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Impianti fotovoltaici con rimozione della copertura in amianto: premialità ok per l'edificio indipendente

Il Tar Lazio fornisce importanti delucidazioni sulla premialità in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici con rimozione della precedente copertura in amianto: è sufficiente rispettare la prescrizione secondo cui la maggiorazione è applicata allorché l'impianto copra una "porzione omogenea" della copertura dell’edificio

La premialità di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del DM del 5 maggio 2011, prevista per la realizzazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, va riconosciuta anche qualora la rimozione dell’eternit o amianto riguardi porzioni omogenee di copertura.

Lo ha chiarito il Tar Lazio nella sentenza 8721/2023 dello scorso 22 maggio, che ha dichiarato illegittimo l’atto con cui la PA nega il premio in questione in caso di realizzazione dell’impianto, con rimozione della precedente copertura in amianto, su un edificio che, pur facendo parte di un complesso immobiliare, è distinto ed autonomo rispetto agli altri corpi di fabbrica, sui quali invece permane la copertura originaria.

Rimozione eternit parziale

Il GSE aveva negato al promotore di un intervento di installazione di impianto fotovoltaico con rimozione della copertura in eternit la premialità aggiuntiva di cui sopra, in quanto, secondo il Gestore dei Servizi Energetici, era stata rinnovata la copertura solamente su parte di quello considerato come immobile unico.

Insomma, per il GSE la rimozione dell'amianto era stata solamente 'parziale' e quindi la premialità ex art. 14 comma 1 lett. c) del DM del 5 maggio 2011 non spettava, in quanto non si era configurata "la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura".

Premialità per fotovoltaico con rimozione amianto: requisiti e condizioni

Il Tar capitolino ricorda che l'art. 14 del D.M. 5 maggio 2011 (recante i «criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica») dispone che «La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: (….) c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto».

Le Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 emanate dal GSE prevedono, inoltre, che «per avere diritto al riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante spettante per gli impianti i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico;
  • b) la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%».

Premialità ok: i diversi immobili sono autonomi

Secondo il Tar Lazio non può condurre a diverse conclusioni la presenza, che risulta dalle fotografie, di una pensilina realizzata a protezione del sottostante percorso pedonale che suddivide gli edifici, non essendo la stessa idonea a superare le riferite risultanze catastali dalle quali emerge, invece, la chiara autonomia dei diversi immobili facenti parte del compendio in cui la ricorrente svolge la propria attività e, di conseguenza, il rispetto della prescrizione secondo cui la maggiorazione è applicata allorché l’impianto copra una "porzione omogenea" della copertura dell’edificio.

Il GSE, peraltro, non aveva valutato le determinanti circostanze emergenti dalla citata documentazione catastale a proposito dell’autonomia dei fabbricati in questione, non avendo sul punto esplicitato alcuna motivazione ed essendosi limitato a ribadire l’evidenza, dalle fotografie aeree trasmesse unitamente alle osservazioni, della “copertura continua” dei fabbricati medesimi, la quale non può ritenersi decisiva ai fini in esame.

L'appello va quindi accolto e la premialità concessa.


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