POS e PSC: quando il coordinatore della sicurezza risponde dell’infortunio
Il corretto coordinamento tra POS (Piano Operativo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) rappresenta uno degli elementi fondamentali per garantire la sicurezza nei cantieri edili. L’articolo analizza obblighi, controlli e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore della sicurezza alla luce della sentenza n. 5222/2026 della Corte di Cassazione, che ha confermato la responsabilità penale per un grave infortunio avvenuto durante alcuni lavori di demolizione in quota.
POS e PSC nei cantieri edili: obblighi, controlli e responsabilità
La sicurezza nei cantieri non si realizza solo con l’adozione di documenti e procedure, ma richiede la capacità concreta di identificare e prevenire i rischi legati alle lavorazioni previste.
In lavori di demolizione e in quota, la pianificazione delle misure di protezione e la verifica della loro effettiva messa in opera sono elementi centrali del sistema di prevenzione.
In questo contesto assumono un ruolo determinante:
- il datore di lavoro, responsabile della predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, chiamato a verificarne la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l’idoneità delle misure rispetto alle lavorazioni.
Il particolare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che deve essere presente e distinto per tutte le imprese esecutrici in cantiere (temporaneo o mobile) e viene redatto dal datore di lavoro.
Generalmente esso contiene:
- una valutazione dei rischi per i lavoratori;
- l'organizzazione della sicurezza nell'impresa;
- misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al massimo il rischio.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verifica l’applicazione del PSC e può richiedere eventualmente aggiornamenti al datore di lavoro. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve invece assicurarsi della corretta applicazione delle disposizioni del PSC e consegnare copia del POS a tutti i rappresentanti di sicurezza prima dell’avvio dei lavori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5222/2026, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore della sicurezza per un grave infortunio avvenuto durante la demolizione di un manufatto in un cantiere edile.
POS inadeguato e caduta dall’alto: responsabilità di datore di lavoro e coordinatore
Se un lavoratore, durante dei lavori di demolizione in quota, precipita dal tetto, di chi è la responsabilità?
La Corte di Cassazione conferma che:
le responsabilità ricadano sul datore di lavoro e sul coordinatore della sicurezza, quando l’infortunio è riconducibile a carenze concrete delle misure previste nel POS e alla mancata verifica della loro idoneità (es. rispetto al rischio caduta dall'alto).
L’operaio, dipendente di un’impresa edile, stava demolendo con un martello pneumatico un piccolo torrino in cemento armato situato sul tetto del fabbricato. Durante l’intervento, il lavoratore è salito sul manufatto per proseguire la demolizione, ma a un certo punto la struttura ha ceduto parzialmente e l’operaio è caduto al piano sottostante, riportando lesioni gravi. Secondo la Cassazione, la caduta non sarebbe dovuta ad un comportamento anomalo del lavoratore, ma essenzialmente l’infortunio sarebbe relativo alla mancata predisposizione di misure di sicurezza nel POS e dalla mancata verifica della loro effettiva efficacia da parte del coordinatore.
Quindi chi è il responsabile?
Per l’accaduto furono processati il titolare dell’impresa, in qualità di datore di lavoro, e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
I motivi dell’accusa erano dovuti al fatto che:
- il datore di lavoro non aveva inserito nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) misure specifiche per evitare il rischio di caduta dei lavoratori durante la demolizione;
- il coordinatore della sicurezza, invece, avrebbe omesso di verificare che il POS fosse adeguato e coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento che invece prevedeva espressamente la demolizione di strutture in cemento armato (anche in quota).
Sia il Tribunale di Sulmona sia la Corte d’Appello dell’Aquila riconoscono la responsabilità degli imputati, i quali presentano successivamente ricorso alla Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte respingono il ricorso precisando che il “(…) datore di lavoro, ha violato l'art. 96, comma 1, lett. G), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per non aver individuato e previsto nel piano operativo di sicurezza (c.d. P.O.S.) misure atte a scongiurare il pericolo di caduta dei lavoratori.”
È chiaro che il datore di lavoro abbia violato l’obbligo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza perché nel piano operativo di sicurezza (POS) non aveva previsto misure concrete per prevenire il rischio di caduta durante tutte le fasi di demolizione.
Inoltre “Ha rilevato (...) come fosse emerso dalle risultanze dibattimentali che, pur essendo stati previsti nel P.O.S. sia il taglio del solaio che il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori, non erano state adottate specifiche misure atte ad elidere il rischio di infortunio, in particolare, erano stati predisposti un ponteggio esterno sino al tetto ed un ponteggio interno al torrino ma non era stata predisposta una protezione lungo il limitare esterno del torrino stesso che avrebbe impedito lo scivolamento e la successiva caduta del lavoratore, misura che era stata adottata solo a seguito dell'infortunio, in ottemperanza a prescrizione dell'organo ispettivo. (…) Quanto, invece, all'assunzione della posizione di garanzia, l'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, tra l'altro, che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto: a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. (…) Spetta infatti al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori un controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza che non sia meramente formale ma che valuti la compatibilità tra le lavorazioni e le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (…)”.
In sintesi…
Nel POS era indicato il rischio di caduta dall’alto, ma mancavano soluzioni operative specifiche per evitarlo, misure adottate solo successivamente all’infortunio, a seguito di prescrizione dell’organo ispettivo. Infatti, nonostante in cantiere fossero stati installati alcuni ponteggi, tuttavia non era stata predisposta una protezione sul bordo del torrino che avrebbe potuto impedire la caduta del lavoratore.
Inoltre il coordinatore per la sicurezza deve verificare che il POS sia adeguato e coerente con il PSC, controllo che non può essere solo formale sui documenti, ma deve valutare concretamente se le misure di sicurezza previste siano realmente idonee ed efficaci rispetto alle lavorazioni da svolgere e che le stesse siano messe realmente in pratica.
In conclusione:
la prevenzione degli infortuni richiede una pianificazione concreta dei rischi e delle misure di protezione e il datore di lavoro deve prevedere nel POS tutte le cautele necessarie per le lavorazioni effettivamente svolte, mentre il coordinatore della sicurezza è tenuto a verificarne l’idoneità reale e non solo formale, nonché la coerenza con il piano di coordinamento.
Scarica la sentenza in allegato
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FAQ
Che cos’è il sistema POS–PSC nei cantieri?
Il POS è il piano operativo redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, mentre il PSC è il documento di coordinamento predisposto in fase progettuale. Insieme costituiscono il sistema di gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, definendo rischi, misure e procedure operative.
A cosa serve e in quali contesti si applica?
Serve a pianificare e gestire i rischi nelle lavorazioni edili, in particolare in presenza di attività interferenti o complesse come demolizioni e lavori in quota. È obbligatorio nei cantieri con più imprese e si applica lungo tutte le fasi esecutive.
Quali sono i requisiti prestazionali del POS?
Il POS deve contenere una valutazione specifica dei rischi e misure tecniche e organizzative coerenti con le lavorazioni previste. Non è sufficiente indicare il rischio: devono essere definite soluzioni operative, in funzione delle condizioni reali di cantiere e delle attrezzature utilizzate.
Quali vantaggi offre un corretto coordinamento POS–PSC?
Garantisce coerenza tra progettazione e esecuzione, riduce il rischio di interferenze e migliora l’efficacia delle misure di prevenzione. Rispetto a una gestione standardizzata, consente un controllo più aderente alle lavorazioni effettive.
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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