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Elaborato tecnico della copertura (ETC): dal documento alla vera sicurezza

Uno strumento tecnico fondamentale ai fini della sicurezza per gli interventi manutentivi. Scopriamo nel dettaglio i contenuti di questo documento e le responsabilità delle varie figure coinvolte.

Strumento operativo utile ai fini della sicurezza

Attraverso l'introduzione del Fascicolo dell'opera con i primi Decreti sulla sicurezza cantieri il legislatore si poneva l'obiettivo di dotare i fabbricati di strumenti operativi, utili ai fini della sicurezza per gli interventi manutentivi che avrebbero interessato i fabbricati nel corso della loro vita utile.

Nonostante gli obblighi normativi di predisposizione del documento, ed in alcuni casi l'obbligo rafforzativo di consegna dello stesso all'amministrazione comunale al termine dei lavori, non si è riusciti a far diventare il Fascicolo un vero strumento operativo per la sicurezza delle persone.

L'introduzione dell'Elaborato Tecnico della Copertura, comunemente identificato con l'acronimo ETC, ha rappresentato una novità importante ed una ulteriore sottolineatura dell'importanza del Fascicolo dell'opera, di cui lo stesso costituisce una parte significativa.

A quasi venti anni dalla sua introduzione è possibile analizzare obiettivi e risultati ottenuti da questo strumento.

Sicurezza su copertura industriale. Fonte: REGO

Diffusione ed utilizzo dell’ETC

Dalla introduzione normativa dell’Elaborato tecnico della copertura ad oggi è possibile fare un bilancio sullo strumento tecnico, la sua diffusione e su quello che oggi rappresenta nella gestione della sicurezza di un fabbricato.

Tale bilancio però non può prescindere dall'affrontare il tema della cultura dell'anticaduta, in quanto l'utilizzo operativo e l’applicazione dei contenuti del documento risulta spesso non legato ad obblighi normativi ma esclusivamente alla volontà del committente / gestore della copertura e dell'impresa chiamata ad interventi di manutenzione sulla stessa.

La cultura dell'anticaduta, ovvero la percezione del rischio caduta dall’alto, la formazione degli addetti e l’adozione di procedure di lavoro corrette, si sta affermando molto lentamente. Sono evidenti le resistenze dei vari operatori dei settori costruzioni ed impianti, i più interessati dal rischio caduta dall’alto relativamente ai fabbricati ed alle coperture, e le modalità non corrette con le quali molti addetti operano all’interno dei cantieri o nelle operazioni di manutenzione ed ispezione sono riscontrabili da chiunque. Infatti sempre troppo spesso di rilevano procedure di lavoro incaute o pericolose a fronte del rischio caduta, che periodicamente portano ad eventi infortunistici di gravità medio-alta, dei quali veniamo a conoscenza soltanto in parte dalla cronaca.

Le regioni più virtuose stanno finanziando campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nella sicurezza dei lavori in quota, in particolare agli utilizzatori, che dovrebbero accelerare il processo di acquisizione della giusta cultura. È importante sottolineare che l’adozione di un corretto comportamento da parte degli utilizzatori può indurre tutti i soggetti coinvolti (tecnici, committente/gestore) a rispettare gli adempimenti previsti dalle norme.

Risulta interessante osservare come in alcuni casi di rifiuto ad accedere su una copertura da parte dell’impresa che deve effettuare un’operazione ispettiva o manutentiva costituisca un input molto efficace verso il committente / gestore, che solitamente si attiva nel richiedere ai propri consulenti tecnici la documentazione necessaria ed eventualmente provvedere alla messa in sicurezza della copertura.

Accesso su copertura per ispezione. Fonte: Studio di progettazione TRILITE

In termini di diffusione del documento possiamo affermare che oramai molte coperture di fabbricati sono poste in sicurezza, in particolare mediante l’installazione di dispositivi di ancoraggio e sistemi di protezione anticaduta, ma accade frequentemente che tale messa in sicurezza non risulta accompagnata dalla documentazione completa prevista nell’Elaborato tecnico della copertura.

