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Rinnovabili, la Liguria avvia il Piano per le aree di accelerazione: corsia più rapida per impianti FER su aree già trasformate

Con la D.G.R. n. 137/2026 la Regione Liguria ha approvato lo schema di Piano regionale per individuare le aree di accelerazione per gli impianti a fonte rinnovabile. Il provvedimento recepisce l’art. 12 del D.Lgs. 190/2024 e avvia la fase di confronto ambientale nell’ambito della VAS.

La Liguria ha approvato lo schema preliminare del Piano regionale per individuare le aree di accelerazione degli impianti a fonte rinnovabile, in attuazione del D.Lgs. 190/2024. Il Piano punta su aree già antropizzate o infrastrutturate, come coperture, parcheggi, aree industriali, porti, infrastrutture viarie, cave e siti di bonifica. Al 31 dicembre 2025 la Regione conta 22.939 impianti FER per 539,90 MW installati.


La Regione vuole individuare aree in cui favorire lo sviluppo di impianti di energie rinnovabili

La Regione Liguria compie un passaggio rilevante nel percorso di attuazione del nuovo quadro nazionale sulle energie rinnovabili. Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 23 aprile 2026, pubblicata sul BUR Liguria n. 20 del 20 maggio 2026, è stato approvato lo schema di Piano regionale di individuazione delle aree di accelerazione per gli impianti a fonte di energia rinnovabile, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 190/2024, insieme al relativo Rapporto preliminare ambientale.

Il provvedimento non conclude l’iter, ma apre la fase di confronto con i soggetti competenti in materia ambientale, necessaria per definire contenuti e livello di dettaglio del successivo Rapporto ambientale nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

L’obiettivo è individuare porzioni di territorio nelle quali favorire lo sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, privilegiando aree già antropizzate, infrastrutturate, compromesse o degradate, così da semplificare le procedure autorizzative e ridurre le criticità ambientali e paesaggistiche.

Che cos’è il PAARL della Liguria

Il Piano regionale, indicato nello schema come PAARL, è lo strumento con cui la Regione Liguria individua le zone di accelerazione terrestri per:

  • impianti a fonti rinnovabili;
  • impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati;
  • opere connesse;
  • infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

Lo schema approvato dalla Giunta ha natura preliminare. Definisce le prime categorie territoriali considerate idonee ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e individua dati, criteri e informazioni da approfondire nella fase successiva della VAS.

Il Piano dovrà poi essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al termine dell’iter di Valutazione Ambientale Strategica.

Aree di accelerazione: cosa cambia con il D.Lgs. 190/2024

Il D.Lgs. 190/2024, dedicato alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, introduce all’art. 12 le aree di accelerazione.

Si tratta, in sostanza, di aree “super-idonee”: zone omogenee nelle quali la diffusione di una o più tecnologie rinnovabili non dovrebbe produrre impatti ambientali significativi, tenendo conto delle caratteristiche locali e della tipologia di impianto.

Il Piano regionale deve essere costruito sulla base della mappatura nazionale predisposta dal GSE e deve includere prioritariamente superfici artificiali ed edificate, infrastrutture di trasporto, parcheggi, siti industriali, aree industriali attrezzate, miniere, corpi idrici artificiali, aree degradate e zone in cui siano già presenti impianti da fonte rinnovabile.

Per i tecnici, il punto più importante riguarda gli effetti procedurali. Per gli interventi ricadenti nelle zone di accelerazione, il decreto prevede semplificazioni rilevanti, in particolare in materia paesaggistica e ambientale, con regimi differenziati in funzione degli allegati del D.Lgs. 190/2024.

Per gli interventi degli allegati A e B, la realizzazione nelle zone di accelerazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ferma restando l’espressione del parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente. Per gli interventi dell’allegato C, il Piano richiama la possibilità di non applicare le procedure di valutazione ambientale del Titolo III del D.Lgs. 152/2006, a condizione che il progetto recepisca le misure di mitigazione definite in sede di VAS.

