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Tettoia su platea in calcestruzzo e baracca da cantiere: quando SCIA e CILA non bastano

Una tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente tamponata con paramenti murari e ampliata al rustico con creazione di un nuovo vano, posta a protezione di roulotte, configura un intervento di nuova costruzione per il quale è necessario il permesso di costruire.

La sentenza analizzata tratta di una tettoia su platea in calcestruzzo e di una baracca da cantiere, chiarendo quando SCIA o CILA non sono sufficienti e diventa necessario il permesso di costruire. Il giudice qualifica come nuova costruzione un insieme di opere realizzate progressivamente, caratterizzate da platee in cemento armato, tamponamenti murari, ampliamenti e destinazione abitativa stabile. La precarietà non dipende dall’amovibilità materiale, ma dalla funzione temporanea dell’opera, assente nel caso esaminato. La valutazione unitaria degli interventi legittima l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del DPR 380/2001, anche senza indicazione immediata dell’area da acquisire.


Abbiamo di recente visto che non si può 'scappare' dal permesso di costruire per la realizzazione di alcune tettoie di una certa dimensione, anche e soprattutto laddove portino 'insieme' a configurare una nuova costruzione.

Ma la domanda, spontanea è: per tutte le tettoie funziona così? Ci sono dei casi in cui può bastare una SCIA o una CILA e si può evitare di incorrere nell'abuso edilizio - con conseguente demolizione - per assenza del permesso?

 

Tettoia su platea di calcestruzzo e baracca da cantiere: le opere contestate

Il Consiglio di Stato ci fornisce ulteriori informazioni nella sentenza 2316/2026 dello scorso 18 marzo, relativa al ricorso del privato contro un'ordinanza di demolizione comunale, poi confermata dal TAR competente, relativa a una tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente tamponata con paramenti murari e ampliata al rustico con creazione di un nuovo vano, posta a protezione di roulotte, nonché di una baracca da cantiere.

Secondo la proprietaria, le opere avrebbero richiesto un titolo edilizio minore (SCIA o CILA) e l’ordinanza era comunque illegittima per omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza.

 

La decisione del TAR: interventi di nuova costruzione

Nel merito, il TAR Piemonte qualificava le opere come interventi di nuova costruzione, valorizzandone la destinazione stabile e l’impatto complessivo sul territorio:

  • la tettoia, realizzata su platea in calcestruzzo, era stata oggetto di progressivi interventi di tamponamento e ampliamento tali da snaturarne la funzione originaria, assumendo connotazione assimilabile a vano abitativo;
  • la baracca da cantiere risultava anch’essa destinata ad uso non meramente temporaneo.

Le opere, valutate unitariamente e non in modo atomistico, necessitavano pertanto del previo rilascio del permesso di costruire, legittimando l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

 

Interventi edilizi collegati: tutte le opere realizzate

Dai numerosi sopralluoghi del Comune (2015–2026) sono stati accertati:

  • prefabbricati in lamiera;
  • tettoia su platea in calcestruzzo, successivamente chiusa con muratura perimetrale e ampliata con nuovo vano;
  • baracca da cantiere su carrello;
  • platee in calcestruzzo di rilevanti dimensioni;
  • realizzazione progressiva di un vero e proprio manufatto in muratura a destinazione abitativa, con copertura in lamiera e, da ultimo, in tegole laterizie.

Le ordinanze comunali di demolizione non sono mai state ottemperate.

La ricorrente ha impugnato gli atti sostenendo la mancata indicazione dell’area da acquisire, ex art. 31 DPR 380/2001; l’insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire, essendo - a suo dire - sufficiente SCIA/CILA; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

 

Ordinanza di demolizione: il comune non deve indicare l'area da acquisire

Sul primo motivo con il quale l’appellante deduce la mancata indicazione dell’area da acquisire, osserva il Collegio che, secondo consolidata giurisprudenza, cui si intende aderire, l’individuazione dell’area da acquisire non è elemento necessario dell’ordinanza di demolizione, ma solo del successivo provvedimento di accertata inottemperanza.

 

Tettoia e baracca sono nuove costruzioni: ecco perché

Sul secondo motivo avente ad oggetto la pretesa natura precaria delle opere, si osserva che le opere accertate:

  • sono realizzate in muratura, con platee in cemento armato;
  • risultano presenti e progressivamente ampliate almeno dal 2018;
  • hanno destinazione abitativa stabile e permanente;
  • costituiscono un manufatto edilizio completo, chiuso e dotato di copertura in tegole.

Secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001 un’opera è precaria non quando sia materialmente amovibile, bensì quando sia diretta a soddisfare esigenze solo temporanee.

La struttura in questione è evidentemente destinata a uso durevole, con permanente trasformazione urbanistico-edilizia del suolo. È dunque necessario il permesso di costruire, come già definitivamente riconosciuto anche in sede penale.

 

Tettoia non temporanea: FAQ tecniche

Quando una tettoia richiede il permesso di costruire?
Quando non ha funzione meramente accessoria o temporanea e, per dimensioni, materiali e trasformazioni successive, incide stabilmente sull’assetto urbanistico-edilizio, configurandosi come nuova costruzione.

La presenza di una platea in calcestruzzo è determinante?
Sì. La realizzazione su platea in cemento armato è un indice rilevante di stabilità dell’opera e di trasformazione permanente del suolo, incompatibile con interventi edilizi minori.

Una baracca da cantiere può essere considerata precaria?
Solo se destinata a esigenze realmente temporanee. Se permane nel tempo ed è funzionalmente collegata a un uso stabile, perde il carattere di precarietà e richiede titolo edilizio maggiore.

SCIA o CILA possono bastare per opere realizzate per fasi successive?
No. Le opere devono essere valutate nel loro complesso. Se l’esito finale è un manufatto chiuso, ampliato e a uso stabile, è necessario il permesso di costruire, anche se i singoli interventi sembrano minori.

Perché l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima?
Perché le opere costituivano una nuova costruzione realizzata senza permesso di costruire e l’ordinanza può essere emessa anche senza indicare subito l’area da acquisire, come confermato dal Consiglio di Stato, in continuità con la decisione del TAR Piemonte.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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