Tale incongruenza risulta spesso spiegabile dalla mancata conoscenza del documento e degli obblighi normativi da parte dei tecnici e del committente / gestore della copertura.

Molto spesso è il mancato controllo del Direttore dei lavori o del Coordinatore per la sicurezza, nel caso di installazione in interventi edilizi dove presenti queste figure, o la scarsa conoscenza della materia da parte dei tecnici e dell’installatore, a determinare l’incompletezza documentale. Un’altra situazione riscontrabile è l’incongruenza tra quanto previsto nell’ETC e quanto effettivamente presente in copertura. Queste ed altre situazioni di difformità o incongruenza possono portare alla messa fuori servizio dei dispositivi di ancoraggio e, talvolta, alla rimozione degli stessi con la necessità di provvedere alla nuova installazione di dispositivi.

Obbligo di redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura

Ancora oggi l’Italia non risulta omogenea dal punto di vista normativo in merito alla messa in sicurezza delle coperture.

Vi sono molte regioni dotate di normativa specifica, in alcuni casi da considerarsi consolidata, che disciplinano la materia della sicurezza anticaduta sulle coperture ed impongono obblighi di installazione di dispositivi e predisposizione di documenti specifici, anche se il campo di applicazione cambia da una norma all’altra. L’obbligo non deriva dalla sola presenza della norma bensì nasce in occasione di interventi edilizi che interessano la copertura.

Al contempo quasi tutte le regioni hanno recepito lo Schema di Regolamento Edilizio tipo predisposto dalla Conferenza Stato Regioni che prevede nella sua struttura anche che venga disciplinata la sicurezza sulle coperture da predisporre in occasione di interventi edilizi che riguardano la copertura.

Le modalità con le quali le singole regioni ed i singoli comuni disciplinano questo punto sono molto diversificate e spesso non vengono definiti in modo completo i contenuti dell’Elaborato Tecnico della Copertura.

Possiamo comunque affermare che in tutto il territorio nazionale si parla di sicurezza sulle coperture ed in tutti i casi occorre predisporre un documento esaustivo di quanto adottato che non può che essere l’Elaborato tecnico della copertura.

Un riferimento normativo generale a cui fare riferimento è dato dalla norma UNI 11560:2022, rinnovata recentemente, la quale riporta in modo dettagliato quali sono le figure tecniche coinvolte e la documentazione da predisporre in occasione della messa in sicurezza di coperture con dispositivi di ancoraggio permanenti. La norma indica che quanto riportato nella stessa risulta valido anche nel caso di utilizzo di dispositivi rimovibili. Nel corpo normativo si trovano richiamati tutti i documenti da predisporre con particolare evidenza ai documenti progettuali a timbro e firma di tecnico abilitato. Nello specifico al punto 7) si specifica che per le modalità di progettazione e la documentazione da predisporre occorre fare riferimento alle norme regionali o delle province autonome, in assenza di queste è possibile fare riferimento alla norma UNI per le fasi di attuazione dal progetto alla installazione.

Contenuti dell’Elaborato Tecnico della Copertura

A supporto ed a dimostrazione della messa in sicurezza della copertura tutte le normative regionali o locali prevedono la predisposizione e la raccolta di documentazione specifica che sicuramente deve essere consegnata al committente / gestore della copertura al termine dell’installazione.

Tutta la raccolta documentale viene denominata Elaborato tecnico della copertura (ETC), e comprende il progetto e tutti i documenti comprovanti la corretta esecuzione dei lavori e la giusta selezione di prodotti, che devono essere conformi alle norme tecniche di prodotto. Le normative regionali e locali presentano lievi differenze nell’elenco della documentazione obbligatoria e nella loro denominazione.

Il riepilogo di quanto prevedono le diverse norme è riportato di seguito.

I documenti di cui alle lettere A-B-C-D vengono predisposti in fase pre-installazione mentre i documenti successivi vengono raccolti in fase esecutiva e post-esecutiva. Molte normative regionali prevedono la consegna di uno o più documenti di progetto in fase di presentazione della pratica edilizia e vincolano la validità della stessa alla presenza ed alla completezza dei documenti richiesti. Nelle stesse regioni i documenti completi devono essere consegnati con la comunicazione di fine lavori, se prevista. Gli adempimenti formali verso le amministrazioni comunali non sostituiscono la consegna ben più importante al committente / gestore della copertura che utilizzerà l’ETC come lo strumento da mettere a disposizione di chi dovrà accedere alla copertura.

