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Le barriere antirumore sono soggette alle norme sulle distanze dalle costruzioni?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21283/2025 chiarisce che le barriere antirumore rientrano nella nozione giuridica di costruzione e sono quindi soggette alle norme sulle distanze legali tra manufatti. Ciò implica che tali barriere debbano rispettare le distanze previste dagli artt. 872 e 873 del c.c. La decisione supera orientamenti precedenti che escludevano queste strutture dalla disciplina sulle distanze, confermando l’unicità della definizione di costruzione.

La nozione di “costruzione” e il caso delle barriere antirumore

Il tema delle distanze legali tra manufatti è da sempre al centro di controversie tra privati e pubbliche amministrazioni, soprattutto quando si tratta di opere che non rientrano nella tradizionale idea di edificio.
Ma cosa sono e a cosa servono le barriere antirumore?
Tali barriere sono degli elementi progettati con lo scopo di intercettare l’onda sonora e dissipare i rumori generati.

In particolare, i veicoli che circolano su strade e autostrade producono rumori forti, causando inquinamento acustico. Esistono leggi che stabiliscono i livelli di rumore massimi consentiti in determinati luoghi, indicati in decibel (dB).
Infatti, più alto è il numero di dB e più forte è il suono che sentiamo.
Le barriere antirumore servono proprio a bloccare la diffusione del rumore e più sono pesanti, più riescono a fermarlo.
Tali strutture sono comunemente installate lungo strade e ferrovie per ridurre l’inquinamento acustico e sono visivamente impattanti, ma il loro inquadramento giuridico ai fini del rispetto delle distanze non è sempre immediato.
A questo punto per capire la problematica è necessario fare un excursus normativo.

Gli articoli del codice civile, che disciplinano le distanze tra costruzioni sono:

  • l’art. 871 che stabilisce “Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche”;
  • l’art. 872 in base al quale “Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”;
  • l’art. 873 il quale stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”

Tuttavia, il problema nasce quando si tenta di applicare questi criteri a manufatti che, pur non delimitando spazi abitabili o volumi chiusi, incidono comunque sul contesto circostante.
Infatti nel caso specifico, le barriere antirumore possono essere collocate sopra sedimi già destinati ad uso pubblico, ma a quale distanza dagli edifici circostanti?
Ciò solleva il dubbio: tali opere possano essere escluse dalla disciplina delle distanze, magari richiamando l’art. 879 c.c., che prevede deroghe per le costruzioni a confine con vie pubbliche?


L’art. 879 asserisce che “(…) Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.”
Tuttavia, secondo l’orientamento consolidato, la definizione di costruzione è unica e non può essere derogata da regolamenti locali, i quali hanno facoltà di stabilire invece distanze maggiori tra edifici e altre prescrizioni più vincolanti.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21283/2025 chiarisce tale aspetto, spiegando se le barriere antirumore debbano essere considerate costruzioni e quindi soggette alle prescrizioni previste all'art. 873 del c.c., e alle relative norme sulle distanze, oppure se costituiscano mere installazioni tecniche esenti da tale disciplina.

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Barriere antirumore e distanze legali: cosa dice la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21283/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Comune, ribaltando la decisione della Corte d’appello di Venezia. La Corte ha affrontato una questione di particolare rilevanza relativa all’applicabilità delle norme sulle distanze legali alle barriere antirumore installate lungo le strade pubbliche.

Il ricorrente, proprietario di un immobile a più piani con un esercizio commerciale al primo livello, ha chiesto la rimozione delle barriere antirumore collocate di fronte al proprio fabbricato. A suo dire, tali manufatti erano stati posizionati a una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, sia rispetto al confine della sua proprietà, sia rispetto alla costruzione stessa.

