MUD 2026: modello unico di dichiarazione ambientale da inviare entro il 3 luglio
Il DPCM del 30 gennaio 2026 approva e definisce le specifiche del modello unico di dichiarazione ambientale 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025, da presentare entro il prossimo 3 luglio 2026
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo, il DPCM del 30 gennaio 2026 che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
Il decreto quindi approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
Mud 2026: la scadenza
Come stabilito dal provvedimento, il modello di dichiarazione è utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 70/1994.
Ma in caso di modifiche al modello, in base all'art.6 comma 2-bis della stessa legge 70/1994, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
Mud 2026: gli allegati
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che, a tal fine, ha pubblicato i seguenti documenti:
- DPCM 30 gennaio 2026 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026
- Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 - Modelli raccolta dati
- Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2026
Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 16 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2026.
Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:
- il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere.
MUD 2026: i riferimenti normativi
La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
MUD 2026: i soggetti tenuti alla comunicazione
I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per le sue diverse parti, sono:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericolosi di cui all'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI d.lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad
esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti
alla compiIazione deIIa Comunicazione Imballaggi; - i gestori deI servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccoIta di cui all'art.183 comma
1 Iettera pp) deI d.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi
dell'art.189, comma 4, deI d.lgs 152/2006.
Modelli e comunicazioni: i dettagli
In Allegato 3 al DPCM 30 gennaio 2026 è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione.
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM 30 gennaio 2026.
Per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
NB - Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD può avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).
FAQ TECNICHE
Qual è la scadenza per la presentazione del MUD 2026 e perché non vale il termine ordinario del 30 aprile?
Il MUD 2026 deve essere presentato entro il 3 luglio 2026. Il termine ordinario del 30 aprile, previsto dalla legge 70/1994, è infatti differito a 120 giorni dalla pubblicazione del nuovo modello quando intervengono modifiche alla modulistica. Poiché il DPCM di approvazione è stato pubblicato il 5 marzo 2026, la nuova scadenza cade il 3 luglio 2026.
A quale anno di riferimento si riferiscono i dati da dichiarare con il MUD 2026?
Il MUD 2026 riguarda esclusivamente i dati relativi all’anno 2025. Il modello approvato con il DPCM 30 gennaio 2026 deve quindi essere utilizzato per comunicare le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel corso del 2025.
Quali sono i principali soggetti obbligati alla presentazione del MUD 2026?
Sono tenuti alla presentazione, tra gli altri, i soggetti che svolgono attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e intermediari senza detenzione, le imprese ed enti che effettuano recupero e smaltimento, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi di determinate tipologie con più di dieci dipendenti, nonché i gestori del servizio pubblico per i rifiuti speciali conferiti.
Dove e con quali modalità deve essere presentato il MUD 2026?
Il MUD va presentato alla Camera di commercio competente per territorio in relazione all’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La presentazione avviene esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i portali e i software messi a disposizione da Unioncamere, con firma digitale valida e pagamento dei diritti di segreteria pari a 10 euro per ciascuna dichiarazione.
Chi cura la pubblicazione degli allegati e degli strumenti informatici per il MUD 2026?
Gli allegati tecnici al DPCM (istruzioni, modelli di raccolta dati e specifiche per l’invio telematico) sono pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre Unioncamere provvede a rendere disponibili progressivamente i prodotti informatici e i portali per la compilazione, il controllo e la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
IL DPCM 30 GENNAIO 2026 E' SCARICABILE IN ALLEGATO. PER GLI ALTRI ALLEGATI (MODELLI) SI RIMANDA AL SITO DEL MASE (SEZIONE BANDI E CONTRATTI)
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