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Gestione Informativa Digitale: come cambia il ruolo della Direzione Lavori con il nuovo Codice Appalti

La digitalizzazione della Direzione Lavori nei contratti pubblici richiede gestione integrata dei dati, interoperabilità tra piattaforme e un capitolato informativo dedicato. Fondamentali sono il coordinatore dei flussi informativi, l’uso di Digital Twin e AI per controllo, tracciabilità e qualità dell’opera lungo tutto il ciclo di vita.

La digitalizzazione della Direzione dei Lavori nei Contratti Pubblici

Le attività dell’ufficio di direzione lavori nella gestione del contratto pubblico relativo sono da tempo informatizzate e, di conseguenza, dematerializzate.

Ciò, tuttavia, non significa per niente che esse siano anche digitalizzate, vale a dire incentrate sui dati e sulle informazioni. Oltre a tutto, il ritenere che una simile digitalizzazione possa essere circoscritta alla gestione dei modelli informativi appare fuorviante, ma, peculiarmente, si dovrebbe ragionare sulla identità dell’ufficio di direzione dei lavori in funzione dell’oggetto del contratto, che non consiste più solo nella realizzazione del bene, bensì pure della configurazione del corredo informativo che ne consenta la gestione.

Questo aspetto potrebbe, peraltro, riguardare anche la transizione dal certificato provvisorio di collaudo a quello definitivo oppure determinare una categoria di vizi relativi all’opera di natura immateriale.

Tutto ciò in quanto i dati (strutturati?) che sono messi a disposizione da parte dell’affidatario alla conclusione dei lavori, per l’istituto dell’appalto (e indirettamente anche per quello della concessione) rappresentano un cespite di per se stesso.

Tra le altre cose, una digitalizzazione integrale prevederebbe che vi fosse una interazione nell’ambiente di condivisione dei dati con le piattaforme tecnologiche e coi sistemi informativi che trattassero dello stato dei luoghi al momento della consegna dei lavori e della regolarità amministrativa dei rapporti lavorativi delle persone presenti nel cantiere.

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Il Codice dei Contratti Pubblici inizia a orientarsi in questa direzione allorché prevede che l’ufficio di direzione dei lavori, nei casi previsti, debba dotarsi di un coordinatore dei flussi informativi e che debba ricorrere alla Gestione Informativa Digitale, a partire dal ricorso alla modellazione informativa.

La Gestione Informativa Digitale è, in effetti, locuzione che trascende considerevolmente quella di modellazione informativa. Nei casi di maggiore complessità potranno figurare più coordinatori e più operatori avanzati attinenti alle specifiche discipline.

Occorre, però, analizzare con particolare attenzione che cosa significhi digitalizzare le attività della direzione dei lavori.
Per prima cosa, è bene dire che sia necessario affiancare al capitolato informativo destinato all’affidatario della esecuzione dei lavori un analogo e complementare capitolato informativo indirizzato all’erogatore dei servizi di direzione dei lavori.

In secondo luogo, è bene che tutte le attività della direzione dei lavori debbano svolgersi all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati: meglio, di un ambiente di condivisione dei dati che sia in grado di gestire i dati presenti in tutti i contenitori informativi (e, dunque, in tutti i documenti dematerializzati) in maniera correlata e interrogabile. Solo in questo modo si potranno creare le premesse per una autentica digitalizzazione della direzione dei lavori.
Le soluzioni alternative, d’altronde, parzializzano la gestione dei dati inerenti al servizio erogato e introducono soluzioni di continuità nei flussi informativi.

Ritornando, peraltro, alla modellazione informativa, è opportuno osservare come, a prescindere dalla modalità di contrattazione, si sia in presenza di una transizione tra i contenuti dei modelli informativi che veicolano i contenuti del progetto esecutivo e quelli che attengono al progetto costruttivo, vale a dire gli approfondimenti che riguardano la catena di fornitura dell’affidatario.

