Conto Termico 3.0: MASE approva e pubblica le Regole Applicative
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il documento che rende operativo il nuovo sistema di incentivi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche. Le Regole chiariscono interventi ammessi, procedure, intensità degli incentivi fino al 65% e le novità su fotovoltaico, accumulo e pompe di calore per edifici esistenti.
Roma, 19 dicembre 2025 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il documento operativo che disciplina procedure, tempi e requisiti per accedere agli incentivi a sostegno di interventi di efficientamento energetico negli edifici esistenti e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
“Con il Conto Termico 3.0 mettiamo risorse importanti e regole chiare a disposizione di famiglie, imprese ed enti locali”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. “È una misura concreta che unisce sostenibilità, competitività e sicurezza energetica (…) consentendo l’entrata in esercizio del portale delle richieste già nelle prime settimane di gennaio”.
La misura dispone di una dotazione annua di 900 milioni di euro e riconosce un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili (con casi di copertura più elevata per specifiche tipologie di edifici e beneficiari).
Le Regole Applicative del Conto Termico 3.0: cosa chiariscono (per tecnici, imprese, PA)
Le Regole Applicative danno attuazione al D.M. 7 agosto 2025 e, in modo particolare, standardizzano procedura, modulistica, documenti da allegare e documenti da conservare, oltre alle modalità di istruttoria e controllo da parte del GSE.
Le tre macro-categorie di interventi incentivabili
Il perimetro degli interventi si articola in tre famiglie:
- A) Efficientamento energetico (Categoria Titolo II - involucro, infissi, schermature, NZEB, illuminazione/automation, ecc.)
- B) Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (Categoria Titolo III - pompe di calore, ibridi, biomasse, solare termico, ecc.)
- C) Diagnosi energetica (Categoria Titolo IV)
Interventi di tipo A)
Efficientamento energetico (edifici esistenti con impianto di climatizzazione)
• Involucro: isolamento termico di pareti e coperture (superfici opache) + sostituzione infissi (superfici trasparenti)• Schermature solari: schermature/filtri esterni con esposizione da Est–Sud-Est a Ovest
• Edifici NZEB: interventi finalizzati alla trasformazione in edifici a energia quasi zero
• Tecnologie di gestione: illuminazione efficiente, building automation, contabilizzazione del calore
• Elementi infrastrutturali: colonnine di ricarica e FV con accumulo, solo se “trainati” dalla sostituzione dell’impianto con pompa di calore elettrica
Interventi di tipo B)
Produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (edifici esistenti)
• Pompe di calore: sostituzione impianti con pompe di calore elettriche o a gas (fino a 2.000 kW)
• Sistemi ibridi: sistemi “factory made” o bivalenti
• Biomasse: sostituzione caldaie esistenti (incluso riscaldamento serre/fabbricati rurali) con generatori a biomassa
• Solare termico: collettori per ACS e solar cooling (fino a 2.500 m²)
• Scaldacqua a pompa di calore: sostituzione scaldacqua elettrici/gas
• Teleriscaldamento: allaccio a reti efficienti
• Microcogenerazione: sostituzione impianti con unità alimentate da fonti rinnovabili
Incentivo: 65% (e casi al 100% per specifici edifici pubblici)
Resta il principio del contributo in conto capitale con intensità massime che, per imprese ed ETS economici, arrivano fino al 65% dei costi ammissibili (in funzione della tipologia d’intervento e della dimensione d’impresa) - “il riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace, in ogni caso, al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili…”. - ma le Regole richiamano anche le condizioni che permettono, per alcune tipologie e soggetti pubblici, di arrivare al 100% della spesa ammissibile (es. Comuni sotto 15.000 abitanti e specifiche destinazioni pubbliche come scuole e strutture sanitarie).
