Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP): niente affidamento automatico dopo il concorso di progettazione
Il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) rappresenta una forma di collaborazione tra tecnici e società per partecipare a gare d’appalto e/o concorsi di progettazione pubblica. Una recente sentenza del TAR Calabria (n. 295/2025) ha chiarito che i vincitori di un concorso di progettazione non hanno diritto automatico all’affidamento delle fasi successive, progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, se l’ente locale ricorre all’appalto integrato.
Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)
Spesso tecnici e società di progettazione vanno ad istituire un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), quale strumento di collaborazione tra più soggetti abilitati all’esercizio di attività professionali.
Tale forma associativa consente di unire le competenze specialistiche dei tecnici per partecipare a una gara d’appalto o per svolgere un incarico specifico.
Nel contesto degli appalti pubblici, il RTP ha una notevole rilevanza nei concorsi di progettazione, dove la multidisciplinarietà delle competenze richieste favorisce l’aggregazione di professionisti con diverse specializzazioni.
Ma cosa succede quando questi raggruppamenti vincono un concorso di progettazione pubblico?
Possono pretendere di accedere a tutte le fasi della progettazione?
L’art. 24, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023 (convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) ha modificato il quadro normativo, introducendo una significativa innovazione ossia “(…) «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.»”.
Ai vincitori del concorso di progettazione viene riconosciuto un premio e gli enti locali, se non utilizzano un appalto integrato possono affidare direttamente i successivi incarichi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori ai vincitori del concorso, purché questi abbiano i requisiti professionali ed economici richiesti, la cui verifica dei requisiti è compito degli enti locali (stazione appaltante).
Tale inquadramento normativo trova conferma nella sentenza del TAR per la Calabria n. 295/2025, che ha affrontato una questione di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione nell’ambito di un concorso di progettazione per scuole innovative (finanziato da fondi PNRR), chiarendo la portata applicativa dell'art. 24, comma 6, del D.L. n. 13/2023 in relazione alla scelta dell’ente locale di ricorrere all’appalto integrato.
TAR: niente affidamento automatico ai vincitori del concorso di progettazione
Un raggruppamento temporaneo d'imprese aveva impugnato le determinazioni del Comune che affidavano i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a due architetti.
I ricorrenti, erano vincitori del concorso di progettazione indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. 152/2021. In base a ciò sostenevano di avere diritto automatico all’affidamento di tutte le fasi successive alla progettazione, compreso il coordinamento della sicurezza.
Il TAR rigetta il ricorso precisando che “L’art. 24 comma 6 del decreto legge n. 13 del 24.02.2023 (…), sostituendo il sesto periodo dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (…) ha previsto che «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio» e che «Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione (…) affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori (…) ai suddetti vincitori (…). La circostanza che il Comune di *** *** abbia fatto ricorso all’appalto integrato (…) esclude che il medesimo ente locale fosse tenuto ad affidare “i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori … ai suddetti vincitori”. La disciplina sopravvenuta, quindi, (…) ha eliso, quindi, l’obbligo di affidamento delle successive fasi di progettazione e la direzione dei lavori ai vincitori del concorso di progettazione (“di idee progettuali” e di “progetti di fattibilità tecnica ed economica”).”
Il Tribunale basa la sua decisione sulla modifica normativa introdotta dall’art. 24, comma 6, del DL n. 13 del 24 febbraio 2023. Inizialmente la normativa prevedeva che ai vincitori del concorso fossero affidati automaticamente i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori, ma la situazione cambia nel 2023, in quanto, a seguito di modifiche, viene stabilito che l’affidamento ai vincitori sia previsto solo ove gli enti locali “non ricorrano all’appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione”.
Nel caso specifico, infatti, il Comune aveva fatto ricorso all’appalto integrato (quindi anche dei servizi di ingegneria), circostanza che quindi escludeva l’obbligo di affidamento ai vincitori del concorso.
La sentenza evidenzia come la modifica introdotta dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 13/2023 abbia cambiato l’affidamento degli incarichi in quanto sia intervenuta eliminando l’automatismo tra vincita del concorso di progettazione e affidamento delle fasi successive, qualora l’ente locale opti per un successivo appalto.
In sintesi, dal 2023 la vittoria in un concorso non genera diritti immutabili sull’affidamento degli incarichi tecnici viste le modifiche degli obblighi in capo alle stazioni appaltanti in merito ai vincitori di concorsi di progettazione (legge 41/2023).
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: raggruppamento temporaneo, RTP, concorso di progettazione, appalto integrato, affidamento incarichi professionali, progettazione pubblica, direzione lavori, servizi di ingegneria e architettura, D.L. 13/2023 art. 24 comma 6, fondi PNRR.
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