La figura che solitamente si occupa della raccolta documentale è il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alcune norme regionali indicano in modo esplicito i compiti di queste figure legate alla fase esecutiva degli interventi.

Esempio di planimetria copertura ETC. Fonte: Studio di progettazione TRILITE

Nella norma UNI 11560:2022, al Prospetto 1, è riportato l’elenco dei documenti che devono essere oggetto di controllo in fase di ispezione periodica o straordinaria. Questo elenco non risulta in contrasto con le norme regionali o locali ma per l’eterogeneità di queste ultime vi possono essere differenze al riguardo. È auspicabile un rapido allineamento normativo a livello nazionale che si basi sulle esperienze regionali ma che ponga al centro la normativa tecnica UNI così da renderla il riferimento centrale per la progettazione e la gestione della sicurezza sulle coperture.

Per completezza di informazione si riporta di seguito l’elenco dei documenti richiesti dalla UNI 11560:2022 con l’indicazione del soggetto che deve predisporli o fornirli:

  • Progetto: elaborato grafico rappresentativo del sistema (progettista - tecnico abilitato);
  • Progetto: relazione tecnica generale (progettista - tecnico abilitato);
  • Progetto: relazione di calcolo strutturale (progettista - tecnico abilitato);
  • Documentazione fotografica del sistema (installatore, Direttore dei lavori);
  • Dichiarazione di corretta posa del sistema (installatore);
  • Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi (produttore);
  • Dichiarazione di conformità/rispondenza ancoraggi (produttore);
  • Indicazione d’uso dei DPI da utilizzare (progettista - tecnico abilitato, all’interno del progetto);
  • Programma di manutenzione del sistema (produttore o Direttore dei lavori);
  • Registro delle ispezioni / manutenzioni del sistema (produttore o Direttore dei lavori);
  • Registro degli accessi al sistema.

La relazione tecnica è il documento col quale si dettagliano e specificano in maniera puntuale l’insieme delle misure preventive e protettive previste in conseguenza dell’analisi dei rischi condotta per il caso in esame.

In buona sostanza riepiloga, in una prima parte, le considerazioni di merito fatte in riferimento alle caratteristiche proprie del fabbricato, della copertura e dei rischi connessi alle future attività di manutenzione poste in relazione con le particolarità in essere del caso in esame.

Nella seconda parte descrive le misure preventive e protettive della soluzione progettuale ideata, necessarie al raggiungimento dell’obiettivo fissato di arrivare ad avere una soluzione in cui i rischi connessi ad ogni futura attività manutentiva sono ritenuti nulli o accettabili. Infine riporta le misure preventive e protettive relative al soccorso delle persone che incorrono in una caduta.

Si tratta di una vera e propria relazione di progetto e non una semplice scheda compilativa. È un documento di valutazione dei rischi e progettazione delle misure preventive e protettive; pertanto, deve avere una forma leggibile e di facile comprensione da tutte le possibili figure coinvolte.

Gli elaborati grafici di progetto costituiscono il compendio alla relazione di cui al punto precedente in quanto illustrano graficamente la soluzione progettuale ideata, a partire dalla segnalazione dei percorsi e dei punti di accesso alla copertura in oggetto. In scala opportuna deve essere descritta la fisionomia architettonica e strutturale dell’edificio e rappresentato il posizionamento degli elementi protettivi.

Si rappresenteranno sia i dispositivi di protezione collettiva che individuale nonché si indicheranno tutte le informazioni necessarie all’operatore a comprendere in maniera chiara e dettagliata i rischi presenti.

Occorre quindi evidenziare le parti calpestabili e non calpestabili della copertura, i bordi della medesima su cui si deve operare in trattenuta, in arresto caduta oppure dal basso, le altezza libere di caduta, ecc. Congiuntamente ai disegni sopra richiamati e descrittori del contesto ubicativo della copertura si dovrà anche elaborare una planimetria della copertura, redatta in scala opportuna, in cui sia rappresentato, con finalità operative di lettura e comprensione da parte del futuro lavoratore chiamato ad operare, il dettaglio dei dispositivi di ancoraggio o protezione installati.

