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Direttore dei lavori e vizi dell’opera: responsabilità solidale nei casi di difformità

Il ruolo del direttore dei lavori (DL) è fondamentale nella realizzazione di un’opera edilizia, comprendendo vigilanza, controllo della conformità al progetto e verifica dei materiali. La sua omissione può comportare responsabilità solidale con l’appaltatore per vizi e difformità dell’opera, come confermato dalla sentenza n. 845/2025 del Tribunale di Brescia.

Direttore dei lavori: ruolo, obblighi e responsabilità solidale con l’appaltatore

L’attività del direttore dei lavori (DL) prevede una serie di compiti, tutti aventi lo scopo di garantire che l’opera venga realizzata secondo le previsioni progettuali e nel rispetto delle regole dell’arte.

Tra le principali obbligazioni rientrano:

  • la vigilanza sull’esecuzione dell’opera;
  • il controllo della conformità al progetto;
  • l'accettazione e la verifica dei materiali;
  • l’adozione di accorgimenti tecnici laddove emergano criticità o potenziali difetti durante l’esecuzione dei lavori.

La figura del DL ha un ruolo sostanziale caratterizzato da obblighi precisi, infatti la vigilanza diligente, il controllo accurato e la tempestiva adozione di rimedi tecnici costituiscono il nucleo essenziale dell'attività del direttore dei lavori, il cui inadempimento può determinare conseguenze risarcitorie significative.

A questo punto bisogna chiedersi:

Cosa accade quando il danno patito da un committente derivi da inadempimenti concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori? entrambi i soggetti rispondono solidalmente nei confronti del danneggiato?

La sentenza n. 845/2025 del Tribunale di Brescia ha ribadito la responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice per i vizi riscontrati in un immobile, conseguenti alla errata esecuzione, alla mancata vigilanza sulle relative modalità e/o alla violazione degli obblighi di controllo sulla conformità dell’opera al progetto e alle regole dell’arte edilizia.

 

Il caso esaminato dai giudici

Il ricorrente acquista un immobile al rustico e affida a un geometra in qualità di direttore dei lavori il completamento e le finiture interne ed esterne dell’abitazione, nonché la gestione delle relative pratiche edilizie e catastali.

A lavori ultimati vengono riscontrati una serie di problemi, tra cui:

  • distacco della vernice del pavimento del piano interrato;
  • infiltrazioni d’acqua dalle pareti esterne;
  • crepe diffuse sulla rasatura del cappotto termico;
  • posa non conforme dei pannelli isolanti;
  • errori nella zoccolatura esterna e assenza delle copertine del muro di cinta;
  • spessori della rasatura e dell’isolante diversi da quanto previsto nel progetto.

Criticità confermate anche dal Consulente Tecnico d’Ufficio, CTU, che evidenziava gravi carenze esecutive e progettuali.

Mentre l’impresa appaltatrice è rimasta contumace senza difendersi, il direttore dei lavori si è costituito in giudizio, sostenendo:

  • di non essere appaltatore ma un semplice consulente;
  • di non aver avuto un ruolo operativo tale da risponderne;
  • che i vizi non erano gravi o comunque non imputabili a lui.

Il Tribunale in primis chiarisce che “la fattispecie de qua sia, invece, riconducibile - per quanto concerne la posizione dell'appaltatore - al disposto dell'art. 1667 c.c., rubricato difformità e vizi dell'opera, in virtù del quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. (...) Ad eccepire la decadenza dall'azione di garanzia per vizi avrebbe dovuto essere ****** titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, che però è rimasto contumace.”
Il giudice afferma che il caso deve essere valutato secondo l’art. 1667 c.c., che disciplina i vizi e le difformità dell’opera, per quanto riguarda la responsabilità dell’appaltatore. L’impresa, contumace, non ha eccepito la decadenza della denuncia dei vizi accettando di rispondere dei difetti costruttivi.

Per quanto riguarda la posizione del DL viene invece sottolineato che “in primo luogo, in ordine alla qualificazione del *** *** come direttore lavori (…) si evidenzia che lo stesso *** *** ha in più occasioni affermato di aver ricoperto tale ruolo”.
Il geometra ha svolto il ruolo di direttore dei lavori, e ciò è supportato dal fatto che il convenuto abbia lui stesso precisato come il proprio incarico comprendesse sia la progettazione sia la direzione dei lavori per completare e rifinire l’abitazione, così come dimostrato anche da alcune documentazioni tecniche e contabili (es. la parcella inviata alla controparte include la voce “direzione tecnica esecuzione opere”).

Tutti questi elementi dimostrano come il geometra abbia effettivamente ricoperto la funzione di direttore dei lavori e non di consulente.

 

Omissione di vigilanza del direttore dei lavori: le conseguenze

Il direttore dei lavori deve mettere in campo tutte le proprie competenze professionali per assicurare che l’opera proceda correttamente e che il committente ottenga il risultato previsto, infatti “(…) in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata (...) il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto””, sicché rientrano “nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi ... in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.
Tra i compiti del professionista rientrano:

• il controllo della conformità dell’opera al progetto e al capitolato;
• la verifica che materiali e modalità di esecuzione rispettino le regole tecniche dell'arte;
• l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a evitare difetti costruttivi.

La vigilanza del direttore dei lavori non richiede la presenza continua sul cantiere, né l’esecuzione di operazioni elementari, ma comporta comunque un obbligo di controllo che prevede visite periodiche, contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e la gestione delle diverse fasi dei lavori, assicurando che le regole dell’arte e l’uso dei materiali siano rispettati.

Il tribunale quindi conclude sostenendo che vi sia una accertata colpa del tecnico “(…) alla luce di quanto emerso in corso di causa, deve ritenersi che il *** *** abbia omesso di vigilare adeguatamente sulle modalità di realizzazione delle opere da parte delle imprese appaltatrici coinvolte nei lavori di ultimazione dell'immobile di proprietà dell'attrice e, soprattutto, di accertare la conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, nonché la conformità delle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.” Quindi ció non può che comportare un obbligo risarcitorio.

La direzione lavori non è una funzione “formale”, ma un incarico altamente qualificato che comporta precisi obblighi di vigilanza, verifica e controllo, la cui omissione genera responsabilità, anche rilevanti, e il conseguente risarcimento di eventuali vizi dell'opera.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: direttore dei lavori, responsabilità direttore lavori, obblighi direttore lavori, vigilanza cantiere, conformità opere, difformità e vizi dell’opera, responsabilità solidale appaltatore.

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