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Niente condono edilizio se il fabbricato supera i 750 metri cubi di volumetria massima

Se il fabbricato oggetto della istanza di condono ha superato la cubatura di 750 mc prevista come limite massimo dall’art. 39 della legge 724/1994, la sanatoria straordinaria non è possibile. Tale limite volumetrico non è aggirabile in alcun modo, tanto meno presentando istanze di condono 'separate'.

Condono edilizio ed 'effetti collaterali', ci risiamo.

Ancora una volta ci imbattiamo in una sentenza, stavolta del Tar Napoli (n.5387/2023 del 3 ottobre), riguardante un'istanza di condono per la sanatoria di alcune opere edilizie rigettata da un comune.

Secondo condono edilizio: l'istanza del contendere

Nel caso specifico, l'istanza di condono relativa al manufatto in questione era stata presentata il 1.3.1995 ma che solo in data 4.9.2020 l'Amministrazione resistente, dopo un sopralluogo dell’ufficio tecnico, rilevata la realizzazione di opere edilizie successive all’anno 1995, ha ritenuto improcedibile la presentata pratica di condono.

In ogni caso, secondo il comune, l'immobile oggetto di condono è stato oggetto di ulteriori interventi edilizi abusivi accertati nel corso del sopralluogo del 4.9.2020, superando la volumetria massima di 750 metri cubi consentita dall'art. 39 della legge 724/1994 (cd. Secondo condono edilizio).

La volumetria massima del secondo condono

Il TAR inizia la sua disamina osservando che la sentenza in forma semplificata è opportuna in quanto, al netto delle varie prospettazioni del ricorrente, il diniego di condono, impugnato col ricorso principale, si basa sulla circostanza che sin dall'origine il fabbricato oggetto della istanza di condono ha superato la cubatura di 750 mc prevista come limite massimo dall'art. 39 legge 724/1994 e, quindi, non sia condonabile.

Inoltre, è evidente - prosegue il TAR - che, nonostante quanto prospettato nel ricorso, il nodo di fondo, ossia la cubatura dell’unica unità immobiliare oltre i limiti di legge, non è mai stato affrontato né superato.

Inutile presentare più istanze di condono e frazionare l'abuso: ogni edificio è un complesso unitario unico

La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che tale limite volumetrico non sia in alcun modo aggirabile, né presentando istanze separate da parte di presunti soggetti legittimati a farlo, né suddividendo artificiosamente l'unica unità immobiliare in unità diverse.

Infatti, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria delle opere abusive, ogni edificio deve essere inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, di conseguenza le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite ad un'unica concessione in sanatoria (ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 29/11/2022, n.7415, che richiama Corte Cost., 23 luglio 1996, n. 302, ossia che "uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1, L. n. 724 del 1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario. Potranno, invece, (ed è questa la previsione mirata dal legislatore) aversi una serie di istanze quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda, relative per ciascun richiedente alle porzioni di appartenenza anche se comprese in una unica costruzione unitaria: la volumetria dovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria, riunificando, tuttavia, le porzioni dello stesso titolare").

Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza sez. II, 27/06/2022, n.5265, ha ribadito per l'ennesima volta che ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio deve essere inteso quale complesso unitario, nel caso in cui faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono.

Nuovo condono edilizio? Forse che sì, forse che no

Dopo le esternazioni del ministro Salvini sul possibile ritorno di un nuovo 'mini' condono edilizio, ecco un approfondimento a maglie larghe sul tema: le norme di prevenzione e repressione degli abusi attuali, le norme sul pregresso, la responsabilità degli insuccessi, l'inefficacia delle norme attuali, la repressione materiale, la verifica delle forze in campo.


Leggi l’articolo di Ermete Dalprato su Ingenio!

La presentazione postuma di un progetto di riduzione di cubatura non cambia le carte in tavola

Nel 'nostro' caso è inequivocabile che il ricorrente è divenuto proprietario del fondo solo nel 2019, avendo ricevuto la donazione dal padre.

All’epoca della presentazione della domanda, il fondo era di proprietà della madre ed è presumibile che le due istanze di condono siano state presentate dai figli di lei (peraltro, come sostenuto dal Comune, privi di titolo formale per farlo, altra circostanza che rende le istanze probabilmente improcedibili) proprio per aggirare la normativa sul limite massimo di cubatura di cui all’art. 39 della legge 724/1994.

La circostanza che sia stato presentato un progetto di riduzione della cubatura, respinto dal Comune, è pertanto irrilevante, posto che mancava il presupposto legittimamente a monte, e la motivazione del provvedimento dell’8.7.2022 è stata confermata anche in sede di riesame, ribadendosi l’assenza ab origine del presupposto per la sanatoria.


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