Il documento di valutazione della sicurezza del fissaggio dei dispositivi di ancoraggio o di posizionamento di un sistema collettivo di protezione (parapetti, reti) in breve “relazione di calcolo” costituisce un documento fondamentale nel processo di realizzazione di un impianto di messa in sicurezza di una copertura. Infatti anche la migliore delle soluzioni progettuali risulta inefficace per la sicurezza qualora si verifiche il cedimento di un supporto o di un fissaggio. Questo costituisce un rischio grave che non può essere accettato.

Sia che venga previsto un sistema protettivo individuale o collettivo la valutazione della sicurezza del necessario fissaggio dei dispositivi previsti deve essere redatta da un professionista qualificato ed abilitato al calcolo strutturale, in quanto necessita di competenze specifiche in materia di progetto e verifica di collegamenti.

Sostanzialmente il documento si suddivide in due parti di verifica: la prima è riferita alla valutazione del fissaggio del dispositivo al supporto presente e la seconda alla valutazione della capacità del supporto considerato, facente parte di una struttura resistente, a sopportare gli sforzi trasmessi dal sistema di fissaggio. L’esecuzione delle verifiche richiede in generale la conoscenza di dati e valori propri di ciascun dispositivo non sempre messi a disposizione dai produttori.

La dichiarazione di corretta posa è un documento redatto a cura dell’installatore il quale dichiara, al termine dei lavori, che l’esecuzione di quanto richiesto è stato eseguito in conformità alle indicazioni fornite dal progettista dell’impianto, dal progettista del fissaggio e del fabbricante dei dispositivi. L’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto è un’attività che non può essere improvvisata ma che necessita di competenza. In particolare è richiesta la massima competenza in tutti quei casi in cui si andranno ad eseguire fissaggi a posteriori alla realizzazione del supporto.

È oramai da ritenersi obbligatorio allegare alla dichiarazione una documentazione fotografica delle fasi di esecuzione dei fissaggi che, per esigenze costruttive di finitura della copertura, non risulteranno normalmente visibili successivamente alla installazione. Questa documentazione deve testimoniare il lavoro svolto ma anche consentire ed agevolare i futuri interventi manutentivi sui dispositivi.

Le certificazioni del fabbricante sono l’attestazione della rispondenza dei dispositivi installati alle norme tecniche di riferimento. È utile ricordare che una norma tecnica non è una legge bensì un documento tecnico che dice come devono essere fatte bene le cose per essere rispondenti a determinati requisiti di sicurezza, resistenza, funzionalità, ecc. Le specifiche normative sia per il livello nazionale che per quello regionale, evidenziano l’obbligatorietà di utilizzare prodotti conformi alle norme tecniche.

Il manuale d’uso e manutenzione è il documento che disciplina, a regola e giudizio del fabbricante, l’impiego nel tempo del dispositivo in oggetto. In esso vi sono riportate tutte le informazioni relative al montaggio ed alla messa in servizio, nonché tutte le informazioni tecniche richieste dalle normative. Inoltre nello stesso sono descritte le caratteristiche proprie del dispositivo, i limiti d’impiego e il programma di manutenzione atto a garantirne l’efficienza nel tempo.

Il programma delle manutenzioni è l’indicazione delle previste attività di controllo e manutenzione dei sistemi, questo può ricalcare perfettamente le prescrizioni normative e le indicazioni del produttore ma può anche prescrivere altri e diversi controlli su indicazione o prescrizione del progettista, ad esempio per installazioni in ambienti ad alta aggressività atmosferica. Il registro delle manutenzioni è il documento sul quale riportare le attività di ispezione e manutenzione effettuate.

Il registro degli accessi è il documento sul quale riportare gli accessi sulla copertura ma soprattutto l’elemento su cui verbalizzare la messa a disposizione dei documenti da parte del committente o proprietario all’impresa che esegue l’accesso e la relativa presa visione.

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