Condoni e Sanatorie | Abuso Edilizio
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Condono edilizio non salva i nuovi proprietari: confermato il risarcimento per abusi paesaggistici

L’acquisto di un immobile comporta non solo il possesso delle strutture, ma anche l’assunzione di eventuali responsabilità pregresse per abusi edilizi e danni ambientali. Il TAR Calabria conferma che i nuovi proprietari possono essere chiamati a risarcire il danno, indipendentemente dal fatto che gli abusi siano stati commessi dai precedenti proprietari o successivamente sanati tramite condono edilizio.

Abusi edilizi e responsabilità del nuovo proprietario

Acquistare un immobile non significa limitarsi a entrare in possesso di muri e stanze, ma al contempo si ereditano anche le responsabilità legate alla storia edilizia dell’immobile.

Infatti la responsabilità per abusi edilizi e danni ambientali non si esaurisce con il passaggio di proprietà in quanto:

anche chi acquista un immobile già interessato da lavori irregolari può essere
chiamato a rispondere delle conseguenze economiche.

Lo conferma una recente pronuncia del TAR per la Calabria, che ha respinto il ricorso di due proprietari di un appartamento, ai quali era stato ingiunto il pagamento di un’indennità per danno ambientale.

L’immobile in questione aveva subito interventi edilizi senza i necessari nulla osta paesaggistici, ma i ricorrenti sostenevano di non essere responsabili in quanto gli abusi sarebbero stati commessi dai precedenti proprietari e, in parte, anche sanati attraverso procedure di condono edilizio e condono ambientale presentate negli anni ’80 e successivamente nel 2013.

Il TAR ha chiarito che:

la presentazione di un condono non esonera gli attuali proprietari dall’obbligo di risarcire il danno ambientale eventualmente arrecato.

 

Condono edilizio e vincolo paesaggistico: sanzioni anche per chi acquista l’immobile

Il TAR conferma che il condono edilizio non elimina la responsabilità dell’attuale proprietario infatti “(…) la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che tali sanzioni gravano non solo sul trasgressore, ma pure sull'attuale proprietario anche se non è responsabile diretto dell'abuso, in quanto avente causa subentrante nella posizione di fatto e di diritto del dante causa (…), in ogni caso, l’amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica postuma sulla base di istanza presentata nel 2013 dagli stessi ricorrenti, quando pertanto avevano già acquisito l’immobile.
Le sanzioni per abuso edilizio o paesaggistico non colpiscono solo chi ha realizzato l’opera, ma possono gravare anche sull’attuale proprietario dell’immobile in quanto chi acquista subentra nella stessa situazione giuridica del precedente proprietario, compresi eventuali abusi.

Nel caso specifico nel 2013, anche se i ricorrenti, dopo l’acquisto dell’immobile, hanno presentato la domanda di autorizzazione paesaggistica, la loro responsabilità per il danno ambientale era già presente al momento dell’acquisto, poiché subentrano nella posizione giuridica dei precedenti proprietari.

Inoltre il TAR precisa che “Lamentano poi i deducenti la violazione dei principi di irretroattività e tempus regit actum, poiché al momento della costruzione e del completamento dell’edificio nel 1967 non era previsto il vincolo paesaggistico e i responsabili dell’opera erano i precedenti proprietari. La deduzione è infondata, poiché, per un verso, l’indennità risarcitoria che qui rileva era già prevista dall’art. 15 L. n. 1497/1939 e, per altro verso, la giurisprudenza ha chiarito come “in attuazione del principio tempus regit actum, l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente” e nella fattispecie il vincolo è stato introdotto con D.M. 19.02.1976 e la domanda di condono è stata presentata il 1986.”
I ricorrenti sostenevano che il vincolo paesaggistico non potesse applicarsi perché l’edificio fosse stato costruito nel 1967, quando il vincolo ancora non esisteva. Il TAR respinge tale argomentazione, spiegando che l’indennità per danno paesaggistico era già prevista dalla legge del 1939.
Poiché il vincolo è stato introdotto nel 1976 e il condono è stato chiesto nel 1986, il vincolo doveva essere comunque considerato.

Quindi:

l’obbligo di risarcire il danno ambientale grava anche sugli attuali proprietari,
anche qualora dovesse essere richiesto successivamente il condono

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: abusi edilizi, responsabilità nuovo proprietario, danno ambientale, condono edilizio, condono ambientale, vincolo paesaggistico. 

 

FAQ tecniche – Condono edilizio e responsabilità nuovo proprietario

Che cos’è la responsabilità del nuovo proprietario in caso di abusi edilizi?

È l’obbligo del proprietario subentrante di rispondere delle conseguenze economiche e sanzionatorie connesse a interventi irregolari sull’immobile, ereditati con la proprietà, indipendentemente dall’autore originario delle opere.

In quali casi si applica questa responsabilità?

Quando l’immobile presenta abusi edilizi o paesaggistici accertati dall’autorità competente, anche se successivamente è stata presentata istanza di condono edilizio o ambientale.

Quali sono i riferimenti normativi e prestazionali di riferimento?

L’indennità per danno paesaggistico deriva dall’art. 15 L. n. 1497/1939 e dalla disciplina urbanistica e paesaggistica vigente; la responsabilità si valuta in funzione della compatibilità con i vincoli al momento dell’istruttoria.

Qual è il rapporto tra condono edilizio/ambientale e responsabilità attuale?

La presentazione e persino il rilascio di condono non esonerano l’attuale proprietario dall’obbligo di risarcire il danno o dal pagamento delle sanzioni, perché subentra nella posizione giuridica del precedente titolare.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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