Condono edilizio: cosa serve per attestare la data dell'abuso
La prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori per rientrare nella forchetta temporale del condono edilizio deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.
Per attestare la data di completamento dell'opera edilizia che si vuole condonare, bastano anche delle dichiarazioni sostitutive o di terzi oppure è necessaria una prova certa e rigorosa?
La domanda (e la conseguente risposta) è molto importante e propedeutica all'ottenimento della sanatoria straordinaria di uno dei tre condoni - nel caso della sentenza 599/2026 del Consiglio di Stato, il terzo - che si differenziano dalla sanatoria ordinaria (sia semplificata che standard) prevista dal Testo Unico Edilizia.
Il condono, infatti, permette di regolarizzare gli abusi 'sostanziali' (cioè commessi anche senza richiedere il permesso di costruire) ma solo se realizzati entro precise forchette temporali: ogni condono ne ha una.
Il caso: richiesta di condono per corpo di fabbrica in ampliamento
Si dibatte sul provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 10.12.2004, ai sensi della legge 326/2003 (terzo condono), e ha contestualmente ordinato la demolizione delle opere abusive.
Nello specifico, l’istanza è stata presentata in relazione ad un corpo di fabbrica realizzato in ampliamento del fabbricato principale, sviluppato su due livelli di piano, un seminterrato ad uso deposito e uno rialzato ad uso residenziale, comportante un aumento complessivo della volumetria di 220,00 mc, il tutto realizzato in assenza del titolo abilitativo.
Le prove della data di completamento dell'opera
Il Comune - secondo il ricorrente - avrebbe adottato il provvedimento definitivo senza concludere l’istruttoria. In particolare, in seguito alla presentazione dell’istanza di condono, il proprietario del fondo latistante ha presentato una nota, allegando una foto del 6 novembre 2003, assumendo che il fabbricato non fosse condonabile perché realizzato all’inizio del 2004. Il Comune ha chiesto l’integrazione della documentazione con atti certi e inconfutabili l’11 maggio 2017.
Il ricorrente ha dato riscontro alla richiesta, depositando a supporto dell’istanza varie fatture delle ditte che avrebbero eseguito i lavori e dichiarazioni stragiudiziali rese da chi aveva eseguito i lavori.
A fronte alla permanente discordanza, la Commissione deputata all’esame delle istanze di condono edilizio, ritenendo che si palesassero responsabilità per eventuali falsità, ha ritenuto necessario avvalersi di un parere legale per poi procedere alla segnalazione del caso all’Autorità competente.
Infine, in data 9 novembre 2017 la Commissione, ritenendo di non poter stabilire con certezza l’esatta epoca di realizzazione dell’abuso, ha trasmesso gli atti in Procura e, senza concludere l’istruttoria, ha adottato il provvedimento impugnato.
Domanda infedele o veritiera?
Nel ricorso si afferma che il Comune avrebbe errato a qualificare la domanda in sanatoria come dolosa, alla luce della sola mancata corrispondenza tra gli elaborati grafici depositati in sede di istanza di condono e lo stato dei luoghi.
Nello specifico, dagli elaborati grafici emerge che il volume edilizio per cui è stata richiesta la sanatoria ha una copertura unica piana posta a quota +4,35, in contrasto con quanto risultante dalla fotografia aerea relativa a un volo effettuato in data 6.11.2003, da cui si rileva che il manufatto mostra differenti quote di piano.
Stando a quanto sostenuto dal ricorrente, mancherebbero gli estremi per la dolosa infedeltà della domanda, la quale non conterrebbe una rappresentazione dei fatti completamente divergente dalla realtà e non sarebbe comunque finalizzata ad indurre in errore l’Amministrazione al fine di ottenere una sanatoria non dovuta.
La divergenza riguarderebbe la sola quota dell’estradosso del balcone dell’abitazione per un differenziale ininfluente, che in ogni caso sarebbe inidoneo a determinare una volumetria addizionale tale da eccedere il limite volumetrico di 750 mc imposto dalla legge.
Prove e condizioni per il condono edilizio: non bastano le dichiarazioni di terzi
Niente da fare: Palazzo Spada afferma che, per provare la data di completamento di un opera, che nel caso doveva essere ultimata entro il 31.3.2003, non bastano le dichiarazioni di terzi.
Nel caso di specie, il contenuto del provvedimento impugnato, il quale, dopo un analitico raffronto tra le tavole allegate alla domanda di condono e la documentazione fotografica in atti (in particolare, l’aerofotogrammetrica del 6.11.2003), ha concluso che “la documentazione agli atti dell’Ufficio [...] conferma la difformità dello stato dei luoghi alla data del 31.3.2003 rispetto alla tavola unica allegata alla domanda di condono; nessuna prova viene peraltro fornita ai fini della comprova della conformità di quanto descritto nella tavola unica allegata alla domanda di condono rispetto allo stato dei luoghi esistente alla data del 31.3.2003, con particolare riferimento alle altezze dei manufatti all’epoca esistenti”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, sottolinea che è su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio che incombe l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio.
La prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI 7 dicembre 2022, n. 10719).
Nel caso in esame a fronte del dato che, alla data del 6.11.2003, vi era un manufatto avente consistenza diversa rispetto a quello per il quale è stata presentata istanza di condono (in data 10.12.2004), il ricorrente ha fornito solo fatture e dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la realizzazione dell’abuso entro la data fatale del 31 marzo 2003, ovvero una documentazione che, da sola, non è utile ai fini di cui trattasi.
L'amministrazione ha operato quindi correttamente, traendo le dovute conseguenze dalla mancanza di prova certa in ordine alla data di ultimazione dell’abuso.
Condono impossibile, istanza respinta.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
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