Copertura del pergolato che si trasforma in tettoia: edilizia libera o permesso?
Il pergolato coperto integralmente per divenire in parte volume residenziale e in parte tettoia (di 11 mq) che si incentra essenzialmente sul complessivo ampliamento volumetrico del manufatto, avente una consistenza di 40 mq. e una volumetria di 114 mc. non può essere considerato un'opera di modeste dimensioni e con natura pertinenziale, ma è una ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire.
La sentenza analizzata chiarisce quale titolo edilizio sia necessario quando un pergolato viene integralmente coperto e trasformato in tettoia e, in parte, in volume residenziale. Il Consiglio di Stato afferma che la valutazione dell’abuso edilizio deve essere complessiva e non limitata al singolo manufatto. Nel caso esaminato, l’intervento ha comportato un ampliamento di 40 mq e 114 mc, con mutamento di destinazione d’uso e trasformazione stabile del territorio. La tettoia di 11 mq non è stata ritenuta pertinenza né opera di modeste dimensioni: l’intervento integra una ristrutturazione edilizia rilevante, per la quale è necessario il permesso di costruire, risultando legittima l’ordinanza di demolizione.
Quale titolo edilizio serve per la trasformazione di un pergolato in tettoia? E' assentibile in edilizia libera, può bastare una SCIA o serve comunque il permesso di costruire?
Il dubbio su queste opere edilizie è pressoché continuo, ma abbiamo svariate sentenze della giustizia amministrativa che ci aiutano a fare chiarezza, evitando di incappare in abusi edilizi con conseguenti ordini di demolizione.
Il caso: pergolato trasformato in tettoia di 11 mq
Una di queste è rappresentatat dalla sentenza 1991/2026 del Consiglio di Stato, che tratta il caso del ricorso contro un'ordinanza di demolizione, ingiunta dal comune e confermata dal TAR competente, per la rimozione di alcune opere abusive, consistenti:
- A) nell’ampliamento al livello del secondo piano, costituito da due corpi, l’uno sul lato sud-est e l’altro sul lato nord-est, che impegna una superficie di circa mq. 40,00 (per una volumetria di circa mc. 114,00) con le seguenti opere: pilastrini e travi in legno, pareti perimetrali, copertura in legno con coibentazione, infissi e intonaco parziali;
- B) nella copertura di un pergolato posto sul lato nord-ovest, mediante la sua trasformazione in una tettoia con superficie di circa mq. 11,00, e nella mancata delimitazione della superficie del calpestio con una ringhiera per la delimitazione di mt. 1,40, secondo quanto riportato sui grafici.
Il ricorso: mancata indicazione della particella catastale ed edilizia libera per il pergolato
Secondo il ricorrente, l'ordinanza di demolizione recherebbe un errore di individuazione della particella catastale su cui si trova l’opera abusiva, indicando una particella afferente ad un bene di altrui proprietà, fatto che renderebbe illegittima la stessa ordinanza, perché il privato non potrebbe demolire un bene di cui non è proprietario.
Inoltre, la tettoia di mq. 11 costituirebbe un manufatto non assoggettabile a titolo edilizio, trattandosi di un’opera pertinenziale di modeste dimensioni.
Errore nei dati catastali: non inficia l'ordine demolitorio
In primis, si evidenzia come l’erronea indicazione dei dati catastali attinenti all’immobile - ammessa dal comune nelle sue difese - è mero errore materiale che giustifica la rettifica dell’atto, ma è irrilevante ai fini della sua legittimità.
Infatti, la descrizione analitica delle opere recata dall’ordine di ripristino ha consentito senz’altro al privato di rendersi conto di quale fosse l’oggetto dell’ordine stesso, come dimostra, del resto, la doglianza relativa alla tettoia. Si tratta, pertanto, di una difformità (un refuso) che non comporta l’invalidità del provvedimento, ma solo la sua irregolarità.
Pergolato che diventa tettoia: serve il permesso di costruire! Ecco perchè
Palazzo Spada afferma che la tettoia di 11 mq. non può essere considerata un'opera di modeste dimensioni e con natura pertinenziale, poiché, come evidenziato dal Comune, l’abuso si incentra essenzialmente sul complessivo ampliamento volumetrico del manufatto, avente una consistenza di mq. 40 e una volumetria di mc. 114: in tale ottica, il pergolato è stato in toto coperto per divenire in parte volume residenziale e in parte tettoia.
Il Consiglio di Stato ricorda, inoltre, che "la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non già atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento" e che "il pregiudizio arrecato all’assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni".
In questa prospettiva, va condivisa l’affermazione della difesa comunale, per la quale nella vicenda di cui si discute vi è stato un notevole mutamento di destinazione d’uso con incremento di superficie, discendente dalla trasformazione di superficie non praticabile in terrazzo utilizzabile.
Perchè questa tettoia non è una pertinenza
Per quanto riguarda, poi, la nozione di pertinenza urbanistica, essa è intesa dalla giurisprudenza in un’accezione restrittiva, diversa da quella civilistica e riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali ad es. i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia.
La tettoia in esame non possiede tali caratteristiche (le sue dimensioni sono tutt’altro che modeste) ed è agevolmente ripristinabile come pergolato dal privato.
In definitiva: serviva il permesso di costruire, la demolizione è legittima e confermata.
Da pergolato a tettoia: FAQ tecniche
La copertura di un pergolato rientra sempre nell’edilizia libera?
No. Se la copertura è integrale e comporta creazione di superficie utile, volume o uso stabile, l’opera esce dall’edilizia libera.
È possibile valutare separatamente la tettoia dal resto delle opere?
No. La giurisprudenza impone una valutazione unitaria degli interventi, considerando l’impatto complessivo sull’assetto edilizio e urbanistico.
Una tettoia di 11 mq può essere considerata pertinenza urbanistica?
Solo se di dimensioni modeste e priva di autonomia funzionale. Nel caso esaminato, le dimensioni e il collegamento con l’ampliamento principale escludono la pertinenzialità.
L’errore nell’indicazione dei dati catastali rende illegittima l’ordinanza di demolizione?
No. Si tratta di un errore materiale che può essere corretto e non incide sulla validità dell’ordine, se le opere sono chiaramente individuabili.
Quale titolo edilizio era necessario nel caso del pergolato trasformato?
Il permesso di costruire, poiché l’intervento ha determinato un incremento volumetrico e un mutamento di destinazione d’uso non assentibili con SCIA o CILA.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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