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CSE e Collaudatore Statico: quando c'è incompatibilità? Tutti i chiarimenti

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il Collaudatore Statico svolgono ruoli distinti e fondamentali nei cantieri edili, garantendo sicurezza e conformità delle opere. Secondo il parere n. 3687/2025 del MIT, esiste un’incompatibilità normativa tra le due figure, vediamo di cosa si tratta.

CSE e Collaudatore Statico: incompatibilità o ruolo unico?

I cantieri edili sono i luoghi in cui il rischio di incidenti è molto elevato quindi la sicurezza e la qualità delle opere rappresentano delle priorità.
La sicurezza deve essere gestita in modo impeccabile ecco perché si devono garantire figure professionali altamente qualificate.

Tra questi tecnici compaiono il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il Collaudatore Statico, che svolgono ruoli fondamentali nel rispetto delle normative e degli standard di sicurezza.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è quel tecnico che supervisiona e coordina la realizzazione dell’opera assicurandosi che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente.

Il collaudatore statico è un tecnico abilitato all’esercizio della professione, nonché iscritto al rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni, che esegue il collaudo statico, ossia una procedura con la quale viene accertato che le opere siano “solide” dal punto di vista statico e conformi al contratto e quindi utilizzabili.

Ma queste due figure possono essere incarnate dallo stesso tecnico o sorge sempre una problematica di incompatibilità?

Tutti i chiarimenti vengono forniti dal MIT con il parere n. 3687/2025.

 

Quando il CSE non può fare il collaudo statico? I chiarimenti del MIT

Negli appalti pubblici la distinzione delle due figure è essenziale in quanto si potrebbero verificare conflitti di interesse. È proprio su questo punto che si basa un recente quesito del MIT che individua situazioni in cui ci sia incompatibilità tra le figure.

La questione si basa su un quadro normativo ben radicato basato sull’art. 7, comma 2, della legge n. 1086/1971, che vieta di affidare il collaudo statico a chi abbia partecipato alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.
Tale divieto è stato successivamente supportato da altre disposizioni, tra cui il Codice Appalti, d.lgs. 50/2016 (art. 102, comma 7) prima e d.lgs. 36/2023 (art. 116, comma 6) poi, estendendo l’incompatibilità anche a chi svolga attività di vigilanza.

A tal proposito, il CSE è inquadrato tra le figure di vigilanza, in quanto svolge una funzione di supervisione tecnica sull’esecuzione dei lavori in chiave di sicurezza. Da questo punto di vista, anche il collaudatore deve possedere adeguata qualificazione tecnica, competenza, professionalità e moralità (art. 116, commi 4 e 4-bis, D. Lgs. 36/2023).

Vediamo ora quali sono le prerogative più significative di queste due figure professionali…

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per motivi legati alla sicurezza può ordinare la sospensione delle lavorazioni, implicando un controllo diretto sul rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme di sicurezza. Mentre il collaudo statico ha finalità valutative e ispettive sulle prestazioni strutturali dell’opera, come definite dalle norme tecniche vigenti.
Secondo l’ art. 116, comma 6, lett. d), D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore) “Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:
(…) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;”

Quindi la stessa persona non può svolgere contemporaneamente attività di controllo, vigilanza, progettazione o direzione sui lavori oggetto di collaudo.

Ciò è supportato anche dalla giurisprudenza e della prassi amministrativa che hanno confermato che il CSE non può assumere l’incarico di collaudatore statico se ha già esercitato funzioni di direzione o vigilanza sui medesimi lavori (Cass. pen., Sez. 4, n. 24915/2021; Consiglio di Stato, sez. 6, n. 4915/2025; ANAC, parere FUNZ. CONS. 21/2022).

 

Incompatibilità tra CSE e collaudatore statico: cosa dice il MIT

Per chiarire il punto, il MIT individua due casistiche ossia:

  • quando il CSE coincide con il direttore dei lavori, come previsto dall’art. 114 comma 4 del Codice, l’incompatibilità è indiscutibile, poiché la direzione lavori non può svolgere collaudo statico. Quindi se la medesima persona fisica ha svolto le funzioni di CSE, direttore dei lavori e deve svolgere sia il collaudo statico che quello tecnico-amministrativo (come previsto dall'articolo 14, comma 5, dell'allegato II.14), ciò è da considerarsi illegittimo;
  • se il CSE opera come figura autonoma, distinta dal direttore dei lavori, la stazione appaltante “è chiamata ad accertare, in concreto, all’atto della nomina, se il professionista incaricando abbia effettivamente svolto o stia svolgendo “attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”. Quindi il vincolo diventa più discrezionale e tocca alla stazione appaltante valutare nel merito l’attività realmente svolta dal tecnico.

L’incompatibilità non è automatica, ma va analizzata caso per caso secondo i principi di terzietà e indipendenza previsti dall’art. 116, comma 6, del Codice.

Compito del committente pubblico è verificare se il CSE abbia avuto un ruolo che possa, anche indirettamente, condizionare il giudizio tecnico del collaudo; in tal caso, l’incarico non può essere affidato.

Quindi l’incompatibilità tra l’incarico di CSE e la successiva nomina a collaudatore statico per lo stesso appalto ha in realtà una finalità ben precisa ossia quella di garantire che le operazioni di collaudo siano eseguite con totale imparzialità e serietà, prevenendo ogni rischio di conflitto di interesse.

 

Scarica il parere del MIT in allegato

 

Keywords: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, CSE, collaudatore statico, cantieri edili, MIT, sicurezza, direttore dei lavori, art. 116 D.Lgs. 36/2023, incompatibilità.

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