Ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali: nuove regole operative INPS 2026
L'INPS ridefinisce la disciplina della ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali, recependo l'orientamento della Cassazione e superando il precedente indirizzo amministrativo. Il documento chiarisce modalità, oneri, criteri di calcolo e effetti pensionistici, sia per la ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata sia per quella in entrata.
Novità importante per i professionisti: è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali (come, ad esempio, Inarcassa).
L'INPS ha infatti aggiornato, con la circolare 15/2026, le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.
La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata, dall'ente pensionistico privato verso la Gestione Separata, che in uscita, dalla Gestione Separata verso la cassa professionale.
La ricongiunzione resta regolata dalla legge 45/1990, salvo le specifiche introdotte per la Gestione Separata, che opera interamente con il sistema di calcolo contributivo.
In virtù di queste novità, chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare, potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.
Superamento del precedente orientamento
L’INPS riconosce espressamente la possibilità di ricongiunzione tra Gestione Separata e Casse professionali ai sensi della legge n. 45/1990, in linea con la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 26039/2019). La ricongiunzione è ammessa:
- in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale;
- in entrata nella Gestione Separata da una Cassa privata.
L’intervento garantisce parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.
Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata
Per il trasferimento dei contributi verso la Cassa professionale si applicano i criteri ordinari della legge n. 45/1990 per la determinazione dell’importo da trasferire.
La gestione accentrante provvede al calcolo e alla definizione dell’onere secondo le regole generali già vigenti.
Ricongiunzione in entrata nella Gestione Separata
Sono qui le principali novità apportate dalla circolare.
Sistema di calcolo
Poiché la Gestione Separata è interamente contributiva, i periodi ricongiunti:
- sono valutati esclusivamente con metodo contributivo;
- non possono essere valorizzati con il criterio della riserva matematica.
Determinazione dell’onere
L’onere è calcolato con il metodo a percentuale (art. 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997):
- si applica l’aliquota IVS vigente alla data della domanda (per il 2025 pari al 33% per collaboratori esclusivi);
- la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- si applicano minimale e massimale contributivo vigenti;
- dall’importo così determinato si sottraggono i contributi trasferiti dalla gestione di provenienza.
Limiti e platea esclusa
La ricongiunzione:
- deve riguardare tutti i periodi disponibili (non è ammessa quella parziale);
- non può includere periodi che hanno già dato luogo a pensione;
- non può estendere retroattivamente la Gestione Separata a periodi anteriori alla sua istituzione (1° aprile 1996).
Effetti su diritto e misura della pensione
I periodi ricongiunti:
- mantengono la loro collocazione temporale originaria (efficacia retroattiva ai fini del diritto);
- sono accreditati per anno e mese, con criteri di arrotondamento mensile;
- generano montante contributivo calcolato con l’aliquota vigente alla data della domanda;
- sono rivalutati dal 31 dicembre dell’anno successivo alla domanda.
La pensione non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
LA CIRCOLARE INPS E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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