Rifiuti: modalità autorizzative semplificate per l’esercizio della preparazione per il riutilizzo
Il Decreto ministeriale n. 119 del 2023 definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e la quantità massima di essi in ingresso nelle strutture autorizzate e le tipologie ammesse. Questo e molto altro all'interno dell'articolo.
Rifiuti e riutilizzo: cosa dispone il Decreto ministeriale n. 119 del 2023
Il regolamento definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo. Ma anche le quantità massime di rifiuti in ingresso nelle strutture autorizzate e le tipologie ammesse. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
Per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5. I RAEE rappresentano la categoria maggiormente idonea alle attività di preparazione per il riutilizzo, ma ne restano esclusi quelli aventi caratteristiche di pericolo o contenenti gas ozono lesivi. Inclusi nell'elenco dei rifiuti ammessi, tra gli altri, biciclette e carrozzine, mobili, attrezzature sportive, abbigliamento e accessori.
Economia circolare e preparazione per il riutilizzo
L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che racchiude in sé i concetti di riutilizzo, condivisione, riparazione e riciclo con l’obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a ridurre al minimo i rifiuti; tutto ciò che ancora possiede una sua utilità deve essere recuperato e reintrodotto nel sistema economico. È necessario sviluppare sistemi più efficienti finalizzati al riuso e alla riparazione dei beni, facilitandone la manutenzione e aumentandone la durata di vita.
L’Unione europea intende realizzare un nuovo modello di sviluppo con il Green Deal e il Piano di azione per l’economia circolare ed anche con il “pacchetto economia circolare”. A livello nazionale, a settembre 2020 sono stati approvati i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e nel corso del 2021 sono stati adottati il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Strategia nazionale per l‘economia circolare e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, strumenti di carattere strategico e programmatico che possono contribuire a realizzare la transizione ecologica e sviluppare l’economia circolare.
Ogni prodotto, dopo un ciclo di vita utile più o meno lungo, diventa un rifiuto, ma ciò che è divenuto rifiuto può tornare ad essere un prodotto conforme a tutti i requisiti previsti dalle norme sui prodotti in modo di conseguire il risultato dell’utilizzo per più cicli di vita, rimandando così la fase di avvio al riciclaggio o allo smaltimento. La preparazione per il riutilizzo rappresenta senz’altro uno strumento importante per la realizzazione dell’economia circolare in quanto restituisce valore a oggetti che potrebbero non aver ancora esaurito la propria utilità; restituire valore è l’obiettivo del decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 luglio 2023, n. 119 - “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
La preparazione per il riutilizzo è stata introdotta nell’ordinamento con il d.lgs. 205/2010 e definita all’articolo 183 lett.) q del medesimo decreto come “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.
Rammentiamo che la gerarchia nella gestione dei rifiuti, che stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, pone la preparazione per il riutilizzo immediatamente dopo la prevenzione, e quindi, rappresenta la modalità di trattamento che assicura il miglior bilancio ambientale, un’opzione che deve essere preferita sia al riciclaggio sia alle attività di recupero di energia.
Naturalmente, occorre tener presente che la preparazione per il riutilizzo riguarda operazioni di recupero di rifiuti e va tenuta distinta dalla nozione di riutilizzo che invece riguarda “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti” (Art.183, co.1 lett. r). Il riutilizzo rientra nell’ambito della prevenzione, ossia delle misure adottate prima che una sostanza un materiale o un prodotto diventi rifiuto. Infatti, il d.lgs. 152/2006, all’ articolo 183, comma 1, lettera t‑bis) include esplicitamente tra le operazioni di recupero di materia la preparazione per il riutilizzo, richiamandola anche all’interno dell’allegato C, Parte quarta, che riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero e richiama la preparazione per il riutilizzo nelle operazioni individuate in R3, R4 ed R5.
Con il d.lgs. 116/2020 sono state disciplinate le modalità semplificate per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti. La norma ha previsto che, a partire dall’entrata in vigore del decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, le attività fossero avviate mediante segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/90 (SCIA). La legge 108/2021 (di conversione del decreto-legge 77/2021) ha però eliminato tale previsione e stabilito che l’avvio dell’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo è subordinato alla verifica e al controllo dei requisiti, individuati con il medesimo decreto, da parte delle Città metropolitane e delle province con le modalità di cui all’articolo 216 del d.lgs. 152/2006.
Tale previsione è stata abrogata dal d.lgs. 22 dicembre 2022, n. 213. Oggi l’articolo 214-ter del d.lgs. 152/2006 dispone che l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, è avviato, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall’articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2.
Infine, va segnalato che il d.lgs. 116/2020 ha soppresso il riferimento alla preparazione per il riutilizzo dalla disciplina di cui all’articolo 184 ter, per cui le operazioni di recupero che consistono nel controllo, pulizia, smontaggio e riparazione non sono più annoverabili tra quelle che possono determinare la cessazione della qualifica di rifiuto.
Il Regolamento
Il Decreto ministeriale n. 119 del 2023, è il regolamento attuativo dell’art. 214-ter nel quale sono definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Le operazioni dovranno essere condotte in centri che rispondano ai requisiti specifici di sicurezza, tutela ambientale e idoneità tecnica previsti dal decreto. Dal canto loro gli operatori, “ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo”, dovranno presentare almeno uno dei requisiti tecnico professionali richiesti, tra diploma, attestato di qualifica professionale ed esperienza pregressa nel settore per un periodo non inferiore a due anni.
Come già accennato, le operazioni potranno essere avviate decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente dovrà verificare i requisiti previsti dal regolamento. Nel caso di attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche l'avvio dell’esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. L’iscrizione è inserita in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio attività.
Il DM. 119/2023, dunque, consente l’intercettazione di quei flussi di rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego e che in tal modo possono acquisire nuovamente un valore commerciale con garanzie funzionali e di sicurezza uguali a quelle del prodotto originale.
Detta forma di recupero costituisce, pertanto, lo strumento attraverso il quale un rifiuto è nuovamente reimpiegato e re-immesso sul mercato nazionale. Sul punto, è importante chiarire che il regolamento, nelle premesse al decreto, specifica, in merito ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, che “…l'immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale «prima messa a disposizione», tale da generare nuovi oneri connessi all'applicazione del suddetto principio”. Quindi, in particolare per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i rifiuti di beni in polietilene come ad esempio i mobili da esterno in plastica, le attrezzature sportive etc.., i prodotti preparati per il riutilizzo non devono essere gravati di un ulteriore contributo per i costi del fine vita, già in effetti coperti dal produttore del prodotto che ha immesso il bene per la prima volta sul mercato nazionale.
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- Ambito di applicazione
- Conferimento dei rifiuti nei centri di preparazione per il riutilizzo
- Accettazione dei rifiuti
- Schedario
- La preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
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