Condoni e Sanatorie | Abuso Edilizio
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Condono edilizio e elaborati grafici: chiarimenti sui limiti alla correzione degli errori tecnici

Il TAR della Sardegna ha ritenuto correggibile, nel caso concreto, un errore materiale contenuto negli elaborati grafici di una pratica di condono edilizio, di minima entità ed supportato da documentazione attendibile, sempre qualora sia esclusa la malafede del privato e si tratti esclusivamente della presenza di semplici imprecisioni tecniche.

A volte gli errori tecnici possono accompagnare un immobile per decenni, generando controversie che nulla hanno a che vedere con reali abusi edilizi. È quanto emerge da una sentenza del TAR Sardegna, che ha accolto il ricorso dei proprietari di un'abitazione contro il diniego della Regione alla correzione di un errore materiale contenuto negli elaborati grafici di una pratica di condono edilizio. I giudici hanno ritenuto che la difformità nelle misure indicate fosse frutto di una semplice imprecisione tecnica e non di un tentativo di modificare l'oggetto del condono. Con queste motivazioni, il tribunale ha annullato il provvedimento regionale che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rettifica.


Condono edilizio e elaborato grafico

Quando si parla di elaborati grafici si intende la rappresentazione di un progetto, descrivendone caratteristiche, dettagli e fasi di sviluppo, essenziali per la progettazione e la realizzazione dell’opera. Mediante gli elaborati grafici il progetto viene definito, articolato e organizzato nelle sue diverse fasi operative:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
  • progetto esecutivo.

Da ciò emerge che la corretta realizzazione di un elaborato grafico puó assumere un ruolo particolarmente importante anche nelle procedure di condono edilizio, poiché consente all'amministrazione di individuare con precisione le opere oggetto della domanda. Eventuali errori nelle misure o nella rappresentazione dell'edificio possono generare controversie anche a distanza di molti anni.

Proprio una vicenda di questo tipo è stata esaminata dal TAR Sardegna, chiamato a stabilire se una difformità contenuta in un elaborato grafico allegato alla domanda di condono edilizio potesse essere considerata un semplice errore materiale correggibile oppure una modifica sostanziale incompatibile con la natura eccezionale della sanatoria.

Condono edilizio: quando è possibile correggere un errore materiale nei documenti

Il caso...
Alcuni proprietari di un immobile richiedono alla Regione di correggere un errore materiale nei documenti del condono edilizio del 1987, relativo alla misura del prospetto est dell’edificio.
La Regione respinge l’istanza e di conseguenza i proprietari impugnano il diniego davanti al TAR, sostenendo che si trattasse di un errore tecnico desumibile dalla documentazione e dalle foto storiche.

Il TAR accoglie il ricorso precisando che “Secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dall’amministrazione regionale nel provvedimento impugnato e nelle proprie chiaramente memorie, peraltro in termini generali condiviso dal Collegio, deve considerarsi errore materiale soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, sulla base della documentazione disponibile e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, riconoscibile da chiunque (…). Può tuttavia ritenersi che, alla luce dei principi collaborazione e buona fede che reggono i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l’istanza di correzione del privato debba essere accolta anche nelle ipotesi in cui - per correzioni di minima entità - sia comunque supportata da sufficiente attendibilità in un contesto tale da escludere la mala fede.”
L’errore materiale è ciò che è evidente subito, senza analisi complesse dei documenti, tuttavia, questo criterio non è assoluto e va interpretato insieme ai principi di collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione. Per questo la correzione può essere consentita anche quando non si è in presenza di un errore immediatamente percepibile in senso stretto, purché si tratti di difformità di limitata entità e si dimostri esclusa qualsiasi intenzione elusiva o fraudolenta.

