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Equo compenso: vincoli di ribasso ai compensi professionali

Il tema dell’equo compenso nelle gare pubbliche di architettura e ingegneria è al centro di un acceso dibattito. La normativa sugli appalti ha introdotto delle severe limitazioni al ribasso dei compensi professionali, consentendo di fatto la sola riduzione delle spese accessorie. A tal riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741/2025, ha chiarito i limiti connessi con tali ribassi, annullando un’aggiudicazione che aveva di fatto eroso il compenso professionale.

Equo compenso nelle gare pubbliche: i limiti al ribasso sui compensi professionali

La nota dolente delle procedure di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria è senza dubbio la valutazione delle offerte economiche, il rispetto dei criteri di aggiudicazione e la tutela dell’equo compenso dei professionisti. Infatti, la corretta attribuzione dei punteggi e la verifica della congruità delle offerte sono elementi fondamentali per garantire la parità di trattamento tra i concorrenti e la legittimità dell’aggiudicazione.
In particolare bisogna prestare attenzione alla gestione delle offerte economiche e alla verifica della loro congruità, al fine di assicurare che il ribasso non comprometta l’equo compenso dei professionisti coinvolti.

Ma che cos’è l’equo compenso?

L’equo compenso rappresenta il compenso destinato al professionista, che deve ricevere un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
Esso è disciplinato dalla legge n. 49/2023 relativa alle “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, che ha come obiettivo salvaguardare i professionisti e le loro attività professionali, tutelandoli dallo sfruttamento e dalle pratiche di concorrenza sleale, in particolare nei confronti di grandi committenti.
Il tema assume particolare interesse nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, in quanto la corretta determinazione dei compensi professionali si intreccia con la problematica del ribasso delle offerte economiche e dei limiti che le stazioni appaltanti possono legittimamente imporre per salvaguardare l’equità retributiva.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi, le stazioni appaltanti possono legittimamente introdurre clausole di non ribasso dei corrispettivi professionali, nell’esercizio della propria discrezionalità e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità?

Secondo l’art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice degli appalti) “L’elemento relativo al costo (...) può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.”
Viene quindi prevista dalla norma la possibilità di fissare un importo fisso per le prestazioni (servizi) professionali, facendo competere i concorrenti esclusivamente sui profili qualitativi.

Su tale questione essenziale è stato il d.lgs. 209/2024 che integra e corregge il Codice Appalti, chiarendo come si applica la legge sull’equo compenso ai contratti pubblici con l’obiettivo di bilanciare la giusta retribuzione dei progettisti con la competitività economica delle offerte. Infatti, l’art. 14, che modifica l’art. 41 del d.lgs. 36/2023, introduce il comma 15-bis, che disciplina gli affidamenti di servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici e intellettuali di importo pari o superiore a 140.000 euro, ossia sopra le soglie europee, introducendo la possibilità di fissare un importo fisso non ribassabile pari al 65% della base d’asta, con lo scopo di valorizzare la componente qualitativa della prestazione nelle offerte.

Occorre sottolineare a questo punto che il compenso complessivo ricevuto da un professionista è composto da diverse voci:

  • compenso professionale vero e proprio;
  • spese e oneri accessori.

Quindi la questione diventa critica quando ci si chiede:

fino a che punto un professionista può ridurre dal punto di vista normativo le spese accessorie senza compromettere di fatto il suo compenso?

Ciò perché il rischio concreto è che un concorrente, per vincere la gara, in fase di offerta dichiari un ribasso anche fino al 100% sulle spese accessorie, azzerandole completamente.

Questi principi vengono approfonditi da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5741/2025, il quale ha fornito indicazioni rilevanti sull’applicazione delle norme in materia di ribasso delle offerte e tutela dell’equo compenso professionale. La sentenza ha chiarito come occorra verificare che quando le voci accessorie vengono azzerate, occorre controllare che i relativi costi non siano stati poi “nascosti” all’interno del compenso professionale, riducendolo indirettamente per risultare più concorrenti.

 

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Consiglio di Stato ribalta l’aggiudicazione in gara per servizi di architettura e ingegneria per la violazione dell’equo compenso

Il Consiglio di Stato è intervenuto su una complessa vicenda di appalto pubblico, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado e annullando l’aggiudicazione dei servizi di architettura e di ingegneria per la demolizione e la ricostruzione di un capannone.

La gara si basava sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, in base al disciplinare, l’unico elemento ribassabile era costituito dalle spese e dagli oneri accessori, mentre il compenso era dichiarato non comprimibile, in linea alla disciplina sull’equo compenso.

Inizialmente, la gara era stata aggiudicata da un raggruppamento temporaneo di imprese, la cui offerta era stata ritenuta congrua dalla Commissione. Tuttavia, il secondo concorrente aveva offerto un ribasso del 100% sulle spese ribassabili, ottenendo un importo pari esattamente al compenso incomprimibile indicato dalla stazione appaltante. La Commissione aveva valutato “pari a zero” questa offerta, ritenendo che intaccasse il compenso professionale incomprimibile.
Il concorrente non aggiudicatario ha impugnato l’aggiudicazione al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione. A questo punto, l’aggiudicatario originario (divenuto ricorrente in appello) si è rivolto al Consiglio di Stato, sostenendo che il ribasso del 100% avrebbe in realtà eroso l’equo compenso, rendendo l’offerta incongrua.
Nel frattempo, anche l’ente banditore della gara si è costituito in giudizio.

I giudici di Palazzo Spada accolgono l’appello chiarendo che la controparte “(…) dopo aver ribassato al 100% nell’offerta economica le voci ribassabili e aver offerto un importo pari a quello incomprimibile risultante dalla somma dei compensi professionali e degli oneri di sicurezza, in sede di verifica di anomalia delle offerte ha presentato un giustificativo oggettivamente dubbio da cui si inferisce che le voci per spese generali, spese di indagine e addirittura per l’utile di impresa ricadono nella somma (...) che, a rigore, doveva essere destinata incomprimibilmente all’equo compenso dei professionisti (***) assieme agli oneri per manodopera (***) e sicurezza (***). Ne consegue che la valutazione negativa dell’offerta economica da parte della Commissione non appare destituita di fondamento atteso che le voci per spese e oneri accessori, apparentemente ribassate al 100%, si sono riespanse in sede di giustificativo un importo (...) oltre ad un utile teorico di impresa (...) che sono andati ad erodere la quota, in tesi incomprimibile, dei compensi professionali (…). Tale considerazione corrobora, dunque, la scelta della Commissione di valutare non congrua, né attendibile l’offerta (...).”
In sintesi, l’azzeramento totale delle spese ribassabili aveva prodotto un effetto distorsivo, le voci come spese generali, indagini e persino utile d’impresa erano confluite nell’importo destinato all’equo compenso, determinando una riduzione sostanziale del compenso professionale.
La Commissione aveva agito correttamente nel giudicare l’offerta non congrua poiché l’azzeramento delle spese accessorie aveva di fatto eroso il compenso professionale che doveva invece essere incomprimibile. Inoltre i giudici hanno rilevato che la verifica di anomalia era stata gestita in modo irregolare, poiché la stessa sarebbe spettata di fatto al RUP e non alla Commissione di gara.

In conclusione… Le stazioni appaltanti possono introdurre clausole di non ribasso per garantire compensi adeguati ai professionisti. Tuttavia, come dimostrato nel caso del ricorrente, un ribasso sulle spese accessorie può nascondere un'erosione sostanziale del compenso incomprimibile, rendendo l'offerta non congrua e non concorrenziale.

 

Keywords: equo compenso, gare pubbliche, ribasso, servizi di ingegneria e architettura, legge 49/2023, d.lgs 36/2023, compensi professionali.

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