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Permesso di costruire in sanatoria condizionato? L'abuso edilizio resta

Per la Corte Suprema è illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lettera b) del Testo Unico Edilizia, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici

Sul permesso di costruire in sanatoria condizionato, di recente, si è espresso il Tar Salerno evidenziando come il comune debba attivarsi per considerare la conformità in base al progetto 'modificatore' e non all'abuso edilizio originale, ma la Cassazione penale interviene a gamba tesa stabilendo che un permesso condizionato all'esecuzione di determinati interventi non può in alcun modo estinguere il reato edilizio, poiché contrasta con la 'ratio' stessa della sanatoria edilizia, che si basa, appunto, sulla conformità sia ex ante che ex post.

 

Il caso: l'ordine di demolizione e il permesso in sanatoria

Si dibatte sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che ha dichiarato inammissibile, in quanto ripetitivo di una precedente istanza, il ricorso presentato da una cittadina finalizzato ad ottenere la revoca dell'ordine di demolire un manufatto edilizio, in ipotesi abusivamente realizzato. La sentenza era peraltro stata confermata in data 23 novembre 2021 dalla Corte di Appello di Palermo.

L'istanza della ricorrente era motivata dal fatto che la stessa aveva ottenuto, in data 30 settembre 2021 dal Comune competente, il rilascio di un permesso a costruire in sanatoria.

Insomma: secondo la rcorrente, il Giudice della esecuzione non aveva considerato il fatto che l'ordine di demolizione si ponesse in contrasto con il provvedimento di rigetto della revoca in autotutela del permesso a costruire in sanatoria.

 

Il permesso in sanatoria può 'elidere' la responsabilità penale? Per la Cassazione no

Il fulcro della decisione è incentrato sulla possibilità, da parte del permesso di costruire in sanatoria, di 'cancellare' le condotte penalmente punibili messe in atto in precedenza, cioè in pratica i reati edilizi.

Infatti, il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato la penale responsabilità della attuale ricorrente in ordine ai reati edilizi e paesaggistici a lei contestati.

Ma nel settembre del 2021, e quindi 'dopo' tale sentenza, il comune aveva adottato un atto, denominato "Permesso in sanatoria e per l'esecuzione di opere di completamento" che la allora ricorrente aveva ritenuto idoneo ad elidere la sua penale responsabilità.

Ma la Corte territoriale, scrive la Cassazione, "avendo osservato che nel predetto provvedimento erano contenute delle prescrizioni (evidentemente riferite ad atti ed azioni che allo stato, cioè fino al momento della presentazione della sua istanza di rilascio del permesso in sanatoria, non constava che la ricorrente avesse già compiuto od eseguito) condizionanti la efficacia del provvedimento ampliativo - aveva rilevato, sia pure incidentalmente (ma nei limiti della competenza che è riservata al riguardo al giudice ordinario) la illegittimità dell'atto e, pertanto, la sua inidoneità a elidere la rilevanza penale delle condotte poste in essere sino a quel momento dalla odierna ricorrente".

 

Se manca la doppia conformità, il reato edilizio non si estingue

Per la Corte suprema, è tutto corretto: il permesso in sanatoria, cioè, non può cancellare il reato penale.

Il tutto in virtù di principi già da lungo tempo affermati dalla Cassazione per casi analoghi, essendo stato più volte rilevato come sia illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lettera b) del  dpr 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica (cioè alla doppia conformità).

 

Se di mezzo ci sono anche reati sismici, la questione si complica

Infine, val la pena di sottolineare che, avendo la ricorrente presentato una prima istanza di revoca dell'ordine di demolizione accessorio alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 23 novembre 2021, il Giudice dell'esecuzione, identificato nel Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 14 novembre 2023, avendo ribadito, sempre in via incidentale, la illegittimità del provvedimento di rilascio del permesso a costruire in sanatoria dei 30 settembre 2021 ed avendo, peraltro, correttamente segnalato come, in ogni caso, il predetto provvedimento avrebbe potuto elidere il reato propriamente edilizio contestato alla ricorrente ma nessuna valenza avrebbe potuto avere quanto ai reati previsti dalla legislazione antisismica, oggetto anch'essi di condanna, essendo anzi questa tale da precludere anche la possibilità di rilascio del permesso a costruire in sanatoria per cosiddetta "doppia conformità".


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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