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Insonorizzazione, requisiti acustici e propagazione del rumore: le regole per terrazzi e vani non abitabili

Se la mancata insonorizzazione delle terrazze configura un rumore che si propaga all’interno degli appartamenti, anche esse, e gli altri vani non abitabili, devono essere sottoposte agli adempimenti previsti per il rispetto dei requisiti acustici degli edifici.

Se un appartamento è insonorizzato solo a metà, cioè mancano all'appello terrazze, bagni, ripostigli, e altri spazi non abitabili, è legittima la richiesta di risarcimento da parte dell'acquirente per danni da deprezzamento dell'immobile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 5487/2023 dello scorso 22 febbraio, che quegli spazi, teoricamente non abitabili, se non sono adeguatamente insonorizzati possono causare la propagazione, nelle aree abitabili, di rumori molesti che rendano più difficoltoso il soggiorno.

Il caso

La Corte d'Appello aveva accolto l'appello incidentale delle proprietarie di due unità immobiliari che avevano citato in giudizio sia il venditore che l'impresa edile costruttrice, chiedendo il risarcimento dei danni per l'insonorizzazione incompleta (parziale, inefficace), com diminuito valore degli immobili.

La Corte non aveva quindi aderito alla consulenza tecnica d’ufficio svolta in grado di appello: il pregio degli immobili, la diffusione del rumore in molte loro parti, la sua incidenza sulla valutazione degli stessi in caso di vendita, il disagio sopportato per l’esecuzione necessari e comunque non sufficienti a porre rimedio ai difetti riscontrati portavano a stimare che il loro valore si era ridotto della misura del 20% rispetto al prezzo di acquisto.

Norme tecniche sulla insonorizzazione (requisiti acustici)

Secondo il costruttore, che infine è ricorso in Cassazione, la Corte d'Appello aveva sbagliato a ritenere applicabili le prescrizioni tecniche contenute nel DPCM del 5 dicembre 1997 in ordine ai requisiti acustici passivi degli edifici anche alle terrazze ed ai vani non abitabili, in le terrazze sono, pacificamente, ambienti esterni all’edificio, aperti su tutti i lati e, a volte, anche sopra, e che la disciplina in materia distingue nettamente i locali abitativi e non ed i locali interni e partizioni esterne dell’edificio.

Con riferimento ai locali non abitabili, si assume invece che l’equiparazione resta esclusa dal rilievo che il DPCM 5.12.1997, a mente dell’art. 2, si applica agli "ambienti abitativi" di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) legge 447/1995, nel cui ambito rientrano solo gli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza delle persone, con esclusione quindi dei locali non abitabili.

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La propagazione del rumore

La Cassazione risponde affermando che in questo caso "il problema della insonorizzazione delle terrazze non è un problema limitato allo spazio che le costituisce, ma un problema di propagazione del rumore attraverso le murature su cui appoggiano e su cui si innestano".

Ne deriva che, come specificato dalla Corte d'Appello, anche le terrazze avrebbero dovuto essere sottoposte agli adempimenti previsti per il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, atteso che, in mancanza, quanto meno in relazione al caso concreto, il rumore che si manifestava in esse si propagava all’interno degli appartamenti.

La soluzione secondo cui i lavori di insonorizzazione avrebbero dovuto interessare anche le terrazze, appare coerente con la situazione dei luoghi e fondata su un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Con riguardo, invece, al tema della osservanza dei requisiti di cui al DPCM 5. 12 1997 anche per i locali c.d. non abitabili, merita precisare che la loro esatta identificazione in concreto non è operata dalla sentenza impugnata, ma che dall’esposizione contenuta nel ricorso essi appaiono identificati nei locali bagno e ripostiglio e nei corridoi.

I predetti locali - chiude la Cassazione - fanno parte della abitazione, costituendone anzi, almeno alcuni, una componente essenziale.

Del resto, l’art. 2 del DPCM 5. 12. 1997 richiama, ai fini della sua applicazione, la nozione di "ambienti abitativi" di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), legge 447/1995, secondo cui per "ambiente abitativo" deve intendersi "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive".


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