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Costruzioni in legno e degrado da infiltrazioni: il direttore dei lavori è responsabile anche per gli errori progettuali altrui

La sentenza del Tribunale di Trento n. 756/2025 ribadisce la responsabilità del direttore dei lavori anche quando non è autore del progetto esecutivo, riconoscendo la sua corresponsabilità, insieme all’impresa, per gravi danni. È questo il caso relativo al degrado strutturale indotto dalla presenza accertata di infiltrazioni d'acqua in una casa in legno derivate da errori progettuali nelle opere di impermeabilizzazione.

Direttore dei lavori: obblighi e responsabilità

Il compito di un direttore dei lavori (DL) non si deve limitare ad una verifica superficiale dell’andamento dei lavori, ma deve essere penetrante e continuativo.

Rientrano infatti nelle obbligazioni del direttore lavori:

  • l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto;
  • la verifica delle modalità di esecuzione rispetto al capitolato e alle regole dell'arte;
  • nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Inoltre, se il professionista omette di vigilare, di impartire le opportune disposizioni e di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore non può essere sottratto a responsabilità.

Un aspetto particolarmente rilevante emerge quando il direttore dei lavori non ha personalmente redatto il progetto esecutivo ma si è limitato ad approvarlo.

Anche in questo caso, la sottoscrizione del progetto "per approvazione" comporta la presa di conoscenza del suo contenuto e l’assunzione della responsabilità di verificarne la correttezza tecnica.
Quindi il direttore dei lavori non può invocare l’estraneità al progetto esecutivo per sottrarsi alle proprie responsabilità, poiché rientra nei suoi compiti verificare che ogni elemento progettuale sia conforme alle corrette regole della tecnica.

Questi principi trovano puntuale applicazione nella recente sentenza n. 756/2025 del Tribunale di Trento, che ha affrontato un caso emblematico di vizi costruttivi in un edificio in legno, riconoscendo la responsabilità solidale sia dell’impresa appaltatrice che del direttore dei lavori per gravi difetti di impermeabilizzazione della copertura, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

 

Casa in legno con gravi infiltrazioni d’acqua: il Tribunale condanna impresa e direttore dei lavori

La proprietaria di un immobile aveva stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di una casa in legno ad alte prestazioni energetiche e il progetto era stato elaborato da un architetto a cui era stata affidata anche la direzione dei lavori per le opere generali, mentre la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori delle opere in legno erano curate da un diverso studio tecnico, su incarico dell’appaltatrice.

Tuttavia fin dal 2014 erano emersi primi segnali di criticità, risolti solo temporaneamente ma successivamente, nel 2018 si sono verificati gravi infiltrazioni d’acqua dal tetto e dalla copertura piana destinata all'alloggiamento dei pannelli solari, con danneggiamenti estesi alla struttura lignea.

Nonostante la denuncia dei vizi, né l’impresa né i tecnici hanno mostrato disponibilità a un intervento risolutivo, costringendo la proprietaria ad avviare un accertamento tecnico preventivo e poi l’azione civile.
La consulenza del CTU è stata fondamentale in quanto ha sottolineato che il degrado della struttura lignea è risultato direttamente riconducibile all’infiltrazione prolungata di acqua e che né l’impresa né la direzione lavori fossero a conoscenza della corretta posa in opera della barriera al vapore. Infatti, si è potuto accertare che l’unico elemento “impermeabile” fosse la lamiera, soluzione strutturalmente inadeguata.

Il tribunale chiarisce in primis che “(…) la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili (…)”.

Il giudice precisa che rientrava nei compiti del DL “(…) verificare la correttezza di tale progetto alle corrette regole della tecnica al fine di garantire che l'edificio venisse realizzato senza difetti costruttivi; così come vigilare sulla corretta esecuzione delle opere appaltate (…)” infatti “(…) rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (…)”.

In sintesi...

...la responsabilità secondo l’ex art. 1669 c.c. non grava solo sull’impresa appaltatrice, ma anche sul direttore dei lavori, qualora i difetti siano riconducibili a:

  • mancate verifiche in cantiere;
  • accettazione di soluzioni tecniche non idonee;
  • omesso controllo delle fasi esecutive più critiche.

Il DL ha precisi doveri di vigilanza a cui non può venir meno quindi il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda della proprietaria, condannando impresa e DL “a corrispondere (...) anche a titolo di risarcimento del danno, la somma necessaria all'eliminazione dei vizi nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi, per la complessiva somma di *** *** o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, se del caso anche in via equitativa.”

In conclusione sia l’impresa che il DL sono stati condannati al risarcimento dei danni necessari per il completo ripristino della copertura e per gli eventuali ulteriori pregiudizi.

Il direttore dei lavori assume quindi precise obbligazioni e responsabilità nei confronti della committenza con la sottoscrizione per accettazione del progetto (anche se redatto da altri). Obblighi a cui prestare particolare attenzione in quanto omissioni anche apparentemente marginali possono tradursi in gravi difetti costruttivi e responsabilità professionale. 

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: direttore dei lavori, errori progettuali, sottoscrizione progetto, firma per approvazione progetto, ex art. 1669 c.c., gravi difetti costruttivi, infiltrazioni d’acqua, vizi di impermeabilizzazione, casa in legno.

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