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Eliminazione barriere architettoniche in edilizia libera: quando si può operare senza permesso

Per rientrare nel perimetro dell'edilizia libera, non basta invocare l'eliminazione di barriere architettoniche, ma gli interventi devono essere strettamente necessari, senza autonomia funzionale propria e soprattutto senza alterare la sagoma dell'edificio.

Quando un intervento edilizio di eliminazione delle barriere architettoniche può legittimanente rientrare tra quelli previsti in edilizia libera e quindi assentibili senza permesso di costruire?

 

Lo scivolo del contendere

Ce lo spiega bene il Tar Sicilia nella sentenza 1721/2025, relativa al ricorso di un privato contro la demolizione di uno scivolo in cemento armato asseritamente volto alla riduzione di barriere architettoniche e realizzato senza il necessario titolo edilizio in un'area di sua proprietà.

L'intervento, quindi, consisteva in una rampa di circa 36,50 mq per l'accesso a un magazzino convertito in abitazione, e si sosteneva che l'intervento rientrasse nell'edilizia libera come eliminazione di barriera architettonica.

Il Comune aveva invece ordinato la demolizione ritenendo l'opera abusiva e ricadente su area destinata a viabilità pubblica.

 

Eliminazione delle barriere architettoniche: edilizia libera quando?

Secondo il TAR, non colgono nel segno le doglianze con cui parte ricorrente lamenta che il manufatto realizzato rientrerebbe nel novero delle fattispecie di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR n. 380/2001.

Anche a non tener conto che, in effetti, la barriera da abbattere è stata creata dallo stesso ricorrente con i lavori volti al mutamento della destinazione d’uso del magazzino, il Collegio reputa che la consistenza e la natura delle opere per cui è causa non ne consentano la riconduzione alle fattispecie di edilizia libera in quanto volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, risultando gli interventi realizzati pacificamente idonei ad alterare la sagoma del fabbricato di proprietà del ricorrente, oltreché sovrabbondanti rispetto alle affermate necessità di accesso all’abitazione.

Le opere riconducibili all’edilizia libera che, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, non necessitano di titolo edilizio sono infatti solo quelle che, in quanto volte all'eliminazione di barriere architettoniche, siano strettamente necessarie per l'utilizzo dell'abitazione e che non rivestano una propria autonomia funzionale, risolvendosi in semplici interventi di trasformazione, senza generare alcun aumento di carico territoriale o di impatto visivo, e senza alterazione della sagoma dell'edificio, come nel caso di specie è pacificamente avvenuto, stante che la rampa per cui è causa “occupa una superficie di forma trapezoidale per mq 36,50 circa”.

 

Quando non si tratta di eliminazione di barriere architettoniche

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282 del 21 dicembre 2016, invece sono da escludere dalla riconduzione ad interventi di rimozione delle barriere architettoniche opere che alterino la sagoma dell’edificio, quali la realizzazione di rampe o ascensori esterni, che sono invece riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o, al più, di manutenzione straordinaria (cfr. in questo ultimo senso TAR Palermo, sez. II, 1 aprile 2016, n. 846) alla luce delle previsioni del DPR n. 380/2001.

 

Cosa serve per l'edilizia libera? Le caratteristiche 'sociali' dell'opera

In definitiva, la speciale disciplina volta a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, come specificamente contenuta negli art. 77 e seguenti del citato dpr 380/2001, nei quali è confluita la legge 9 gennaio 1989 n. 13, applicabile non solo a favore di soggetti portatori di disabilità vere e proprie, ma a chiunque soffra di disagi fisici e di difficoltà motorie, è volta a garantire diritti fondamentali della persona e costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale, perseguendo finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici.

La riconducibilità delle opere contestate a quelle volte alla eliminazione delle barriere architettoniche impone, quindi, che tali opere siano strettamente funzionali a tale scopo e non esorbitanti lo stesso, dovendo la loro realizzazione risultare misura idonea e necessaria, non essendo consentito l’uso strumentale ed opportunistico della speciale normativa per la creazione di organismi nuovi che non trovano, per la loro tipologia e consistenza, diretta corrispondenza nell’esigenza di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva documentato chi fossero i soggetti le cui esigenze di mobilità sarebbero state tutelate dall'intervento, elemento considerato "tranciante" per escludere la legittimità dell'opera.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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