Condoni e Sanatorie | Edilizia | Titoli Abilitativi | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Condono edilizio: il comune deve pronunciarsi sulla sanatoria anche se il fabbricato è oggetto di sentenza penale

La disciplina normativa in materia di condono non esclude la sanatoria delle opere abusive che siano state attinte da un ordine di demolizione pronunciato dall'Autorità giudiziaria all'esito di un procedimento penale avente ad oggetto reati di abusivismo edilizio.

Anche allorquando sull'abuso edilizio per il quale ci sia una richiesta di condono penda una sentenza penale e un sequestro, il comune deve comunque pronunciarsi sull'istanza di sanatoria straordinaria.

Lo ha precisato il Tar Lazio con la sentenza 518/2023 del 10 gennaio, abbastanza rilevante in quanto vanno a mescolarsi le regole del processo penale e quelle della giustizia amministrativa inerente, appunto, il condono edilizio (sanatoria straordinaria).

 

Condono edilizio di immobile sottoposto a sequestro: la sanatoria è impossibile a prescindere?

La ricorrente insorgeva avverso il provvedimento con il quale il Comune aveva rigettato la domanda di definizione degli illeciti edilizi per "cambio di destinazione d’uso in civile abitazione" del locale seminterrato e "condono per il piano terra" in relazione ad un manufatto agricolo realizzato negli anni '70 su terreno di proprietà poi oggetto di interventi di sopraelevazione realizzati senza titolo abilitativo.

In pratica, alla base del diniego del condono (neppure esaminato) vi era la motivazione che il fabbricato fosse stato sottoposto a sequestro nell'ottobre del 2023 e che risultava oggetto di una sentenza penale contenente la demolizione dello stesso, con la conseguena che "le opere non sono condonabili".

Secondo il ricorrente, nella sentenza penale richiamata non viene comminata alcuna demolizione, ma si dispone soltanto il dissequestro del manufatto e la sua restituzione al reo, e considerato, in ogni caso, che "nessuna legge prevede che non si possa rilasciare condono se il reo è stato condannato per illecito urbanistico con sanzione accessoria della demolizione".

Non solo: per il ricorrente il comune non avrebbe neppure esaminato la richiesta, respingendola quindi sulla base della sentenza penale.

 

Diniego di sanatoria: serve una motivazione corretta per dire no al condono

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, argomentando che "il diniego di sanatoria non è correttamente motivato, in quanto l’Amministrazione deve pronunciarsi sul merito della domanda di sanatoria anche in presenza di una sentenza penale recante la sanzione accessoria della demolizione".

Nel merito, il TAR accoglie il ricorso sulla base del fatto che il comune aveva concluso negativamente l’iter procedimentale avviato con la domanda di condono richiamando la sentenza penale e l'ordinativo della demolizione con essa impartito, ritenendo che esso fosse ostativo alla condonabilità delle opere.

 

Reati penali di abusivismo: il condono è possibile

Invece no: questo impianto motivazionale per il TAR è illegittimo, in quanto, come correttamente dedotto dalla ricorrente, la disciplina normativa in materia di condono non esclude la sanatoria delle opere abusive che siano state attinte da un ordine di demolizione pronunciato dall'Autorità giudiziaria all’esito di un procedimento penale avente ad oggetto reati di abusivismo edilizio: nessuna specifica disposizione in tal senso, infatti, è contenuta nella legge n. 47/1985 )cd. Primo condono), applicabile anche al “terzo condono” in virtù del rinvio ad essa operato dai commi 25 e 28, secondo periodo, dell’art.32 del DL 269/20023, convertito con modifiche in legge 326/2003.

L'art.38 della legge 47/1985, peraltro, dispone al primo comma che la tempestiva presentazione della domanda di condono "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Inoltre, rimarca il TAR, l'esito dell'iter amministrativo avviato con una domanda di condono non è condizionato dalla "sorte" del procedimento penale instaurato a carico del responsabile dell'abuso, essendo vero semmai il contrario.

 

Istanza di condono edilizio: il comune deve esaminarla nel merito

In altri termini, il comune è comunque tenuto ad esaminare l'istanza nel merito, valutando la sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione dell'illecito edilizio, in ragione dell'autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale, con la conseguenza che la sanatoria delle opere abusive non è preclusa dall'esistenza di una condanna penale, ancorché con la medesima sia stata ordinata la demolizione dell'opera abusiva.

Di contro, sarà il giudice penale, in sede di esecuzione dell'ordine demolitorio impartito con una sentenza di condanna, a dover valutare la compatibilità di esso con un eventuale provvedimento di sanatoria emesso all'esito del parallelo iter amministrativo, disponendone - se del caso - la revoca.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Condoni e Sanatorie

Condono e sanatoria edilizia, due modalità per ottenere a posteriori la legittimazione di opere edilizie abusive. Quando è possibile ricorrere...

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche