Fiscalizzazione dell'illecito edilizio: cosa succede se a proporla è il comune?
Se l'istanza di fiscalizzazione, in forza dei rapporti formali ed informali con i tecnici comunali e secondo quanto prospettato dalla parte, è sollecitata dalla stessa Amministrazione e presentata prima dell'adozione dell'ordine di demolizione, ok alla regolarizzazione dell'abuso con un semplice bonifico
Non è semplice ottenere la fiscalizzazione dell'illecito edilizio cioè la possibilità, pagando un'ammenda pecuniaria, di regolarizzare l'abuso applicando l'art.34 comma 2 del Testo Unico Edilizia.
Oggi, infatti, la possibilità di sanare l'abuso con un semplice bonifico dipende da alcune condizioni imprescindibili, definite dal Testo Unico edilizia, e che appunto sono figlie:
- della parziale difformità dal titolo;
- dell'effettiva impossibilità di demolire l'abuso senza pregiudizio della parte conforme.
Quindi, la procedura consiste nella possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, in caso di parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001) o per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità (art. 33 d.P.R. 380/2001).
Il caso: la demolizione arrecherebbe un serio rischio all'intero fabbricato
Nel caso della sentenza 1502/2025 del Tar Sicilia, siamo di fronte al ricorso contro un'ordinanza di demolizione intimata dal comune per la riduzione in pristino delle opere, eseguite durante la risalente costruzione dell’immobile, risultate in parziale difformità ai titoli edilizi rilasciati.
Si tratta, nello specifico, della chiusura del previsto secondo e terzo scivolo di ingresso ai magazzini del piano, mediante la costruzione di un solaio di circa 12 mq., con annessione della soprastante superficie mentre il confinante magazzino era adibito anch’esso a locale commerciale e dato in locazione al gestore di un bar.
La ricorrente deduce che, a seguito della presentazione di domanda per l’accertamento di conformità delle predette opere, avanzata dalle interessate proprietarie iure ereditatis, in sede di istruttoria ed in correlazione ai contatti informali del tecnico incaricato dalle ricorrenti con quelli del Comune, si accertava tra l'altro che un’eventuale demolizione del solaio abusivo realizzato durante la costruzione inciderebbe negativamente sulla stabilità dell’intero fabbricato.
Se il comune propone la fiscalizzazione
Secondo le varie parti, tecnici comunali inclusi, l'unica soluzione sarebbe la fiscalizzazione dell'abuso.
Infatti, continua la ricorrente, i tecnici comunali consigliavano al tecnico incaricato di integrare l’istanza di accertamento di conformità con il necessario nullaosta in sanatoria del Genio Civile - ottenuto e documentato - per il solaio realizzato in difformità al progetto originario e, quindi, di proporre la citata istanza di fiscalizzazione.
Bene (anzi male): con il provvedimento impugnato in questa sede, senza esitare la domanda di “fiscalizzazione” presentata antecedentemente al rigetto della domanda di accertamento di conformità, l’amministrazione comunale ha emanato l’ordine di demolizione e riduzione in pristino.
Da qui il ricorso al TAR.
Fiscalizzazione ok: qui basta un bonifico
Il TAR Sicilia ritiene di dover dare continuità a quanto già espresso in sede cautelare.
Nel caso in esame, tenuto conto che l’istanza di fiscalizzazione – in forza dei rapporti formali ed informali con i tecnici comunali e secondo quanto prospettato dalla parte – era stata sollecitata dalla stessa Amministrazione e presentata prima dell’adozione dell’ordine di demolizione, risulta fondata ed assorbente la doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso laddove si contesta la violazione di legge per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento possa essere accolta.
Risulta infatti condivisibile che, per la peculiarità del caso in esame, se le interessate avessero preso parte nel procedimento amministrativo, le stesse avrebbero potuto fornire all’amministrazione informazioni o considerazioni ulteriori che avrebbero potuto indurre quest’ultima ad adottare un provvedimento diverso da quello impugnato (in tal senso cfr. C.G.A. ord. 175/2024).
L’Amministrazione infatti era già al corrente, né le ha mai contestate, delle problematiche strutturali connesse all’esecuzione delle opere di demolizione richieste. Come già in narrativa evidenziato, parte ricorrente ha inoltre ottenuto il nulla osta positivo del Genio Civile in relazione alla sussistenza del predetto solaio.
Essendoci, quindi, la proposta del comune per la fiscalizzazione ed entrambe le condizioni necessarie per attuarla - parziale difformità e pericolo per la parte conforme -, la sanzione alternativa alla 'ruspa' è assolutamente perrcorribile e va concessa.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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