Tettoia aperta in sostituzione di pergolato: basta la SCIA, non serve il permesso
La sostituzione di un vecchio pergolato in pali di castagno con una tettoia in legno lamellare, coperta da doghe e guaina impermeabilizzante, ancorata su tre lati a murature preesistenti, configura una ristrutturazione edilizia leggera soggetta a SCIA. Non serve il permesso di costruire.
La sostituzione di un pergolato con una tettoia aperta su tutti i lati non integra automaticamente una nuova costruzione e può essere realizzata con SCIA quando non comporta creazione di volume né modifica dei prospetti. Il TAR Salerno chiarisce che una tettoia leggera, realizzata in continuità con una struttura preesistente e priva di chiusure laterali, configura una ristrutturazione edilizia "leggera". L'ancoraggio a murature esistenti e l'uso di materiali durevoli non sono di per sé decisivi: ciò che rileva è l'assenza di impatto urbanistico. In caso di mancata SCIA non è legittima la demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria.
Il caso: sostituzione del pergolato con la tettoia
La tettoia richiede sempre il permesso di costruire o a volte basta la SCIA o addirittura si può procedere liberamente? Domanda quantomai attuale, per un tipo di opera edilizia gettonatissima e al centro delle controversie amministraive in ambito edilizio.
Bene: nella recente sentenza 474/2026, il Tar Salerno ci spiega in quali casi una tettoia aperta su tutti i lati, realizzata in sostituzione di un preesistente pergolato, non costituisce nuova costruzione e non richiede il permesso di costruire. L'elemento discriminante è l'assenza di nuovo volume e di impatto sui prospetti dell'edificio.
Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento aveva sostituito un vecchio pergolato in pali di castagno con una tettoia in legno lamellare, coperta da doghe e guaina impermeabilizzante, ancorata su tre lati a murature preesistenti.
Il Comune ordinava la demolizione e il ricorrente impugnava il provvedimento sostenendo che la struttura non richiedesse il permesso di costruire. Secondo il TAR è proprio così, ma vediamo perché.
Cos'è una "nuova costruzione" e perché la tettoia aperta non lo è
Per il TAR, la discriminante tra ciò che richiede il permesso di costruire e ciò che può essere realizzato con titoli semplificati ruota attorno al concetto di "nuova costruzione".
Secondo la giurisprudenza consolidata, si ha nuova costruzione quando l'intervento determina una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio attraverso manufatti che presentano stabilità fisica e permanenza temporale, cioè che siano fisicamente ancorati al suolo in modo irreversibile.
Il tratto qualificante è dunque l'irreversibilità spazio-temporale e, soprattutto, la creazione di nuovo volume e nuova superficie che impattino sull'assetto urbanistico circostante.
La tettoia oggetto della sentenza - aperta su tutti i lati, priva di tamponamenti, realizzata in sostituzione di una struttura preesistente - non possiede questi caratteri, in quanto non genera nuovo volume, non chiude spazi precedentemente aperti, non altera i prospetti dell'edificio.
Il fatto che sia ancorata a murature esistenti e costruita con materiali durevoli non la trasforma in una nuova costruzione: come precisa il TAR richiamando la giurisprudenza lombarda, il concetto di struttura leggera non coincide con quello di struttura precaria, e anche un pergolato può avere ancoraggi solidi senza per questo diventare urbanisticamente rilevante come nuova costruzione.
Per questa tettoia non serve il permesso!
In definitiva, “la realizzazione, in sostituzione di quella preesistente, di una tettoia mediante l’apposizione, sul versante a valle ed in sopraelevazione del preesistente parapetto, di cinque pannelli in plexiglass su telai in legno per una lunghezza complessiva di m 11.00 circa per x m 1,40, ottenendo quindi un volume di m. 11.00 circa di lunghezza x m 4.50 di larghezza media ed un’altezza di circa m. 2.30”; in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, non necessita ai fini della sua edificazione del permesso di costruire, stante la non incidenza impattante sull’assetto urbanistico; del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto; assume che la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati configura un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volumetria né incide sui prospetti, e rientra pertanto nella disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.
L'omessa presentazione della SCIA non giustifica la demolizione, ma comporta al più una sanzione pecuniaria.
Il confronto con le tettoie che richiedono il permesso di costruire
La sentenza aiuta a tracciare un confine rispetto alle strutture che invece richiedono il permesso di costruire. Quando una tettoia è chiusa su uno o più lati - con pannelli, tamponamenti, vetrate fisse - crea di fatto un nuovo vano o amplia la superficie abitabile o utilizzabile dell'immobile. In quel caso si genera nuovo volume, si altera il prospetto e si produce un impatto urbanistico reale, che giustifica il titolo più oneroso.
Analogamente, una struttura destinata a uso permanente e stabile, che trasformi uno spazio aperto in uno chiuso, rientra nella nuova costruzione a prescindere dai materiali usati.
Tettoia con SCIA: FAQ
La tettoia richiede sempre il permesso di costruire?
No. Il permesso di costruire è necessario solo quando la tettoia genera nuovo volume, chiude spazi aperti o incide sui prospetti; in assenza di tali effetti può bastare la SCIA.
Quando una tettoia non è considerata nuova costruzione?
Quando è aperta su tutti i lati, non crea superfici chiuse o volumetria aggiuntiva e non altera l’assetto urbanistico o l’aspetto esterno dell’edificio.
La sostituzione di un pergolato con una tettoia cambia il titolo edilizio?
Dipende dalle caratteristiche dell’intervento: se la nuova struttura mantiene la funzione di copertura leggera e non introduce chiusure o nuovi volumi, rientra nella ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA.
Il fatto che la tettoia sia ancorata a muri esistenti è decisivo?
No. L’ancoraggio stabile e i materiali durevoli non bastano a qualificare l’opera come nuova costruzione se manca un impatto urbanistico rilevante.
Cosa succede se la SCIA non viene presentata?
L’omessa presentazione della SCIA non legittima l’ordine di demolizione, ma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
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