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Milleproroghe 2026: titoli abilitativi, trasmissione spese SuperSismabonus, DILA per mini-fovoltaico

Il DL Milleproroghe prevede, tra l'altro, un allungamento dei tempi per l'avvio e la conclusione dei lavori edilizi di cui all'art. 15 del dpr 380/2001 e per l'attuazione delle convenzioni di lottizzazione. La proroga, di ulteriori 12 mesi, con necessità di comunicazione al comune di volersene usufruire, riguarda permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni ambientali e paesaggistiche rilasciati fino al 31/12/2025. DILA per mini-fotovoltaico nelle strutture turistiche fino a fine anno.

Anche nel 2026 l'ormai consueto Milleproroghe dispone differimenti di assoluto interesse per i professionisti tecnici e il comparto edilizia.

La legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025, è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio e contiene infatti alcune misure che impattano direttamente su titoli abilitativi, prevenzione incendi, trasmissione al Portale delle Classificazioni Sismiche dei dati sul SuperSismabonus e DILA per mini-fotovoltaico nelle strutture turistiche.

Vediamole, con l'ausilio del dossier ufficiale della Camera sul provvedimento in vigore dallo scorso 1 marzo.

 

Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati

L’articolo 1, comma 8 del Milleproroghe proroga al 2026 l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni necessarie per il
monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus.

Alla lettera a), il legislatore modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024, prevedendo anche per l’anno 2026 l’obbligo di trasmissione all’ENEA dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024.

La proroga all’anno 2026 è tuttavia limitata agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

La lettera b) interviene sul comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 39 del 2024 e proroga all’anno 2026 l’obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 relative agli interventi antisismici agevolabili.

Anche in questo caso, la proroga è relativa agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, ossia quelli effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

 

Definizione delle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici

L’articolo 6, comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

 

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura

L’articolo 8, comma 3, proroga il termine entro il quale, il Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono adeguarsi alla normativa di prevenzione degli incendi.

Nello specifico, la disposizione in commento precisa che le amministrazioni interessate, sopra citate, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.

 

Proroga termini inizio e ultimazione lavori: 12 mesi in più per tutti i titoli abilitativi

Il comma 2-bis dell’articolo 9 prevede la proroga dei termini dei lavori in materia edilizia, già prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina.

Si prevede quindi la proroga dei termini contenuti all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia.

Viene estesa, quindi, da 36 a 48 mesi (un anno in più), la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai titoli abilitativi edilizi.

Contestualmente, viene spostato dal 31/12/2024 al 31/12/2025 il limite temporale entro cui devono essere stati rilasciati o formati i permessi di costruire, le SCIA, le autorizzazioni paesaggistiche e gli altri atti per poter beneficiare dell’allungamento dei termini.

Quindi, in definitiva, viene estesa di ulterori 12 mesi (da 3 a 4 anni in totale) la proroga:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025 (termine anch’esso prorogato di 12 mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2025 (termine anch’esso prorogato di 12 mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Per quel che riguarda i titoli abilitativi, la proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori di permessi rilasciati fino al 31/12/2025.

La proroga è accordata per questi tipi di titoli abilitativi:

  • permessi di costruire;
  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali;
  • permessi di costruire e SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell'art.103, comma 2, del DL 18/2020.

Come evidenziato dall'ANCE nella nota tecnica al provvedimento, si ricorda che la proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:

  • una comunicazione al Comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

L'ANCE, in tal senso, ha anche pubblicato:

  • un fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
  • un fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a quarantotto mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 9, comma 2-bis del DL 200/2025, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022.

 

Obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili

L’articolo 13, comma 2, differisce al 1° gennaio 2026 il termine di decorrenza dell’obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

 

Procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali

L’articolo 16, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

La norma si inserisce nell’ambito del perimetro normativo tracciato dall’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50/2022 (legge n. 91/2022) prorogando al 31 dicembre 2026, il termine fino al quale possono essere realizzati, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, ubicati in aree nella
disponibilità di strutture turistiche o termali.

Originariamente tale termine era stato fissato al 16 luglio 2024 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/2022 di conversione in legge del D.L. n. 50/2022) ed è stato già stato prorogato, una prima volta, al 31 dicembre 2024 e, una seconda volta, al 31 dicembre 2025.

Importante: l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 prevede, inoltre, che, ove gli impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o seggette a tutela paesaggistica, la dichiarazione debba essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.


IL DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE 2026, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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