La vicenda vede contrapposti i giudizi dei tribunali chiamati a valutare il caso. Infatti inizialmente il Tribunale di Padova aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato il verdetto. Questi ritenevano che le barriere antirumore non potessero essere qualificati come costruzioni e di conseguenza non soggetti alla disciplina sulle distanze previste (art. 873 del c.c.). Secondo i giudici di merito, tali manufatti non creavano volumi, non alteravano la destinazione d’uso dell’area, non consumavano suolo edificabile, non pregiudicando la luce e l’area dell’edificio prospiciente.
La Suprema Corte ha, dal canto suo, ribaltato le sentenze precedenti sottolineando che “Secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà» (…). È pacifico che l'art. 873 c.c. si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (...) che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, idoneità il cui accertamento è rimesso al giudice di merito (…).”
Secondo la Suprema Corte, erano stati utilizzati parametri non conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità dalla Corte d’appello. La nozione di “costruzione” comprende qualsiasi manufatto dotato di consistenza e stabilità, emergente dal suolo in modo sensibile e idoneo a creare intercapedini pregiudizievoli al godimento della proprietà.

Inoltre “Non esistendo alcuna specifica disciplina applicabile alle barriere antirumore, se non quella, richiamata nel controricorso, stabilita per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e per la protezione di nuclei abitati dal rumore del traffico stradale o ferroviario, che, tuttavia, riguarda solamente le caratteristiche che tali elementi devono rispettare per poter assolvere al proprio compito, in mancanza di strumenti urbanistici o regolamenti edilizi devono ritenersi valide le norme generali applicabili in tema di distanza tra costruzioni.”
Quindi in assenza di una disciplina urbanistica specifica per le barriere antirumore, salvo il rispetto delle caratteristiche tecniche imposte dalle norme sull’inquinamento acustico, devono essere rispettate i criteri sulle distanze dalle costruzioni previste dall’ art. 873 del c.c..

La Cassazione ha anche ricordato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art.873 c.c., è unica e non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore" (…). Quanto all’ulteriore argomento utilizzato dalla Corte di merito, che i pannelli sono stati realizzati nella colonna d’aria sovrastante il sedime stradale, “ubicata nella relativa aria di rispetto e già in precedenza interessata da attività lato sensu edilizia”, si ricorda che, secondo la giurisprudenza riguardante agli interventi su costruzioni esistenti, la “ristrutturazione” e la “ricostruzione” sono esenti dall’applicazione della normativa solo se non comportino alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio (…)”.
In sintesi viene chiarito che l’art. 873 del c.c. non può essere derogato dalle norme locali se non per stabilire distanze maggiori. Viene inoltre precisato che la collocazione dei pannelli sopra la strada non esonera automaticamente dall’osservanza delle distanze, così come, per interventi su costruzioni esistenti, l’esenzione si applica solo se non vi sono variazioni dimensionali rispetto all’originario edificio.

Quanto all’art. 879 del c.c., richiamato dal Comune per sostenere l’inapplicabilità delle distanze nei confronti di opere prospicienti vie pubbliche, la Corte ha rilevato che tale norma riguarda esclusivamente lo spazio di isolamento tra edifici opposti separati da strade o piazze, circostanza non pertinente al caso in esame. Infatti nella sentenza viene precisato come sia “utile ricordare che la disposizione del secondo comma dell'art 879 c.c. (secondo cui alle costruzioni in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi, le leggi ed i regolamenti che le riguardano) ha riferimento esclusivo allo spazio di isolamento fra edifici opposti, fra i quali si frappongono le vie o piazze pubbliche (…)”.

La decisione della Cassazione rappresenta pertanto un importante chiarimento interpretativo che estende l’applicazione delle norme sulle distanze legali anche ai manufatti con funzione di protezione acustica. Infatti la normativa sulle distanze non si limita agli edifici tradizionali, ma si estende a tutti i manufatti che, per le loro caratteristiche fisiche, possano incidere sulla sicurezza e sulla salubrità ovvero sul godimento della proprietà privata.

Keywords: barriere antirumore, distanze legali, costruzioni, art. 871 c.c., art. 872 c.c., art. 873 c.c., art. 879 c.c., inquinamento acustico.

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