Decreto Fiscale in Gazzetta: multe per chi rifiuta il POS ma solo da luglio 2020. Niente conto dedicato
Il decreto fiscale appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte, ma solamente a partire dal 1° luglio 2020
Eccolo, il Decreto Fiscale 2019, 'figlio' della Manovra Finanziaria 2020: la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (disponibile in formato pdf) del decreto 124/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" conferma le ultime modifiche al testo, col famigerato POS obbligatorio per professionisti ed esercenti di ogni tipo che vedrà scattare le multe in caso di rifiuto solamente a partire dal 1° luglio 2020 (e non subito come nella primissima versione del provvedimento).
Quindi: tutti i professionisti non potranno rifiutare i pagamenti via POS, pena una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione (dal 1° luglio 2020). Scomparsa invece dal testo la misura che prevedeva il conto obbligatorio dedicato per i professionisti.
Ovviamente, il decreto ora dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Vediamo le misure di particolare interesse per i liberi professionisti e le PMI.
No POS? Multe salate ma solo tra 9 mesi
Il decreto prevede sanzioni per l'inottemperanza dell'art. 15 del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, dove si prevede l’obbligo per i commercianti e professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.
C'è una novità importante rispetto alla prima versione: le multe scatteranno dal 1° luglio 2020.
Tale obbligo, fino ad oggi, non era stato assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta. Il Consiglio di Stato ha, infatti, espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che introduceva un meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta. Nel merito, il Consiglio di Stato riteneva l’art. 15, comma 5 del decreto-legge 179/2012 “non rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”.
Per superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo rispetto alla cui violazione manca la relativa sanzione, il Decreto Fiscale introduce (all'art.23) nel D.L. 179/2012 il comma 4-bis che prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti con carta di debito o carta di credito. La norma intende quindi superare le censure mosse dal Consiglio di Stato, indicando espressamente l’importo della sanzione, l’autorità competente ad irrogare la sanzione e i criteri relativi alla procedura applicabile.
La norma attuativa quindi c'è: l'obiettivo dichiarato è l'incremento dei pagamenti digitali. La sanzione per chi rifiuta i pagamenti elettronici è di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. L’inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è finalizzato a graduare l’importo della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.
Per la disciplina dell’accertamento della violazione dell’obbligo di cui all'art-15 comma 4 del decreto-legge 179/2012 e del relativo procedimento sanzionatorio si rinvia alla legge 689/1981, prevedendo una deroga all’art. 16 sul pagamento in misura ridotta.
L'altra novità riguarda l’introduzione di un credito d’imposta per incentivare, appunto, all'accettazione dei pagamenti elettronici: il provvedimento prevede infatti che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
La condizione per accedere al bonus è che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Tetto al contante: prima 2.000, poi 1.000 euro ma solo dal 2022
Come da volontà originarie, si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l’utilizzo del denaro contante ma, diversamente dalla prima versione più 'strong', ci sarà un passaggio graduale:
- il limite ai contanti passerà a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.
Crediti in compensazione per i titolari di partita IVA
L'articolo 3 prevede due fondamentali novità:
- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Fatture elettroniche: controlli a tappeto
Tutti i dati delle fatture elettroniche, compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l’operazione, saranno memorizzati dall’Agenzia delle Entrate e condivisi con la Guardia di Finanza per le proprie attività di indagine.
Lo prevede l'art.14 del testo definitivo: la Guardia di Finanza potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per assolvere alle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria e, insieme all’Agenzia delle Entrate, potrà “schedare” i contribuenti ai fini delle analisi del rischio evasione.
Imposta di bollo fatture elettroniche
Altra importante novità operativa è quella prevista dall’art.17 sulle imposte di bollo sulle fatture elettroniche.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI), infatti, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Se il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
Conto dedicato: tanto rumore per nulla
L'art.24 della versione iniziale del decreto è scomparso: prevedeva l'obbligo di tenere un conto dedicato per le imprese individuali e i professionisti, disposizione che si sarebbe potuta applicare anche a chi è in regime forfettario.
La norma introduceva, negli artt. 18 e 19 del dpr 600/1973, riguardanti, rispettivamente, le scritture contabili delle imprese minori e, in particolare, delle imprese individuali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.13 e degli esercenti arti e professioni (persone fisiche che esercitano arti e professioni e società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art.13, comma 1, lettere e) ed f), una previsione recante l’obbligo di tenuta di uno o più correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività (tali conti, pertanto, dovranno essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio dell’attività professionale).
Nel testo 'gazzettato' - e in realtà anche nelle versioni post 16 ottobre della bozza - questa misura è sparita. Vedremo se sarà reintrodotta in sede di conversione in legge.
IL TESTO DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA MANOVRA 2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF