Gestione del cantiere | Rifiuti | Ambiente
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Il direttore dei lavori è responsabile della gestione dei rifiuti in cantiere?

La gestione dei rifiuti nei cantieri edili è essenziale sia dal punto di vista ambientale sia da quello giuridico. Il direttore dei lavori, pur non avendo obblighi generali di vigilanza sull’uso dei rifiuti, può essere comunque penalmente responsabile se partecipa attivamente all’uso illecito di materiali di risulta, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 37511/2025.

Direttore lavori e rifiuti in cantiere

Quando si parla di lavori edilizi, non bisogna considerare soltanto gli interventi strutturali, gli aspetti della sicurezza o la contabilità dei lavori, infatti un elemento altrettanto rilevante, spesso sottovalutato, è la corretta gestione dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti derivante dall'attività edilizia rappresenta un tema quindi di grande rilevanza, sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello giuridico, poiché può comportare delle implicazioni penali e amministrative.

La norma impone determinate procedure per il trasporto e lo smaltimento dei materiali di rifiuto, al fine di prevenire la creazione di discariche abusive e potenziali rischi per la sicurezza delle opere edili. In questo contesto ancora una volta il ruolo del direttore dei lavori assume una particolare importanza.

Tale tecnico, pur essendo principalmente responsabile della supervisione tecnica e della regolare esecuzione dei lavori, ha una responsabilità che può estendersi anche alla gestione impropria dei materiali, come nel caso dell’utilizzo, non autorizzato, dei materiali di risulta dalle attività edili, eventualmente anche non trattati.
Tale responsabilità evidenzia come il direttore dei lavori debba assicurare il rispetto delle normative ambientali e garantire la correttezza delle operazioni in cantiere.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37511/2025 chiarisce proprio questi aspetti, confermando la responsabilità penale di un direttore dei lavori che abbia concesso all'impresa l'utilizzo di rifiuti non autorizzati per la costruzione di un immobile, ribadendo l’importanza di rispettare le norme ambientali anche nella gestione dei cantieri.

 

Gestione illecita dei rifiuti in cantiere: il ruolo del direttore dei lavori

Nel caso esaminato, un legale rappresentante di una cooperativa era stato accusato di aver realizzato una discarica abusiva, depositando materiali di risulta senza le necessarie autorizzazioni, mentre il direttore dei lavori (DL) era stato accusato di aver utilizzato gli stessi rifiuti per riempire le fondazioni di una costruzione sempre senza alcuna autorizzazione.

Il DL si è difeso, sostenendo di non poter essere ritenuto penalmente responsabile in quanto la normativa vigente non imponeva alcun obbligo di vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte sua e che la cui responsabilità penale scatterebbe esclusivamente in caso di ingerenza o controllo diretto, eventualmente mediante ordini di servizio, sull’esecuzione delle opere.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso confermando la condanna a due mesi di reclusione e sottolineando che “il giudice (...) ha ravvisato una responsabilità diretta del direttore dei lavori, il quale ha detenuto i rifiuti e partecipato attivamente alla illecita attività di smaltimento dei rifiuti mediante utilizzo nella erigenda costruzione edilizia. Il giudice ha infatti precisato che nel caso di specie i rifiuti non sono stati prodotti dall'appaltatore in cantiere, ma sono stati sistematicamente e illecitamente utilizzati, senza alcuna autorizzazione e senza essere stati sottoposti ad alcun trattamento, nella fase della costruzione della erigenda struttura immobiliare, evidenziando che l'interramento del materiale giacente nelle fondamenta era risalente nel tempo all'interno della costruzione. Pertanto, è del tutto ininfluente che il direttore non fosse presente nel momento dello sversamento dei rifiuti trasportati dalla *** *** e provenienti dal sito gestito dal *** ***, effettuato nella data in cui è avvenuto l'accertamento, rilevandosi non un inizio di una costruzione, ma la prosecuzione di un'attività di illecito utilizzo di rifiuti non trattati.”
Il DL ha materialmente autorizzato la detenzione e l’utilizzo di rifiuti edili in modo illecito nella costruzione del nuovo corpo di fabbrica. I rifiuti non erano scarti prodotti in cantiere, ma materiali provenienti dall’esterno, sistematicamente impiegati senza autorizzazione e senza trattamento nell'interramento delle opere di fondazione dell’immobile.