Tabella: intensità massime (imprese/ETS economici) riportate nelle Regole Applicative
Tabella 11 – Titolo II (Efficienza energetica)
|
Voce |
Piccola impresa |
Media impresa |
Grande impresa |
|---|---|---|---|
|
Interventi di efficienza energetica (Titolo II) |
25% (intervento singolo) / 30% (multi-intervento) |
25% / 30% |
25% / 30% |
|
Incremento per dimensione impresa |
+20% |
+10% |
– |
|
Zone assistite (art. 107.3.a TFUE / 107.3.c TFUE) |
+15% / +5% |
+15% / +5% |
+15% / +5% |
|
Miglioramento prestazione energetica ≥ 40% (energia primaria) |
+15% |
+15% |
+15% |
|
Intensità massima |
65% |
65% |
60% |
Nota (riportata sotto la tabella): per gli interventi II.D (NZEB), II.G (ricarica privata EV abbinata a PdC elettrica) e II.H (FV abbinato a PdC elettrica), l’intensità non deve superare il 30% dei costi ammissibili.
Tabella 12 – Titolo III (FER termiche)
|
Voce |
Piccola impresa |
Media impresa |
Grande impresa |
|---|---|---|---|
|
Interventi Titolo III (FER termiche) |
45% |
45% |
45% |
|
Incremento per dimensione impresa |
+20% |
+10% |
– |
|
Intensità massima |
65% |
55% |
45% |
.
Il “caso” fotovoltaico nel Conto Termico 3.0: ammesso, ma solo se trainato
Tra le novità più rilevanti lato efficientamento c’è l’ammissibilità di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con pompe di calore elettriche.
Le Regole dettagliano requisiti come:
- autoconsumo / cessione parziale;
- potenza tra 2 kW e 1 MW;
- componenti nuovi e con specifiche prestazionali minime;
- vincolo di dimensionamento: la produzione elettrica annua dell’impianto non deve superare del 5% il “fabbisogno energetico” calcolato secondo le indicazioni del documento.
Per interventi realizzati da imprese/ETS economici su edifici del terziario, è previsto anche un requisito prestazionale: riduzione della domanda di energia primaria almeno del 20% (verificata con APE ante e post).
Premialità: +5%, +10%, +15% per moduli FV iscritti al Registro
Le Regole richiamano inoltre le maggiorazioni per impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie del fotovoltaico, con incrementi +5% / +10% / +15% in funzione della sezione di iscrizione e con specifiche condizioni documentali.
Novità: FV incentivato al 20% (entro massimali) e mai oltre l’incentivo della PdC elettrica abbinata
Disciplina transitoria: le finestre temporali da non sbagliare
Le Regole precisano i passaggi di transizione dal CT 2.0 (D.M. 16 febbraio 2016) al nuovo meccanismo:
- per interventi realizzati entro l’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025 (25/12/2025), resta applicabile CT 2.0 se la domanda è presentata entro 60 giorni dalla conclusione lavori;
- per imprese ed ETS economici con lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25/12/2025, è prevista la richiesta preliminare (entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole) e, fino all’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, l’invio via PEC a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it con oggetto dedicato.
In sintesi per i tecnici
- Domande in accesso diretto: entro 90 giorni dalla fine lavori.
- Pagamento: un’unica soluzione se l’incentivo complessivo ≤ 15.000 € (o per aventi diritto), altrimenti 2 o 5 rate annuali secondo la tipologia d’intervento e la potenza dell’impianto abbinato.
- Imprese/ETS economici: richiesta preliminare prima dell’avvio (attenzione al “fermo impegno”).
- Transitorio CT 2.0: chiude lavori entro 25/12/2025 e presenta entro 60 giorni resta nel vecchio perimetro.
- FV e accumulo: incentivabili nel 3.0 ma solo se abbinati alla sostituzione con pompa di calore elettrica e rispettando vincoli di dimensionamento e requisiti tecnici.
Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0 aggiorna regole e incentivi per la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati. Una guida completa con normative, confronti, casi studio e strumenti per progettisti e PA.
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