Decreto 14 agosto 2025: nuove regole antincendio per università e AFAM
Il decreto 14 agosto 2025 introduce nuove regole antincendio per le università e le istituzioni AFAM, stabilendo scadenze differenziate per l’adeguamento degli edifici e dei locali. I responsabili delle strutture devono presentare una SCIA e adottare misure gestionali di mitigazione del rischio fino al completamento dei lavori. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza delle persone e la conformità alla normativa antincendio entro il 2027.
Nuove regole antincendio per università e AFAM
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 agosto 2025 che definisce le nuove regole e le scadenze per l’adeguamento antincendiodegli edifici, dei locali e delle strutture di pertinenza delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Il provvedimento rappresenta un tassello importante nel percorso di adeguamento alla normativa antincendio, stabilendo tempi e modalità di attuazione differenziati.
Il provvedimento è composto da tre articoli inerenti rispettivamente:
- art. 1: “attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
- art. 2: “Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
- art. 3: “Entrata in vigore”.
Analizziamo le disposizioni dei suddetti articoli.
Adeguamento antincendio università: scadenze 2025 e 2027 e obblighi dei responsabili
Con il decreto si cerca di coniugare la sicurezza delle persone e delle strutture con la necessità di garantire una pianificazione realistica degli interventi, infatti è stato stabilito all’art. 1 un cronoprogramma preciso che si articola su più fasi temporali con determinate scadenze:
- il 31 dicembre 2025;
- il 31 dicembre 2027.
Entro il 31 dicembre 2025:
"a) (…) i responsabili delle attività individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva, l’acquisizione del parere nel caso di deroga di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;
b) (...) è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1 secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);”
In sintesi i responsabili delle strutture universitarie e AFAM dovranno compiere due azioni fondamentali:
- richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell’attività per le categorie B e C (corrispondenti rispettivamente ad attività di medio e alto rischio) ai sensi del DPR n. 151/2011;
- presentare una SCIA che attesti l’implementazione delle prime e più immediate misure di sicurezza (illuminazione, impianto diffusione sonora/allarme, estintori, segnaletica, specifiche di esercizio).
Il 31 dicembre 2027 rappresenta invece il termine ultimo per l’implementazione completa di tutte le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 26 agosto 1992, presentando una nuova SCIA che attesti il pieno rispetto della normativa.
L’art. 2 tratta delle misure gestionali di mitigazione del rischio che le istituzioni in oggetto dovranno adottare durante il periodo transitorio, cioè fino a quando non avranno completato tutti i lavori di adeguamento antincendio. Infatti “i responsabili delle attività (…) nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.”
Inoltre vengono fornite alcuni dei principali focus gestionali da adottare con appunto le “idonee misure di mitigazione”, ossia:
"a) limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b) eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
c) garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
d) pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell’attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
e) potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività (…);
f) assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512;
g) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
h) effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
i) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività."
L’articolo chiarisce i principali obiettivi delle disposizioni transitorie, ossia la necessità di tenere sotto controllo il carico incendio, di valutare attentamente il grado di affollamento, di formare i preposti e di informare i lavoratori sui rischi specifici, nonché di aggiornare il piano di emergenza in presenza di cantieri. Inoltre vincola il responsabile delle attività a registrare e documentare le attività di sorveglianza e le prove di evacuazione svolte, mentre la valutazione del rischio incendio deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti. In sostanza l’articolo disciplina le misure transitorie per garantire la sicurezza fino al pieno adeguamento antincendio delle strutture.
L’art. 3 stabilisce l’entrata in vigore del decreto ossia il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In sintesi:
il decreto segna l’avvio di una fase essenziale per la sicurezza del sistema universitario e formativo italiano, richiedendo un impegno coordinato di tutti gli attori coinvolti per garantire che gli obiettivi di sicurezza siano raggiunti nei tempi previsti senza compromettere la qualità dell’offerta formativa.
In allegato scarica il decreto 14 agosto 2025
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