Pergolati, tendaggi, paratie: liberi o con autorizzazione paesaggistica? Le discriminanti
Una serie connessa di strutture di tendaggi/copertura, a mezzo di elementi modulari metallici, incastrati a piano lineare, alcune di esse anche con teloni/paratie laterali trasparenti, varie sistemazioni per servizio bar e interventi manutentivi ai locali servizi, richiedono sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica.
L’articolo analizza le corrette qualificazioni edilizie e paesaggistiche di pergolati, tendaggi, coperture e paratie laterali, chiarendo quando tali opere rientrano nell’edilizia libera e quando, invece, richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Il focus è sulla sentenza n. 834/2026 del TAR Salerno, che esclude il carattere precario di strutture estese, stabilmente ancorate e con notevole impatto visivo. Il contributo evidenzia le discriminanti operative (dimensioni, stabilità, materiali, funzione) utili a evitare errori istruttori e contestazioni per abuso edilizio.
Tra pergolato e realtà
Strutture ombreggianti, pergolati, paratie laterali, coperture: sono tutti interventi edilizi 'al confine' tra edilizia libera e permesso (più autorizzazione paesaggistica, se in zona vincolata), che rischiano di costare un abuso edilizio se non si comprende bene con che tipo di opera si ha a che fare.
Insomma, non sembre un pergolato è assentibile liberamente, ma bisogna valutarne l'impatto e la consistenza.
E' successo anche nel caso, interessante, della sentenza 834/2026 del Tar Salerno, che tratta del ricorso contro il diniego dell'autorizzazione paesaggistica del comune per alcune opere realizzate all'interno di un immobile adibito a discoteca.
Opere precarie in edilizia libera?
Secondo il ricorrente, si tratta di opere precarie e realizzate in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di condono, a cui si riferisce la relazione di sopralluogo del 24 dicembre 2024 (tendaggi/copertura, struttura tipo pergolato, teloni/paratie laterali trasparenti, etc.).
Esse sarebbero quindi soggette al regime dell’edilizia libera ed esenti dall’autorizzazione paesaggistica sulla base di quanto disposto dal d.P.R. n. 31 del 2017 – allegato A, punto A.17. “Solo per mero tuziorismo si precisa che la volumetria e la superficie utili complessive, dichiarate nelle domande di condono, sono pari rispettivamente a mc. 1.300 e a mq 453. Rispetto alla stessa sono stati realizzati interventi a carattere meramente manutentivo (sostituzione dei manti di copertura, pavimentazioni esterna, impiantistica), dunque liberi, mentre i pergolati e le coperture per la pista da ballo sono costitute da semplici “vele” e teli di copertura. Alcuni installati solo nel periodo estivo a protezione delle strutture. Tutti di facile rimozione”.
Quindi non è corretto ritenere che le opere, per le loro dimensioni, pur soggette al regime dell’edilizia libera, avrebbero dovuto essere oggetto di autorizzazione.
Perché servono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
Per il TAR, le cose non stanno così. Infatti, dal verbale emerge che “la realizzazione nell'ambito del complesso … di una serie connessa di strutture di tendaggi/copertura, a mezzo di elementi modulari metallici, incastrati a piano lineare, alcune di esse anche con teloni/paratie laterali trasparenti, varie sistemazioni per servizio bar e interventi manutentivi ai locali servizi, già esistenti nel complesso, anche in materiale ligneo. La superficie interessata alle coperture con le innanzi richiamate strutture, complessivamente ammonta a circa m.2 1.085,00 e per un'altezza media di circa m. 3,00. Si riscontrava altresì nella parte che funge da ingresso principale una struttura analoga alle precedenti tipo pergolato, munita di copertura con teli, per una superficie di m.2 28,00”.
Dalle rappresentazioni fotografiche allegate si evince un’ampia superficie coperta, non solo mediante strutture leggere e tendaggi e in maniera precaria, ma anche con strutture metalliche o lignee, particolarmente robuste e stabilmente infisse al suolo, coperte con pannelli plastici o metallici o con tavole di legno.
Pertanto è da escludere che le opere in questione rientrino tra quelle previste dal punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 - “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
In definitiva, per questo tipo di opere servivano sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica, correttamente negata dal comune dopo il parere negativo della Soprintendenza.
FAQ TECNICHE: Strutture di copertura in edilizia libera | Ingenio
Un pergolato è sempre edilizia libera?
No. È edilizia libera solo se leggero, privo di copertura rigida, senza chiusure laterali stabili e con funzione accessoria e temporanea. Quando assume consistenza strutturale o copre superfici rilevanti, esce dal regime libero.
Le “vele” o i teli stagionali escludono il titolo edilizio?
Non automaticamente. La stagionalità o la rimovibilità dichiarata non basta: contano l’ancoraggio al suolo, la continuità dell’uso e l’impatto complessivo sull’area e sul paesaggio.
Quando serve anche l’autorizzazione paesaggistica?
In zona vincolata, serve se l’opera non rientra tra quelle esentate dal d.P.R. 31/2017. Strutture robuste, estese o stabilmente infisse non sono considerate “elementi facilmente amovibili”.
Quali elementi fanno scattare il permesso di costruire?
Superficie coperta significativa, altezza apprezzabile, uso di strutture metalliche o lignee stabili, coperture rigide e paratie laterali che trasformano lo spazio in modo durevole.
Perché il TAR ha respinto il ricorso?
Perché le opere realizzate presentavano dimensioni e caratteristiche incompatibili con l’edilizia libera: ampia estensione, stabilità e forte impatto visivo, legittimando il diniego comunale e il parere negativo della Soprintendenza.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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