Quando il condono edilizio rende illegittima l’ordinanza di demolizione!
Il TAR del Piemonte ha annullato un’ordinanza comunale di demolizione, confermando che la presentazione di una domanda di condono edilizio pendente sospende l’adozione di provvedimenti sanzionatori. La sentenza sottolinea che il Comune deve valutare prioritariamente le domande di sanatoria ex L. 326/2003, anche per edifici in aree vincolate, previa definizione della domanda di condono.
Ordinanze di demolizione sospese fino al completamento del condono edilizio
L’amministrazione comunale deve sempre esaminare con priorità le istanze di sanatoria prima di adottare provvedimenti di demolizione, anche quando si tratta di edifici realizzati in aree vincolate?
Lo conferma una recente sentenza del TAR del Piemonte, che ha annullato un’ordinanza di demolizione per un fabbricato privo di permesso di costruire, rimandando la definizione della questione al completamento del procedimento di condono.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune sostenendo due punti principali, ossia:
- “(…) l’ordinanza di demolizione sarebbe stata emessa nonostante sia stata ancora esitata l’istanza di condono ex L. 326/2003 del fabbricato in questione, presentata dall’esponente in data 22.03.2005(…);
- “(…) la gravata ordinanza riguarderebbe, comunque, anche opere assentite dall’Amministrazione comunale con autorizzazione edilizia n. 306 del 06.06.2023.”.
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Condono edilizio e demolizioni: la priorità della domanda pendente
Il giudice chiarisce che “(…) sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio. (...) L'amministrazione ha infatti il dovere di procedere prioritariamente all'esame della domanda di condono, la cui presentazione sospende tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia, impedendo all’amministrazione di adottare un provvedimento di demolizione prima che tale domanda sia stata definita (…)”.
L’ordinanza di demolizione era stata emessa mentre era ancora pendente una richiesta di condono edilizio sullo stesso edificio cosa ritenuta illegittima quando è in corso o già presentata un’istanza di condono. Secondo le leggi (L. 47/1985 e L. 326/2003), l’amministrazione deve dare precedenza all’esame delle domande di condono che comportano la sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso.
In parole povere...
il Comune non poteva ordinare la demolizione finché la pratica di condono non fosse definita.
Inoltre “Né l’asserita non condonabilità delle opere in questione (cui peraltro fanno riferimento le predette relazioni istruttorie, ma non anche l’ordinanza di demolizione successivamente emessa) può esimere l’amministrazione dalla previa definizione del pendente procedimento di condono, in quanto l’ordinanza di demolizione non può pacificamente qualificarsi come atto implicito di diniego della relativa istanza, che richiede l'emanazione di un atto espresso e motivato (…)".
Per quanto concerne la seconda censura, ossia che l'ordinanza gravasse anche su opere asserite in una precedente autorizzazione edilizia, viene precisato che: "(...) il Comune ha chiarito, nel corso del presente giudizio, che le opere assentite con la predetta autorizzazione edilizia n. XXX del xx.xx.xxxx non rientrano tra quelle oggetto dell’impugnato provvedimento di ripristino, (...)".
Il Comune non poteva emettere l’ordinanza di demolizione senza prima concludere il procedimento di condono pendente, perché il diniego del condono richiede un atto proprio, espresso e motivato. Inoltre, il Comune ha dovuto precisare in sede di giudizio che le opere già autorizzate non erano oggetto dell’ordinanza di demolizione contestata.
Secondo i giudici, eventuali future ordinanze di demolizione, da emanare a seguito di un esito negativo del procedimento di condono, dovranno contenere maggiori dettagli e precisazioni sulle opere da demolire.
La sentenza è molto importante in quanto ricorda alle amministrazioni di valutare prioritariamente le domande di condono prima di adottare ordinanze di demolizione.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, ordinanza di demolizione, aree vincolate, domanda di condono pendente.
FAQ TECNICHE: Condono edilizio pendente: sospese demolizioni e priorità
Che cos’è il “condono edilizio pendente” nel procedimento amministrativo?
È una domanda di sanatoria straordinaria presentata ai sensi delle leggi di condono (es. L. 47/1985, L. 326/2003) non ancora definita dall’amministrazione. Finché il procedimento non si conclude con un provvedimento espresso (accoglimento o diniego), produce effetti sul regime sanzionatorio, incidendo sulla legittimità di eventuali ordinanze di demolizione.
A cosa serve e in quali contesti si applica?
Serve a regolarizzare opere realizzate senza titolo, se rientranti nei presupposti di legge. Si applica in ambito di abusi edilizi, anche in aree con vincoli, fermo restando che la condonabilità deve essere verificata caso per caso. Coinvolge progettisti, tecnici istruttori e legali nella gestione della pratica e del contenzioso.
Quali sono le prestazioni e i requisiti procedurali?
Il requisito centrale è la presentazione valida dell’istanza entro i termini previsti dalla normativa. L’amministrazione deve istruire la pratica e adottare un provvedimento espresso e motivato. In pendenza della domanda, i procedimenti sanzionatori sono sospesi; non è ammessa una demolizione come diniego implicito del condono.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Condoni e sanatorie: su INGENIO articoli, normative e guide per comprendere le procedure di regolarizzazione edilizia.
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