Da questo punto di vista, è importante che i capitolati informativi e i contratti (o gli incarichi, per le prestazioni affidate internamente all’amministrazione) relativi alla direzione dei lavori e all’esecuzione degli stessi contengano specifiche misure per l’accesso dei soggetti della direzione dei lavori alle diverse aree dell’ambiente di condivisione in modo da garantire potenziali azioni di intelligenza degli accadimenti.

Ovviamente, l’evoluzione di questi modelli informativi ha a che fare sia con il cosiddetto As Built sia con i modelli informativi idonei per gestire l’opera una volta realizzata, due entità che non necessariamente sono sovrapponibili.

Se si rimane nell’alveo della modellazione informativa è opportuno distinguere, per la direzione dei lavori, tra la configurazione originaria dei modelli informativi inerenti al progetto esecutivo e la loro traduzione in elaborati, vale a dire in documenti, specialmente se grafici. Essi, infatti, nel corso della successiva consegna e progressione affidata all’appaltatore ovvero al concessionario, potrebbero apparire identici o analoghi, fatti salvi gli ovvii approfondimenti di dettaglio, nella loro veste documentale, ma non nella strutturazione dei dati sottesa.

Ciò che si vuol dire è che l’affidatario potrebbe addirittura, oltre che avanzare riserve iniziali sui modelli informativi ricevuti (e già considerati, peraltro, in fase di offerta), decidere di riconfigurarli secondo le proprie esigenze, senza che la controparte contrattuale ne venga a conoscenza o se ne accorga.

A quel punto il direttore dei lavori, avvalendosi del coordinatore dei flussi informativi, dovrà analizzarli, valutarli ed esprimere un proprio parere, utilizzando appositi strumenti, preferibilmente introdotti nell’ambiente di condivisione.

La strutturazione alternativa attuata dall’affidatario potrebbe, ad esempio, non essere congruente con le finalità manutentive le cui premesse sono in capo al direttore dei lavori. Il coordinatore potrà senz’altro effettuare azioni di controllo e di verifica, ma i requisiti informativi relativi alla progettazione costruttiva saranno stati determinati altrove, a meno che non vi siano clausole contrattuali che dispongano altrimenti.

Sarebbe, infatti, possibile immaginare che la direzione dei lavori possa condividere la definizione di questi requisiti informativi proposti dall’affidatario.

Si tratta, infatti, non solo di entrare nel merito delle decisioni operative che riguardano progettazione ed esecuzione dei lavori, ma anche di sovrintendere alla produzione informativa in quanto tale, che successivamente sarà esaminata anche nell’ottica del collaudo tecnico-amministrativo.

Sorge, a questo proposito, l’interrogativo su in quali versioni dei modelli informativi possano essere impostate le attività della contabilità dei lavori e del controllo della qualità (e quantità), a far data dall’accettazione dei materiali.

In merito, si rammenta che la futura configurazione del passaporto digitale del prodotto prevederà la dichiarazione di prestazione e di conformità interoperabile con la modellazione informativa. Tutto questo condurrà a livello europeo a istituzionalizzare dizionari dei dati e ontologie, che il direttore dei lavori non potrà trascurare.

È, in effetti, da rilevare che la gestione della modellazione informativa, come svolta nell’ambiente di condivisione dei dati, non sia spesso collegata nello stesso ambiente a contabilità e a controllo, che sono argomenti, almeno in parte, oggetto della rendicontazione nella piattaforma di approvvigionamento digitale. Il che richiederebbe qualche forma di interoperabilità tra la piattaforma di approvvigionamento digitale e l’ambiente di condivisione dei dati.

Così come detto in precedenza, la digitalizzazione esigerebbe che tutti i dati, eventualmente strutturati, fossero gestiti in maniera coordinata, tanto che sarebbe auspicabile, ad esempio, che il capitolato speciale di appalto fosse impostato come base di dati e in temini di requisiti oltre che di specifiche informative o, comunque, che fosse interpretabile dalla macchina, anziché distinguere e separare la dimensione progettuale geometrico-dimensionale (quella maggiormente considerata nei modelli informativi) da quella alfa-numerica e da quella residuale che viene definita impropriamente documentale.

