna distinzione tra demo-ricostruzione parziale e demo-ricostruzione integrale, limitandosi a sancire l’esclusione degli interventi “… comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,” dall’ambito di applicazione della normativa del Superbonus.
Il legislatore, dunque, non ha specificato se l’esclusione concerna unicamente la demolizione e ricostruzione di tipo integrale ovvero anche quella parziale: è quindi evidente che, in assenza di ulteriore specificazione, la disciplina in commento escluda tout court gli interventi di demo-ricostruzione, sia essa integrale che parziale, per i quali si rende necessaria l’acquisizione di un ulteriore titolo (permesso di costruire o SCIA alternativa).
Inoltre, la demolizione può dirsi "parziale" solo se interessa parti limitate dell'edificio in modo che lo stesso mantenga la propria identità e individualità strutturale, con continuità tra preesistente e nuovo edificio. Quando viene conservato solo un mero "cantonale" o porzioni insignificanti, come accade nel caso di specie, si configura demolizione integrale.
CILA utilizzata fuori dal paradigma legale: inefficacia e conseguenze
I ricorrenti eccepiscono la tardività e l’inefficacia del diniego, ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, D.P.R. n. 380/2001, non essendo ammissibile un implicito annullamento del titolo conseguito per silentium.
Per il Tar, la CILA-S, in quanto utilizzata al di fuori dal suo modello tipico legale, è un titolo illegittimo ab origine, così da non richiedere l’adozione di un ulteriore provvedimento di annullamento esplicito, essendo tamquam non esset.
In definitiva: la CILA, a maggior ragione se illegittima, non può essere utilizzata per richiedere la sanatoria, sia essa ordinaria o semplificata.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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