Abuso Edilizio | Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Ricostruzione di solaio e nuova parete con inserimento di doccia: senza permesso di costruire è abuso edilizio

L'intervento edilizio deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le sue componenti. Il regime dei titoli abilitativi edilizi, cioè, non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale.

La realizzazione di una parete ex novo con inserimento di doccia nella parte originariamente destinata ad area scoperta, comportante modifica dell'originaria tipologia del luogo, pur non determinando nuove superfici o nuovi volumi, rientra nella nozione di nuova costruzione di cui all'art.10 del Testo Unico Edilizia in quanto incide sul tessuto urbanistico.

Pertanto, necessita del permesso di costruire senza il quale scatta l'abuso edilizio.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza 21192/2023 dello scorso 18 maggio, ricordando un principio piuttosto importante in materia edilizia e urbanistica: bisogna valutare l'intervento nel suo complesso, non potendosi limitare ad una visione 'atomistica', cioè per singola opera.

L'opera abusiva

Si tratta della realizzazione di una parete doccia esterna mt. 2,10 x 2,50 e di un solaio di un bagno esterno ad un'altezza superiore a quella prevista di m. 2,75 in luogo di m. 2,30.

La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del dpr 380/2001 e di cui all'art. 181 comma 1 del d.lgs. 42/2004.

Quando serve il permesso di costruire

Secondo i giudici di merito, nel caso di specie, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera e) del dpr 380/2001, sono assoggettatte attualmente a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che pur non integrando interventi edilizi in senso stretto comunque comportano una modificazione permanente dello stato materiale e di conformazione del suolo, nonché la realizzazione di un solaio di copertura del vano bagno più alto rispetto alle esistente, con aumento di volumetria, non essendo possibile la sua qualificazione quale pertinenza, opere la cui realizzazione su area sottoposta a vincolo, in assenza di autorizzazione, integrava anche il reato paesaggistico.

L'intervento va giudicato nel suo complesso

Il ricorrente - osserva la Cassazione - articola le censure sulla base di un errato presupposto giuridico, contrario ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha, da sempre, affermato che l'intervento edilizio deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le sue componenti.

E ancora, la Cassazione ricorda che in merito alla valutazione di un'opera edilizia abusiva:

  • bisogna riferirsi al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell'edificio;
  • ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti.

La questione dei titoli abilitativi

La Corte suprema osserva anche che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.

L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti.

Ricostruzione solaio con nuova parete: è nuova costruzione

La ricostruzione del solaio con innalzamento dello stesso e, inevitabile, aumento di volumetria, rientra - chiude ogni discorso la Cassazione - nella nozione di nuova costruzione soggetta a permesso a costruire ai sensi dell'art. 3 lett. e) del dpr 380/2001, sicchè non era sufficiente la SCIA che consentiva la sola demolizione e ricostruzione del solaio come in origine.

La valutazione unitaria delle opere come realizzate ed accertate non consente di scindere l'intervento realizzato di costruzione ex novo del muro con inserimento di doccia, e di ritenerlo quale manutenzione leggera che include ai sensi ai sensi dell'art. 3 lett. b) cit. "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici" assoggettati ai sensi degli artt. 6,
6 bis e 22 Tue a semplice CILA.

Serviva anche l'autorizzazione paesaggistica

I lavori, peraltro, erano stati eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi, quelli complessivamente realizzati, che richiedevano l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, non trovando applicazione l'art. 149, che al comma 1, lett. a) sottrae
all'obbligo di autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, mentre ogni altro intervento, per il quale sia necessario il permesso di costruire la richiede.

Per l'intervento come realizzato era dunque necessaria l'autorizzazione paesaggistica e la loro realizzazione in assenza integra il reato contestato di cui all'art. 181 comma 1 del d.lgs. 42/2004.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche