Preposto alla sicurezza: responsabilità penali anche in assenza di nomina formale e in presenza di altre figure incaricate
Il ruolo del preposto alla sicurezza nei cantieri è fondamentale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15696/2025 ha ribadito che la responsabilità penale del preposto sussiste anche in assenza di nomina formale, qualora eserciti, di fatto, funzioni direttive e di vigilanza. La presenza di altri soggetti con compiti direttivi non esclude la sua posizione di garanzia.
Il preposto alla sicurezza nei cantieri: compiti, obblighi e responsabilità
Quando si tratta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, le figure tecniche che entrano in gioco sono molteplici. Tra queste, il preposto alla sicurezza in cantiere e, più in generale, sui luoghi di lavoro, riveste un ruolo fondamentale, con compiti e obblighi specifici.
Il preposto alla sicurezza è colui che vigila sulla concreta esecuzione in sicurezza dell’incarico lavorativo affidato al lavoratore, infatti secondo l’art 2 comma 1 lett. e) del DLGS 81/08 il preposto è la persona “(…) che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
È una figura operativa che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo, soprattutto quando costui non riesce a garantire la sua presenza durante tutte le fasi di lavoro.
Il preposto ha dei compiti ben precisi che vengono specificati nell’art. 19 del DLGS 81/08, ove si evince che egli deve nello specifico:
- “a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge (…);
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.”
Con la legge 215/2021, il ruolo del preposto è stato rafforzato, rendendo il suo ruolo ancora più importante rispetto alla sicurezza.
Secondo l’art. 19, il preposto deve:
- correggere i comportamenti non sicuri dei lavoratori;
- fermare l’attività e avvisare i superiori qualora le regole non vengano rispettate;
- sospendere il lavoro e segnalare eventuali rischi o carenze nei mezzi e attrezzature.
Inoltre, anche relativamente alla nomina e alla formazione sono state introdotte delle novità, ossia:
- il datore di lavoro deve individuare il preposto (art. 18);
- la nomina è obbligatoria nei lavori in appalto e subappalto (art. 26);
- è prevista una formazione specifica (art. 37).
Con la sentenza n. 15696/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di sicurezza sul lavoro: la presenza anche di altri soggetti con compiti direttivi o di coordinamento non esclude la responsabilità penale del preposto, qualora questi non abbia vigilato sull’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni.
Preposto senza nomina? Per la Cassazione la responsabilità resta
Durante un’attività di bonifica su una parete rocciosa sovrastante una strada provinciale, un lavoratore operante a circa otto metri di altezza e privo di dispositivi di protezione individuale, precipitava al suolo perdendo la vita. A seguito delle indagini, è stata riconosciuta la responsabilità penale del preposto alle lavorazioni, dipendente della ditta esecutrice, per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
I giudici di primo e di secondo grado hanno chiarito che, anche se non era presente al momento dell’incidente, il preposto aveva comunque una responsabilità nel cantiere, infatti:
- era considerato un punto di riferimento per gli operai;
- svolgeva di fatto un ruolo di guida;
- partecipava al coordinamento delle attività;
- dava abitualmente istruzioni operative.
Tutti questi elementi dimostrano chiaramente che di fatto egli stava svolgendo il compito di garante della sicurezza degli operai, anche senza reale nomina.
Nel ricorso presentato in Cassazione, l’imputato ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità per la sicurezza e di non essere presente in cantiere quando l’incidente sia avvenuto. A sostegno della sua difesa, ha indicato altre persone come responsabili della direzione e del controllo dei lavori e riportato alcune testimonianze secondo cui avrebbe avuto solo un ruolo tecnico, senza poteri decisionali o di controllo.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando che “i giudici di merito hanno accertato la presenza dell'imputato sul cantiere, ancorché non continuativa, il giorno dell'infortunio, richiamando le testimonianze dei lavoratori (…). Sotto altro profilo i giudici di merito hanno sostanzialmente ritenuto la non decisività, ai fini della ricostruzione della posizione di garanzia in capo al *** ***, del fatto che lo stesso non fosse presente nel cantiere in coincidenza con l'evento infortunistico (…), avendo individuato il ricorrente come il punto di riferimento dei lavoratori dell'impresa (…), quale il soggetto, sovraordinato alle maestranze, che aveva impartito istruzioni ai lavoratori la sera precedente il fatto, dopo aver effettuato personalmente un sopralluogo sul cantiere (…). Il rimprovero colposo attiene pertanto alla realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate e mediante l'attivazione di condotte doverose o, comunque, esigibili a carico di soggetto preposto, quantomeno di fatto, alle lavorazioni (…).”
La Corte ha confermato la sentenza impugnata, sottolineando come i giudici avevano analizzato in modo approfondito le prove, individuando in modo inequivocabile che la persona fosse considerata di fatto alla stregua di un preposto alla sicurezza in cantiere e che la stessa svolgeva da tempo quel determinato ruolo, anche se non formalmente nominata.
Inoltre, la sera prima dell’incidente egli aveva fatto un sopralluogo e dato istruzioni ai lavoratori, assumendo così una posizione giuridica di concreta responsabilità (di qui il reato di omicidio colposo). Per questo, il fatto che fosse assente al momento dell’incidente o che vi fossero altri soggetti imputati alla direzione dei lavori non basta perché venga esclusa ogni sua responsabilità in merito all’infortunio mortale.
Ma l’aspetto più rilevante della sentenza si ha per l’appunto quando la Cassazione evidenzia come i giudici di merito abbiano “applicato i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità in presenza di una pluralità di posizioni di garanzia che operano, sebbene con diversi compiti e responsabilità nell'ambito dello stesso cantiere, escludendo pertanto che la posizione prepositurale assunta (…), in relazione alle lavorazioni presso il cantiere (…), potesse essere neutralizzata dalla presenza di un ulteriore responsabile del cantiere, in ragione dell'attività concretamente svolta nella disciplina del lavoro delle maestranze, delle indicazioni e delle prescrizioni impartite ai dipendenti ad inizio giornata e della palese inosservanza all'adozione di misure di prevenzione del rischio cadute da parte di questi. In tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.”
In sintesi la Suprema Corte chiarisce che in tema di sicurezza:
- la presenza di altri soggetti direttivi non esclude la responsabilità del preposto, se questi esercita effettivamente compiti di direzione e vigilanza;
- la posizione giuridica di tutela della sicurezza in capo a più persone comporta obblighi in solido per ogni titolare della posizione stessa;
- la posizione di garanzia può derivare da un ruolo di fatto, riconoscibile dai lavoratori, senza necessità di una formale investitura.
In tal senso, anche una figura considerata tecnica, come un geometra incaricato della sola progettazione, può diventare responsabile qualora si comporti, di fatto, come referente operativo in cantiere.
In definitiva viene riaffermato che il preposto, anche se affiancato o subordinato ad altri responsabili, è tenuto a intervenire per prevenire i rischi, e la sua inerzia non può trovare giustificazione. In caso contrario, l’infortunio, come nel caso in esame, può portare di conseguenza a gravi responsabilità penali.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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