Copertura a doppia falda e apertura di varco su muro portante: abuso pieno o intervento interno?
L'apertura di un varco su muro portante costituisce, al minimo, un intervento soggetto ad autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, restando aperta la questione se sia sufficiente il preavviso scritto ex art. 93 o se sia necessaria la previa autorizzazione ex art. 94, nonché se l'intervento ricada nella categoria di "minore rilevanza" ai fini della pubblica incolumità.
Il TAR Campania, di recente, si è pronunciato sull'ordinanza di demolizione emessa da un Comune campano a seguito dell'accertamento di difformità rispetto alla concessione edilizia del 1993: una copertura a doppia falda in sostituzione di una a falda singola e l'apertura di un varco su muro portante. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso: annulla l'ordinanza nella parte relativa alla copertura, ritenendo che l'intervento non abbia generato nuova volumetria né modificato significativamente la sagoma; conferma invece la legittimità del provvedimento quanto all'apertura del varco, qualificando tale intervento come incidente su elemento strutturale e quindi soggetto quantomeno ad autorizzazione sismica, con esclusione della sua riconducibilità alla categoria delle difformità minori o interne.
Il caso: copertura a doppia falda e apertura di varco su muro portante
La sentenza 2916/2026 del Tar Campania si riferisce al ricorso contro l'ordinanza di demolizione emessa dal comune per la difformità di un'immobile rispetto alla concessione edilizia di riferimento.
Le opere contestate erano due: la sostituzione della copertura a falda singola con una a doppia falda sull'intero terrazzo, e l'apertura di un varco tra due unità immobiliari contigue al primo piano, con creazione di scala in legno su muro portante.
La ricorrente sosteneva che entrambe le opere fossero riconducibili al titolo edilizio del 1993 o comunque prive di rilevanza abusiva. Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, che ha accertato la corrispondenza solo parziale tra stato di fatto e progetto assentito.
Il ricorso: tettoia preesistente e intervento interno
Secondo la ricorrente, la tettoia non solo non sarebbe di nuova realizzazione, ma preesisterebbe all’intervento edilizio del 1993, in occasione del quale ne era stato espressamente assentito il rifacimento; tale circostanza risulterebbe anche dal grafico dello stato di fatto, allegato alla richiesta di concessione.
In ogni caso, si tratterebbe di manufatto realizzato in sostituzione di quello preesistente, senza aumento di volume, stante l'assenza di tamponature verticale e di superficie coperta; non si sarebbe creato, quindi, un organismo edilizio nuovo, né alterato il prospetto o la sagoma dell'edificio, tanto meno la destinazione d'uso degli spazi esterni.
Quanto alla fusione delle due unità immobiliari, pure contestata dal Comune, si tratterebbe, poi, di un rilievo privo di fondamento. Entrambe le unità, infatti, hanno destinazione ad uso abitativo e quindi l’intervento meramente interno non avrebbe comportato né aumento di volume, né variazione di sagoma, né variazione di destinazione d’uso e/o di densità urbanistica.
Verifica tecnica e quadro accertativo: corrispondenza solo parziale
Il verificatore nominato dal Tribunale ha confermato che il prospetto non ha subìto modifiche rispetto al progetto originario, ma ha rilevato che la copertura è divenuta a doppia falda sull'intero fabbricato, in luogo della precedente a falda singola.
E' stata inoltre accertata l'apertura di un varco tra le due particelle catastali al primo piano, su un muro portante, con realizzazione di scale in legno per collegare ambienti a quote diverse.
La corrispondenza tra titolo edilizio e stato di fatto risulta pertanto parziale: conforme quanto al prospetto, difforme quanto alla copertura e al varco strutturale.
Apertura del varco sul muro portante: non è opera meramente interna
Il TAR ritiene infondata la pretesa di parte ricorrente di qualificare l’intervento di apertura del varco sul muro portante alla stregua di un’opera meramente interna, ovvero di un mero collegamento tra due stanze poste a quote diverse, trattandosi, al contrario, della apertura di un varco che incide su un elemento strutturale dell’edificio.
Nel caso di specie, quindi, l’intervento in questione rappresenta un intervento quanto meno assoggettato a richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, al più potendosi questionare se l’intervento in questione sia soggetto solo all’obbligo di preavviso scritto previsto dall’art. 93, oppure al previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 94 e seguenti, d.P.R. cit. e, ancora, se lo stesso possa ritenersi, o meno, un intervento di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (T.A.R. Lazio, Roma n. 11183/2025).
Ma di certo non può trattarsi di una difformità non rilevante rispetto alla concessione edilizia, trattandosi, nella specie, di un intervento privo delle prescritte autorizzazioni.
Copertura a doppia falda: l'assenza di nuova volumetria esclude l'abuso maggiore
E' però diversa la conclusione sulla copertura. Il Collegio, infatti, richiama il criterio elaborato da TAR Lazio n. 10300/2024 - secondo cui la sostituzione di una copertura piana con una a due falde integra abuso maggiore solo se genera nuova volumetria -, affermando che nel caso concreto la doppia falda non ha prodotto aumento di superficie utile, non ha modificato il prospetto verso strada e non ha determinato una variazione significativa della sagoma, lasciando peraltro aperto il terrazzo.
Ne discende l'annullamento parziale dell'ordinanza di demolizione, limitatamente alla parte che sanzionava la copertura.
FAQ TECNICHE: Apertura di un varco su muro portante | Ingenio
L’apertura di un varco su muro portante può essere qualificata come intervento interno?
No. Secondo il TAR Campania, l’apertura di un varco su un muro portante incide su un elemento strutturale dell’edificio e non può mai essere considerata una mera opera interna o una difformità irrilevante.
Quale titolo è necessario per aprire un varco su un muro portante?
L’intervento è soggetto almeno alla disciplina sismica prevista dagli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. 380/2001, potendo richiedere il solo preavviso scritto o la preventiva autorizzazione sismica, a seconda della sua rilevanza per la pubblica incolumità.
L’apertura del varco può rientrare tra le difformità minori?
No. Proprio perché interessa un elemento strutturale, l’intervento non è riconducibile alle difformità minori o agli interventi edilizi di scarsa rilevanza, se eseguito in assenza delle prescritte autorizzazioni.
La copertura a doppia falda costituisce sempre abuso edilizio?
Non necessariamente. Se la sostituzione della copertura non comporta aumento di volumetria, non modifica in modo significativo sagoma e prospetti e non crea nuova superficie utile, non integra un abuso maggiore.
Perché il TAR ha annullato solo in parte l’ordinanza di demolizione?
Perché ha distinto le opere: legittimo il diniego e la demolizione per il varco strutturale non autorizzato, illegittima invece la sanzione sulla copertura a doppia falda, ritenuta priva di effetti volumetrici rilevanti.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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