Pergotenda in edilizia libera o struttura chiusa con permesso? Le discriminanti
Un'opera qualificabile come pergotenda rientra nell'edilizia libera solo se resta un elemento accessorio, leggero e non determina la creazione di nuovi volumi chiusi o spazi stabilmente utilizzabili. La trasformazione di spazi aperti in ambienti chiusi e stabili, anche se con elementi apribili, necessita invece del permesso di costruire, in mancanza del quale scatta l'ingiunzione di demolizione.
Non tutte le pergole bioclimatiche o le 'simil'-pergotende possono beneficiare del regime dell'edilizia libera, perché per potersi configurare come pergotenda, una struttura deve possedere determinati requisiti e caratteristiche. Se si supera il confine, infatti, si entra nel novero delle strutture chiuse per le quali è necessario il permesso di costruire.
Di questo tratta l'interessante sentenza 3708/2025 del Tar Campania, che riguarda un intervento edilizio realizzato su un terrazzo di un hotel, dove sono state installate pergole bioclimatiche chiuse lateralmente da pannelli vetrati scorrevoli e dotate di impianto di illuminazione.
L'Amministrazione comunale ha emesso ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, contestando la configurazione dell'opera come abuso edilizio.
L'opera edilizia contestata: pergole bioclimatiche o volume arredato con divanetti e sedie?
La società aveva presentato una SCIA condizionata per installare pergotende bioclimatiche "fissate direttamente al pavimento e completamente smontabili" con struttura metallica modulare e sistema di lamelle orientabili e retrattili. Il progetto prevedeva tre moduli per complessivi spazi aperti protetti funzionali all'attività dell'hotel.
Durante il sopralluogo del maggio 2024, i funzionari comunali hanno riscontrato la presenza di un "volume arredato con divanetti, tavoli e sedie" di dimensioni considerevoli (circa 286,70 mq totali), costituito da tre parti interconnesse per formare un unico ambiente.
La struttura presentava caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle autorizzate:
- chiusura perimetrale completa realizzata mediante sistemi vetrati su binari scorrevoli;
- pergole non retrattili ma solo orientabili, contrariamente a quanto dichiarato;
- impianto di illuminazione installato;
- struttura stabilmente configurata come spazio chiuso e arredato.
Secondo il TAR, il Comune ha correttamente rilevato che "la chiusura perimetrale delle pergole mediante sistemi vetrati determina la costituzione di nuovi volumi" che non rientrano più nell'edilizia libera ma nella ristrutturazione edilizia.
Pergotenda: le caratteristiche principali
Il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato sui requisiti essenziali delle pergotende: "perché possa parlarsi di pergotenda è necessario che l'opera non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili e si presenti come struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo".
I requisiti imprescindibili sono:
- l'opera principale deve essere costituita dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole;
- la struttura rappresenta un mero elemento accessorio necessario al sostegno;
- gli elementi di copertura e chiusura devono essere completamente retraibili in materiale plastico o tessuto;
- assenza di elementi di fissità e stabilità tali da creare uno spazio chiuso che alteri la sagoma dell'edificio.
Questa non è una pergotenda: ecco perché
Nel caso di specie, la struttura realizzata:
- ha dimensioni considerevoli (quasi 300 mq);
- è stata chiusa perimetralmente con pannelli vetrati scorrevoli;
- presenta impianto di illuminazione e arredi fissi per la somministrazione di cibi e bevande.
La struttura, "lungi dall'assicurare una mera protezione dal sole, delimita uno spazio chiuso provvisto di arredi tale da consentire la permanenza continuativa dei clienti", configurandosi come vera e propria ristrutturazione edilizia.
Il TAR ha quindi confermato la legittimità dell'ordinanza comunale, rilevando che:
- l'opera realizzata non può essere considerata pergotenda in edilizia libera perché, pur presentando elementi mobili (pannelli scorrevoli), costituisce in realtà un nuovo volume chiuso, stabile e idoneo a un uso continuativo;
- la presenza di chiusure perimetrali, impianti e arredi snatura la funzione accessoria della pergotenda, determinando invece una ristrutturazione edilizia "pesante", soggetta a permesso di costruire;
- la semplice SCIA o l'autorizzazione paesaggistica semplificata non sono titoli sufficienti per la realizzazione di tale opera.
Le nuove regole del Salva Casa non sono retroattive
Il ricorrente ha anche invocato il DL 69/2024 (Salva Casa) che include nell'edilizia libera le opere di protezione dal sole con "elementi di protezione solare mobili o regolabili".
Il TAR ha respinto questa argomentazione precisando che "trattandosi di normativa sopravvenuta, evidentemente non può costituire parametro di riferimento per la decisione del caso di specie".
Analogamente, è stata esclusa l'applicabilità della disciplina delle VEPA (Vetrate Panoramiche Amovibili) introdotta nel 2022, sia per la non vigenza ratione temporis, sia perché il progetto originario riguardava tutt'altro tipo di struttura.
In definitiva: spazio chiuso per cui serve il permesso
La struttura realizzata, per dimensioni (quasi 300 mq) e caratteristiche funzionali, ha "prodotto la realizzazione di un volume a servizio di esigenze non precarie" con predisposizione di impianti, perdendo le caratteristiche di elemento di mero arredo per configurarsi come "spazio chiuso idoneo a determinare un aumento di superficie utile".
Insomma, è una 'finta' pergotenda e quindi abusiva senza il permesso di costruire.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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