CILA Superbonus: quando non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo
La CILA Superbonus (CILAS) semplifica l’avvio dei lavori edilizi senza dover per forza richiedere l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Secondo il TAR Sicilia (sentenza n. 3748/2025), il Comune non può bloccare i lavori presentati tramite CILAS contestando lo stato legittimo, essendo sufficiente indicare il titolo edilizio originale o che l’edificio sia completato prima del 1° settembre 1967.
CILA Superbonus (CILAS) e stato legittimo dell’immobile
La CILA Superbonus (CILAS) è un titolo abilitativo introdotto dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) per semplificare le procedure burocratiche relative agli interventi edilizi oggetto delle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus.
Tuttavia, sono esclusi dalla CILAS gli interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali resta previsto il ricorso al Permesso di Costruire o la SCIA alternativa al permesso di costruire.
Bisogna sottolineare un punto molto importante ossia al comma 13 ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 viene stabilito che “(…) La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
Quindi la presentazione della CILA nel caso di lavori oggetto di Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo.
A tal proposito, anche il TAR Sicilia (sentenza n. 3748/2025) è intervenuto sul tema della gestione delle pratiche Superbonus o meglio sul rapporto tra CILA-Superbonus (CILAS) e l'attestazione dello stato legittimo dell’immobile.
CILAS: non si possono bloccare i lavori per lo stato legittimo dell’immobile
Il proprietario di un immobile aveva presentato nel 2022 una Certificazione di Inizio Lavori Asseverata (CILAS) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, per eseguire interventi di:
- miglioramento sismico;
- efficientamento energetico;
- sostituzione del tetto in amianto con pannelli coibentati di ultima generazione.
La pratica era stata positivamente archiviata e i lavori erano stati regolarmente avviati.
Successivamente, però, il Comune aveva emesso un divieto di prosecuzione, motivando il provvedimento con presunte discrepanze tra l'altezza interna rilevata durante un sopralluogo e quella indicata negli elaborati progettuali presentati in allegato alla richiesta del titolo abilitativo.
Il TAR precisa che “l’art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 – introdotto dall’art. 51, comma 3-quinquies, del d.l. n. 104/2020 e poi riformulato dall’art. 33, comma 1, lett. c), del d.l. n. 77/2021 – dispone testualmente che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”, essendo ivi sufficiente l’attestazione degli “estremi del titolo abilitativo che abbia previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne avesse consentito la legittimazione ovvero l'attestato che la costruzione sia stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”. Tale regime di semplificazione, innanzitutto, esclude l’esistenza di uno specifico obbligo in capo all’istante (nel caso di specie il ricorrente), al momento della presentazione della CILAS, di attestare lo stato legittimo dell’immobile, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento” (…). In altre parole, l’esonero di allegazione dell’attestazione dello stato legittimo (...) non implica l’impossibilità per il Comune di reprimere eventuali abusi edilizi accertati; tuttavia, ove, come possibile, non depositata, è preclusa all’Amministrazione la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS.”
Per presentare una CILAS non serve dimostrare lo “stato legittimo” dell’immobile ma bisogna solo indicare gli estremi del titolo edilizio originale o che l’edificio sia stato completato prima del 1° settembre 1967. Questo significa che chi presenta la CILAS non ha obbligo di certificare la legittimità, anche se il Comune può comunque verificare eventuali abusi.
In merito al caso emerge “(…) un ragionevole e strutturale scostamento – nell’edificio in esame in ragione della sua epoca di costruzione – tra le altezze interne e le altezze esterne comprensive dei solai (...) di cui l’amministrazione resistente non ha tenuto conto, limitandosi a contestare lo stato legittimo dell’immobile solo computando le altezze interne emergenti dalla planimetria di primo impianto, sotto tale profilo, in maniera insufficiente a ricostruire le preesistenze edilizie del 1930.”
Nel caso in essere, l’amministrazione avrebbe contestato lo stato legittimo basandosi solo sulle altezze interne, senza considerare le caratteristiche originali dell’edificio. Questo approccio è da ritenersi insufficiente a valutare correttamente le preesistenze edilizie e lo stato legittimo reale.
La sentenza offre un importante chiarimento in materia di CILAS, ossia:
il Comune non può dichiarare inefficace o bloccare i lavori avviati con CILA-Superbonus per la sola mancata attestazione dello stato legittimo dell’immobile, dal momento che la legge esonera espressamente il privato dal provare tale stato, salvo poi poter intervenire separatamente a reprimere eventuali abusi preesistenti riscontrati durante eventuali sopralluoghi.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: CILA Superbonus, CILAS, stato legittimo immobile, esonero attestazione stato legittimo, art. 119 comma 13-ter D.L. 34/2020.
FAQ
Che cos’è la CILA Superbonus?
La CILAS è una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata specifica per interventi agevolati dal Superbonus, introdotta per semplificare il titolo edilizio. Si applica agli interventi non riconducibili a demolizione e ricostruzione, per i quali restano necessari Permesso di Costruire o SCIA alternativa.
A cosa serve e in quali contesti si utilizza?
Serve ad avviare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico incentivati, riducendo gli oneri documentali. È utilizzata prevalentemente in ambito di ristrutturazione su edifici esistenti, anche datati, dove la ricostruzione dello stato legittimo può risultare complessa.
Quali sono i requisiti documentali richiesti?
Ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo ex art. 9-bis DPR 380/2001. È sufficiente indicare gli estremi del titolo edilizio originario o dichiarare che l’immobile è stato completato prima del 1° settembre 1967.
Qual è il vantaggio rispetto alla CILA ordinaria?
Il regime CILAS riduce il rischio di improcedibilità legata alla mancata attestazione dello stato legittimo. Ciò semplifica l’accesso agli incentivi e consente l’avvio dei lavori senza preventiva ricostruzione documentale completa, fermo restando il potere repressivo sugli abusi.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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