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Prevenzione incendi: nuovo decreto su reazione al fuoco ed omologazione dei materiali

Uno dei decreti modificati stabilisce criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.

In materia di antincendio, oltre a ricordare che dal 29 ottobre 2022 entra in vigore il cd. Minicodice, è opportuno segnalare la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre, del decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre - in vigore dal 27/10 recante "Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»".

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Per quel che riguarda le modifiche al decreto 26 giugno 1984, si dispone che esso ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.

Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.

L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

Riguardo la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, sono così specificati:

  • a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
  • b) materiali già in opera;
  • c) materiali per usi specifici;
  • d) materiali per usi limitati nel tempo;
  • e) materiali di limitata produzione.

La validità della certificazione di cui sopra decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa.

I casi di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai prodotti da costruzione.

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio

Riguardo le modifiche al decreto del 10 marzo 2005, invece, in primis si stabilisce che esso si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/ 106/ CEE del Consiglio.

Per "prodotto da costruzione" si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Il "kit" è invece un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione, mentre le opere da costruzione sono gli edifici e le opere di ingegneria civile.


IL DECRETO DEL MIN. INTERNO DEL 14 OTTOBRE 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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