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Impianti fotovoltaici delle strutture turistiche: col Milleproroghe ok alla DILA per tutto il 2026

Gli impianti fotovoltaici realizzati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione inizio lavori asseverata (DILA) fino al 31 dicembre 2026 anche se i moduli non sono collocati a terra, bensì su coperture piane o falde, purché siano rispettati i restanti requisiti.

Fino al 31 dicembre 2026 (precedente scadenza: fine 2025) saranno realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo.

La proroga - terza in ordine temporale - è stata ufficializzata dal DL 200/2025, cd. Decreto Milleproroghe, che comunque dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31/12/25).

Attenzione: nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede però l’attestazione, da parte del progettista, che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

 

DILA per il fotovoltaico delle strutture turistiche: tutto nasce dal Decreto Bollette

Il DL 17/2022, convertito dalla legge 56/2022, all'art.7-bis (Decreto Bollette), ha previsto una norma che interessa da vicino i professionisti tecnici e il comparto edilizia in quanto contiene una semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici ma in determinate strutture.

Nello specifico, gli impianti fotovoltaici realizzati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione inizio lavori asseverata (DILA) anche se i moduli non sono collocati a terra, bensì su coperture piane o falde, purché siano rispettati i restanti requisiti (potenza fino a 1 MW, utilizzo prioritario dell’energia autoprodotta per i fabbisogni della struttura, localizzazione al di fuori di centri storici a soggetti a tutela culturale e paesaggistica).


Cosa attesta la DILA

Con la dichiarazione di inizio lavori asseverata, il progettista abilitato può attestare che:

  • gli impianti non risultano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi;
  • i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

E' una procedura semplificata dedicata, quindi, a interventi su impianti rinnovabili 'specifici', che non richiedono la SCIA o il permesso di costruire ma possono essere realizzati tramite semplice dichiarazione del professionista.

 

Cosa può essere realizzato in edilizia libera?

Aggiungiamo inoltre che, come chiarito dal dossier ufficiale del Parlamento al DL Bollette, "nei complessi di cose immobili di interesse paesaggistico come i centri storici, non richiede comunque l’autorizzazione paesaggistica e può essere realizzata in regime di edilizia libera l'installazione di “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale".


IL DL MILLEPROROGHE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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