Inoltre poiché l’interramento di tali rifiuti era già avvenuto da tempo ed era parte di un’attività illecita continuativa, risulta irrilevante che il direttore non fosse presente il giorno del sopralluogo poiché non poteva non esserne a conoscenza, trattandosi non dell' “inizio di una costruzione, ma (del)la prosecuzione di un'attività di illecito utilizzo di rifiuti non trattati”.

La norma è chiara in merito alla gestione dei rifiuti, infatti, “quanto alla violazione del D.M. 22 settembre 2022, n. 122 (recante Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale), si precisa che l'art. 184 ter d.lgs. n. 152 del 2006, intitolato "cessazione della qualifica di rifiuto", stabilisce in modo tassativo le condizioni per potere escludere la qualifica di rifiuto. La norma, al comma 2, stabilisce che i criteri da adottare nell'espletamento delle operazioni di recupero, sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”
É quindi l’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 ad elencare nel dettaglio tutti i requisiti necessari affinché un rifiuto cessi di essere tale e a precisare quali siano i criteri tecnici da applicare alle operazioni di recupero che debbano essere definiti secondo la normativa europea.

Solo nei casi in cui l’Unione europea non abbia stabilito criteri specifici, questi possono essere fissati caso per caso tramite decreti ministeriali, come il D.M. 122/2022, ma non possono in ogni caso essere deliberatamente scelti dal direttore dei lavori o dall'impresa esecutrice.

In sostanza, la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire se esistono criteri normativi chiari e a patto che gli stessi vengano rispettati.

Nessuna discrezionalità è prevista sulla base di valutazioni autonome del direttore dei lavori.

Il giudice ribadisce un principio chiave della sentenza, ossia “(…) il direttore dei lavori di un cantiere non è, per ciò solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (…). Si evidenzia altresì che la mancata previsione di un obbligo di garanzia o di vigilanza del direttore dei lavori sul corretto espletamento da parte dell'appaltatore delle operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività edificatoria non esclude la sua partecipazione attiva al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'illecita attività di smaltimento sia prevista dal progetto eseguito sotto la sua direzione, costituendo parte essenziale dell'appalto e della sua attività professionale (…) o qualora risulti che egli abbia materialmente e consapevolmente detenuto i rifiuti, in quanto la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso "giuridico" o in senso "materiale" e al detentore degli stessi, indipendentemente dalle previsioni di uno specifico accordo tra le parti per regolare gli obblighi gravanti su costoro (..)”.
Il DL non è automaticamente responsabile delle violazioni in materia di rifiuti come avviene invece per l'obbligo di vigilanza sulle attività edilizie. Tuttavia, questa assenza di obblighi formali non lo esonera da responsabilità quando partecipa in modo attivo all’illecito.

Egli può infatti essere responsabile anche se ha detenuto materialmente o indirettamente, ma comunque consapevolmente, i rifiuti, assumendo così il ruolo di detentore.
In sintesi, il DL non ha un obbligo generale di vigilanza sui rifiuti, ma può essere chiamato a rispondere quando il suo comportamento concreto integra una partecipazione al reato.

Il ruolo del direttore dei lavori, pur non essendo di per sé garante della gestione dei rifiuti, comporta responsabilità penale qualora sia dimostrata partecipazione attiva e diretta (mediante consenso, espresso o di fatto) nell’utilizzo illecito dei materiali nell’ambito dell’opera da realizzare.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: rifiuti in cantiere, gestione dei rifiuti in cantiere, direttore dei lavori, responsabilità del direttore dei lavori, rifiuti da costruzione, D.M. 122/2022, art. 184-ter d.lgs. 152/2006, discariche abusive, utilizzo illecito materiali di risulta.

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