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Mancata nomina del coordinatore della sicurezza? gravi rischi per il committente!

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri è una figura chiave introdotta dal d.lgs. 81/2008 per garantire la tutela dei lavoratori e il coordinamento tra le attività delle imprese durante tutte le fasi di realizzazione delle opere. La sentenza n. 21277/2025 della Corte di Cassazione evidenzia la responsabilità del committente che omette la nomina del coordinatore, confermando l’importanza della figura professionale nella prevenzione di incidenti nei cantieri.

Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri: obblighi e funzioni secondo il d.lgs 81/2008

La sicurezza nei cantieri edili rappresenta uno dei pilastri fondamentali della normativa italiana in materia di tutela dei lavoratori.
Al centro di questo sistema di protezione si colloca la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, introdotta dal decreto legislativo 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Il ruolo di questo professionista è molto importante, non a caso egli deve possedere determinati requisiti tecnici tra cui ha il compito di vigilare sull’applicazione delle misure di sicurezza durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera.
Il coordinamento della sicurezza si articola in due successive fasi con funzioni per giunta differenti.

Tali funzioni possono essere ricoperte anche da due professionisti diversi:

  • la prima riguarda il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP), il quale esaurisce i suoi compiti al termine della progettazione dell’opera;
  • la seconda è il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che invece svolge i suoi compiti durante la realizzazione dell’opera.

In tale contesto diventano fondamentali gli articoli 90 e 92 del d.lgs 81/2008 che definiscono rispettivamente l’obbligo di nomina di tale figura e le sue funzioni.
Vediamo cosa dicono gli articoli.

L’articolo 90 del d.lgs 81/2008 al comma 3 chiarisce quanto segue:

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.”

L’articolo 92 del d.lgs 81/2008 chiarisce che:

“Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (…);
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (…);
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”

Dall’articolo si comprende che il coordinatore può sospendere immediatamente i lavori quando riscontri direttamente una situazione di pericolo grave e imminente. Si tratta di un’azione che deve essere attuata tempestivamente per salvaguardare l’incolumità di tutti i presenti nel cantiere.

Quando i segnali di pericolo sono evidenti, il professionista deve verificare personalmente la situazione e adottare tutte le misure necessarie per impedire che si verifichino incidenti. La mancata nomina di questa figura essenziale priva il cantiere di un presidio fondamentale di sicurezza, con conseguenze che possono rivelarsi tragiche.

Proprio questi principi sono stati al centro di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del committente che aveva omesso di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nonostante la presenza di chiari segnali premonitori di un cedimento strutturale relativamente al montaggio di una struttura.

 

Scarica la sentenza in fondo all'articolo

 

Responsabilità del committente e del coordinatore per la sicurezza nel crollo del PalaTrieste

Il crollo della struttura di un palazzetto poche ore prima di un concerto programmato è l’oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n.21277/2025.

Il Tribunale di Trieste aveva condannato in primo grado il ricorrente, riconosciuto come committente dei lavori, per non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dall'articolo 90 del d.lgs 81/2008.
La Corte d’Appello di Trieste, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trieste rideterminando la pena in un anno e tre mesi di reclusione, dichiarando nel contempo estinti per prescrizione alcuni dei reati contestati. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato accuratamente se effettivamente la nomina di un ipotetico coordinatore, rassicurato dal progettista sulla regolarità del montaggio, avrebbe davvero sospeso i lavori.

La Suprema Corte allora chiarisce che “(...) al coordinatore per l'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 90, comma 4 del d.lgs n. 81/2008, oltre alla funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio cd interferenziale, è demandato in ogni caso, a norma dell'art. 92, comma 1, lett. f) del d.lgs 81/2008, l'obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; tale obbligo sorge nel caso in cui il professionista sia in grado di avvedersi o comunque di essere informato dell'esistenza di un pericolo grave ed imminente, a prescindere dal fatto che detto pericolo sia correlato a un rischio interferenziale; chiari e inequivocabili segnali del crollo verificatosi a PalaTrieste verso le ore 13.30 del 12 dicembre 2011 erano stati riscontrati già alcune ore prima e si era configurata, quindi, la situazione di "pericolo grave ed imminente" contemplata dall'art. 92, comma 1, lett. f) del d.lgs 81/2008;”.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come confermato dalla Cassazione, ha quindi l’obbligo di sospendere le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, indipendentemente dalla presenza, o meno, di un rischio dovuto alle interferenze tra le lavorazioni. Nel caso specifico, già diverse ore prima del crollo si erano manifestati segnali inequivocabili che avrebbero dovuto essere percepiti da un professionista qualificato.

Inoltre “(…) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe certamente compreso l'entità del pericolo creatosi nel cantiere del PalaTrieste, in considerazione del fatto che per rivestire tale ruolo sono richiesti non solo dei titoli di studio ben precisi, ma anche l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e, quindi, una specifica professionalità ed una comprovata esperienza; il pericolo era stato percepito chiaramente da tecnici non qualificati presenti sul luogo ed era di evidenza tale da essere percepito anche da una persona non qualificata nella materia; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, responsabile dell'incolumità dei lavoratori ma anche del pubblico che di lì a poche ore avrebbe fatto ingresso nel palazzetto per assistere al concerto programmato, in virtù della competenza professionale ed esperienza pratica, non si sarebbe certamente accontentato delle rassicurazioni fornite da un progettista che non era nemmeno presente all'interno del palazzetto e che, quindi, non aveva visto quanto stava accadendo; (…)”.
Secondo la Suprema Corte, il coordinatore, se adeguatamente nominato, avrebbe certamente riconosciuto la gravità della situazione data la professionalità e le competenze richieste per assolvere a tale ruolo. Il pericolo era talmente evidente da essere percepito anche da personale non qualificato presente sul cantiere. Un professionista esperto non si sarebbe accontentato delle rassicurazioni telefoniche di un progettista che, non potendo essere in cantiere perché non coinvolto nella fase esecutiva, non avrebbe avuto idea della situazione effettiva dei luoghi.

La sentenza conferma così l’importanza della nomina del coordinatore per la sicurezza nei cantieri e la responsabilità del committente nel garantire la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche in cantiere, specialmente in presenza di segnali di pericolo imminente.

 

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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