Qui si apre una parte degli impieghi dei dispositivi di Intelligenza Artificiale da parte della direzione dei lavori, non solo nel supporto alla redazione dei documenti di propria competenza o nella eventuale stima predittiva delle non conformità rilevabili, ma pure nella restituzione dei documenti del progetto (esecutivo e costruttivo) redatti con linguaggio naturale in dati strutturati.

Sarà fondamentale, infatti, che l’erogatore dei servizi di direzione dei lavori fornisca alla stazione appaltante oppure all’ente concedente tutti i dettagli degli strumenti utilizzati, dei contenuti da essi generati e dell’azione di controllo esercitata su essi.

È ben difficile che il coordinatore dei flussi informativi, unitamente al gestore dell’ambiente di condivisione dei dati, possa esimersi da ciò. In questo senso, ad esempio, sarebbe fondamentale che l’ufficio di direzione dei lavori si occupasse dello stato di avanzamento degli stessi mettendo a sistema diverse fonti e utilizzando sinergicamente diversi dispositivi, comprendenti quelli tradizionali legati al monitoraggio e al controllo, la modellazione informativa multidimensionale, le registrazioni digitalizzate dei controlli effettuati sulla conformità delle forniture e delle lavorazioni, quantitativa e qualitativa, più o meno riferite a entità o a oggetti contenuti nei modelli informativi.

Tra l’altro, tali registrazioni possono avvenire anche tramite rilievi digitali di varia natura o per via dei data set generati da sensori: si pensi ai robot dalle forme animali già oggi impiegabili nei cantieri al fine di effettuare accertamenti.
Bisogna che il direttore dei lavori inizi a pensare il cantiere come governato attraverso un ecosistema digitale in cui sia possibile attingere ai flussi di dati scaturenti dalle differenti fonti per elaborare strategie di azione e attuarle (in parte con automatismi).

Per fare ciò è necessario che vi siano clausole contrattuali specifiche che permettano una azione convergente tra le controparti contrattuali. Per questa ragione, si inizia a ragionare di Digital Twin del processo costruttivo.

Come detto, è opportuno che vi sia un capitolato informativo dedicato alla digitalizzazione delle attività della direzione dei lavori e che quest’ultima non sia circoscritta alla modellazione informativa.

Tra l’altro, la presenza all’interno della compagine di un coordinatore dei flussi informativi implica che, appunto, ormai questa figura non possa essere qualificata esclusivamente alla luce delle proprie abilità, conoscenze, autonomie e responsabilità (nonché competenze) limitate alla modellazione informativa.

In ogni caso, sotto questa fattispecie, il profilo del coordinatore dei flussi informativi convenzionale, benché focalizzato sul singolo intervento con compiti gestionali, nel corso della progettazione assume un ruolo attivo di regia dell’attività dei soggetti coinvolti e di valutazione degli esiti conseguiti, mentre questo ruolo, all’interno della direzione dei lavori, pur cruciale, è attenuato dal fatto che l’evoluzione dei modelli informativi sia divenuta ormai in capo alla controparte contrattuale.

L’esame dei modelli informativi dovuti alla progettazione costruttiva dovrebbe, come già anticipato, poi variare a seconda dei diritti di accesso alle apposite aree dell’ambiente di condivisione dei dati da parte della direzione dei lavori, non solo nel senso del grado di dettaglio dei modelli informativi (chi stabilisce il livello di fabbisogno informativo?), ma anche della intelligenza delle decisioni praticabile per mezzo dell’analisi dei dati relativi alla evoluzione dei modelli informativi medesimi.

Specialmente poi quando la direzione dei lavori fosse esternalizzata, le tematiche inerenti alla Gestione Informativa Digitale, a partire dall’insorgere di controversie, vedrebbero a confronto coordinatori dei flussi informativi che agissero per conto del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e del direttore tecnico di cantiere, con dinamiche non affatto scontate.

Questa materia diventa più impegnativa allorché si dia luogo a una variante che richieda la revisione delle logiche insite nella progettazione esecutiva e che richiama talora sulla scena molti altri attori. Più in generale, anche sospensione e ripresa dei lavori richiedono alcune attività legate al rilievo della situazione esistente.

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