Nel caso concreto “avendo il proprietario pro tempore allegato all’istanza di condono del 1987 un elaborato grafico (di cui i ricorrenti chiedono la correzione) in cui la lunghezza del prospetto Est è indicata in metri 14,95, deve ritenersi che tale rappresentazione, non corrispondente alla realtà (ossia 16,10 metri) - non avendo il prospetto subito modifiche dal 1987 al 2024 – e che sia, appunto, frutto di un errore materiale.
Al riguardo osserva il Collegio che il proprietario del fabbricato (dante causa degli odierni ricorrenti) non avrebbe avuto alcun interesse ad indicare una lunghezza del prospetto non solo inferiore al dato reale (16,10 metri) ma addirittura inferiore, di circa 1 metro, rispetto a quanto risultante dalla planimetria catastale del 1976, non palesandosi pertanto nel dato planimetrico un plausibile intento malevolo. Al contrario, il proprietario pro tempore dell’immobile avrebbe avuto tutto l’interesse ad allegare alla richiesta di condono del 1987 un elaborato grafico contenete la reale misurazione del prospetto (16,10 metri) e ciò non è probabilmente avvenuto per imperizia del tecnico incaricato della pratica di condono: tale circostanza è idonea ad escludere la mala fede dei ricorrenti e del loro dante causa.”

Sulla base della documentazione fotografica agli atti, il prospetto non risulta modificato tra il 1987 e il 2024, valorizzando tale elemento per qualificare la difformità come errore materiale. Quindi non emerge alcun interesse del proprietario a dichiarare una dimensione inferiore a quella reale o a quella catastale.
In base a quanto emerso in sentenza, l’errore è da considerarsi imputabile esclusivamente al tecnico che ha redatto l’elaborato. Non emergono inoltre elementi idonei a far ritenere un intento fraudolento, valorizzando l’assenza di un interesse del proprietario a indicare una misura non corrispondente alla realtà.

Questa sentenza offre indicazioni utili per le controversie riguardanti la correzione di errori presenti nelle pratiche edilizie e nelle domande di condono, soprattutto nei casi in cui la documentazione storica consenta di ricostruire con attendibilità la situazione reale dell'immobile.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: condono edilizio, rettifica condono edilizio, elaborato grafico.

FAQ Tecniche: Condono edilizio: quando è ammessa la rettifica dell’elaborato grafico | Ingenio

Che cos'è un errore materiale in una pratica di condono edilizio?
Un errore materiale è una inesattezza tecnica o grafica che non altera la sostanza dell'intervento oggetto di sanatoria. Deve essere riconoscibile attraverso la documentazione disponibile e non deve incidere sul contenuto sostanziale della domanda di condono.

Quando è possibile correggere un elaborato grafico allegato a una domanda di condono?

La rettifica può essere ammessa quando la difformità è limitata, supportata da documentazione attendibile e non emerge alcun intento fraudolento. La giurisprudenza valuta anche la coerenza tra elaborati, documentazione storica e stato dei luoghi.

Quali documenti possono dimostrare l'esistenza di un errore materiale?

Possono assumere rilievo planimetrie catastali storiche, fotografie d'epoca, rilievi tecnici, atti amministrativi precedenti e documentazione allegata alla pratica edilizia. La loro attendibilità è essenziale per sostenere la richiesta di rettifica.

Quali principi giuridici ha richiamato il TAR Sardegna?

La sentenza valorizza i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Tali principi consentono una valutazione sostanziale della richiesta quando l'errore è minimo e adeguatamente documentato.

Qual è la differenza tra errore materiale e modifica sostanziale dell'immobile?

L'errore materiale riguarda una rappresentazione inesatta di una situazione esistente. La modifica sostanziale implica invece una variazione delle caratteristiche dell'opera o dell'oggetto della sanatoria, normalmente incompatibile con una semplice rettifica.

Quali verifiche dovrebbe effettuare il tecnico prima di chiedere la rettifica?

È opportuno confrontare elaborati storici, documentazione catastale, fotografie e stato legittimo dell'immobile. Occorre inoltre verificare che la correzione non comporti un ampliamento dell'oggetto del condono originario.

Quali errori devono essere evitati nella gestione delle pratiche di condono edilizio?

È necessario evitare richieste di rettifica prive di supporto documentale, modifiche che alterino l'estensione dell'abuso condonato o ricostruzioni tecniche non verificabili. Fondamentale documentare l'assenza di vantaggi ottenuti attraverso l'errore contestato.

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