Condoni e Sanatorie | Abuso Edilizio
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Condono edilizio nullo se basato su formulazioni generiche come “pertinenze e accessori”!

Il TAR della Sicilia (sent. n. 1647/2026) conferma la demolizione di numerose opere abusive chiarendo che il condono edilizio non può fondarsi su formulazioni generiche, come “accessori e pertinenze”, prive di specifica individuazione delle opere.

La sentenza del TAR dalla Sicilia n.1647/2026 si esprime in merito ad un’ordinanza comunale che disponeva la demolizione di numerose opere abusive in un complesso alberghiero.
Il ricorrente sosteneva che parte delle opere fosse già ricompresa in una domanda di condono e quindi non demolibile. Ma il TAR ha ritenuto che, nel caso esaminato, la generica indicazione di ‘accessori e pertinenze’ non fosse sufficiente a dimostrare che le opere contestate fossero comprese nella domanda di condono. Infatti il TAR ha escluso la presenza di titoli validi o di sanatorie applicabili, qualificando le opere come abusi edilizi per assenza di titoli o in difformità rilevante e non riconducibili ad una valida domanda di condono; per alcune di esse rilevano inoltre profili connessi alla localizzazione in aree soggette a vincoli costieri e paesaggistici.


Rapporto tra domanda di condono e successivi interventi edilizi

La società ricorrente si è vista notificare un’ordinanza di demolizione comunale che aveva accertato la presenza di numerose opere che secondo l’ente erano state realizzate senza i necessari permessi e in parte anche in aree sottoposte a vincoli paesaggistici e costieri.
La società di contro, sostenendo varie argomentazioni, ha dichiarato che molte delle opere fossero già comprese in una vecchia domanda di condono edilizio o comunque sanabili con procedure diverse.

A questo punto si comprende quanto il tema del condono edilizio continui a rappresentare uno dei punti più delicati nell’ambito degli abusi edilizi, soprattutto quando le domande risultano formulate in modo generico o non accompagnate da una puntuale individuazione delle opere interessate. In questi casi si pone il problema di stabilire se sia possibile estendere gli effetti della richiesta a manufatti ulteriori o successivi, oppure se l’assenza di precisione renda l’istanza inidonea a bloccare i poteri repressivi dell’amministrazione.
Diventa rilevante il rapporto tra domanda di condono e successivi interventi edilizi, specie quando questi ultimi incidono in modo significativo sull’assetto del territorio o ricadono in aree vincolate.

Vediamo la risposta del TAR della Sicilia…

Condono edilizio: “accessori e pertinenze” troppo generici per identificare le opere

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni della società, in particolare il giudice ha precisato che “(…) la locuzione “relativi accessori e pertinenze”, per la sua estrema genericità, non è di per sé idonea ad individuare alcun’opera edilizia. Né ciò è consentito da ulteriori documenti allegati all’istanza, come prodotta dal ricorrente agli atti del presente giudizio; a tale proposito va ricordato l’art. 35, co. 3 l. 47/1985, che trova applicazione nel territorio regionale per effetto dell’art. 1 l.r. 37/1985, stabilisce che alla domanda di condono debbano essere allegati anche una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria e un’apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi. Nel caso in esame, in disparte la predetta, generica dichiarazione sostitutiva, non risulta che siano stati allegati tali documenti.”
La dicitura “accessori e pertinenze” è troppo generica e non permette di identificare con precisione le opere edilizie oggetto di condono, in quanto la legge richiede una descrizione ed identificazione dettagliata, anche con foto ed elaborati grafici, dello stato dei luoghi e delle opere oggetto di sanatoria, cosa che nel caso concreto manca.

Infine “(…) la totale indeterminatezza dell’indicazione di pertinenze e accessori di cui all’istanza di condono non consente di ritenere che alcun’opera pertinenziale abbia formato oggetto della predetta istanza, (...). Diversamente opinando, si consentirebbe al privato, a mezzo di un’indicazione vaga, di ampliare, successivamente ed a proprio piacimento, l’oggetto del procedimento di condono, in palese contrasto con la perentorietà del termine assegnato dalla legge al fine di usufruire di tale straordinario sistema di regolarizzazione degli abusi edilizi; e ciò con l’ulteriore conseguenza di consentire –...– di aggiungere all’oggetto della domanda presentata nei termini di legge opere realizzate nei decenni successivi.”
In sintesi, se venisse accettata l’indicazione generica di “pertinenze e accessori” per indicare le opere oggetto di istanza di condono, il proprietario potrebbe ampliare dopo il termine di legge l’oggetto del condono a suo piacimento.

Le domande di sanatoria devono essere precise e circostanziate,
non è possibile invocare formule generiche
per evitare di estendere la regolarizzazione a opere
non chiaramente identificate sin dall'inizio.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: condono edilizio, accessori e pertinenze, abusi edilizi, area vincolata, domanda di condono, ordine di demolizione.

FAQ TECNICHE: Condono edilizio e formulazioni generiche come 'pertinenze e accessori' | Ingenio

Che cosa stabilisce il TAR Sicilia n. 1647/2026 sul condono edilizio?
Il TAR chiarisce che una domanda di condono edilizio deve identificare in modo puntuale le opere oggetto di sanatoria.
Formule generiche come “accessori e pertinenze” non sono sufficienti.
Il principio si basa sui requisiti documentali della L. 47/1985 art. 35.
In assenza di specificazione, l’istanza è inefficace e non blocca l’ordine di demolizione.

Perché “accessori e pertinenze” è una formula non valida?

Perché non consente di individuare le singole opere edilizie.
La normativa richiede descrizione, documentazione fotografica e stato dei luoghi.
La genericità viola il principio di determinatezza dell’oggetto del condono.
Conseguenza: impossibilità di estendere la sanatoria a opere non identificate.

Quali documenti sono necessari nella domanda di condono?

Sono richiesti elaborati grafici, descrizione tecnica delle opere e documentazione fotografica.
Devono essere coerenti con lo stato effettivo dei luoghi.
Riferimento: L. 47/1985 art. 35.
[Verificare specifica tecnica/norma per applicazioni regionali integrative]

Il condono può coprire opere successive non dichiarate?

No, il TAR esclude qualsiasi estensione successiva dell’oggetto della domanda.
L’istanza è vincolata al perimetro temporale e documentale originario.
Diversamente si aggirerebbero i termini perentori della sanatoria.
Rischio: illegittima ampliabilità dell’abuso sanabile.

Che ruolo hanno i vincoli paesaggistici nel caso?

Le opere ricadenti in aree vincolate possono risultare non sanabili.
Il vincolo incide sull’ammissibilità del condono.
Richiede verifiche urbanistiche e paesaggistiche preliminari.
[Verificare specifica tecnica/norma: D.Lgs. 42/2004]

Quando scatta l’ordine di demolizione?

Quando le opere risultano prive di titolo edilizio valido o non sanabili.
Il provvedimento è atto vincolato dell’amministrazione.
Non può essere sospeso da domande generiche di condono.
È confermato anche in presenza di istanze non circostanziate.

Qual è l’errore tecnico più frequente nelle domande di condono?

L’uso di descrizioni non analitiche delle opere.
Mancata corrispondenza tra stato di fatto e documentazione allegata.
Inclusione di categorie generiche senza elaborati tecnici.
Questo comporta inammissibilità o inefficacia della domanda.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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