Il quadro energetico della Liguria

Lo schema di Piano parte da un’analisi dello stato dell’arte delle rinnovabili in Liguria, utilizzando i dati del portale T.E.R.R.A. di Terna.

Al 31 dicembre 2025, in Liguria risultano in esercizio 22.939 impianti FER, per una potenza complessiva pari a 539,90 MW.
La fonte più diffusa è il solare fotovoltaico, con 271,57 MW, seguita dall’eolico on-shore, con 140,28 MW, e dall’idroelettrico, con 113,17 MW. Completano il quadro le biomasse, con 14,91 MW, mentre risultano assenti contributi significativi da eolico off-shore e geotermia.

Il documento evidenzia inoltre che alla Liguria è stato assegnato, al 2025, un target di 281 MW di nuova potenza rinnovabile installata. Rispetto a questo obiettivo, la Regione ha raggiunto il 79,38%. Con riferimento al target 2030, pari a 1.059 MW, lo stato di avanzamento è invece pari al 21,06%.

Un altro dato significativo riguarda le richieste di connessione alla rete di alta e altissima tensione: al 31 dicembre 2025 risultano pari a 1.372,26 MW, quasi interamente riferite a grandi impianti eolici on-shore. Il Piano precisa però che si tratta di richieste relative a impianti superiori a 10 MW e che non comprendono gli impianti di piccola e media taglia, per i quali le richieste seguono canali diversi presso i distributori di riferimento.

Quali aree di accelerazione individua la Liguria

Lo schema di Piano individua un elenco ampio di aree di accelerazione, prevalentemente non differenziate per tecnologia rinnovabile.

Le principali categorie sono:

  • cave e miniere, comprese quelle in esercizio;
  • aree oggetto di bonifica, incluse discariche esauste e attive, con esclusione della geotermia;
  • aree nel perimetro autostradale e fasce adiacenti;
  • strade provinciali e fasce adiacenti;
  • aree di gestione aeroportuale;
  • aree portuali, esclusi i porti turistici;
  • corpi idrici artificiali interni;
  • coperture di manufatti edilizi;
  • parcheggi;
  • aree industriali e aree industriali attrezzate;
  • aree in cui è già presente la medesima fonte, per interventi di repowering.

La logica è chiara: favorire l’installazione di nuovi impianti FER su aree già trasformate, evitando per quanto possibile ulteriore consumo di suolo naturale.

In questa prospettiva, assumono particolare interesse per progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni le coperture degli edifici, i parcheggi, le aree industriali, le zone portuali e le infrastrutture viarie, che possono diventare spazi strategici per incrementare la produzione rinnovabile in contesti già urbanizzati o infrastrutturati.

Un tema rilevante per progettisti e pubbliche amministrazioni

Il Piano ligure conferma una tendenza ormai centrale nella pianificazione energetica: la transizione rinnovabile non passa solo dalla realizzazione di grandi impianti, ma anche dalla capacità di integrare la produzione energetica negli spazi già costruiti.

Per i professionisti tecnici questo significa confrontarsi sempre più spesso con progetti fotovoltaici su coperture, parcheggi, aree industriali, infrastrutture e ambiti pubblici o produttivi. Non solo progettazione elettrica, quindi, ma anche valutazioni urbanistiche, paesaggistiche, strutturali, autorizzative, ambientali ed economiche.

Le aree di accelerazione potranno diventare un elemento importante nella programmazione degli interventi, soprattutto per quegli operatori che intendono sviluppare impianti FER riducendo i tempi autorizzativi e privilegiando aree con minori conflitti territoriali.

I prossimi passaggi: VAS e approvazione definitiva

La D.G.R. n. 137/2026 avvia la fase preliminare di confronto, finalizzata a definire la portata e il livello di dettaglio del Rapporto ambientale.

Il percorso prevede due fasi:

1. approvazione dello schema di Piano e del Rapporto preliminare ambientale;
2. successiva approvazione definitiva del PAARL, integrando gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica.
La consultazione coinvolgerà l’autorità competente, l’autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, anche attraverso conferenze istruttorie secondo la normativa regionale.
Solo al termine di questo percorso il Piano potrà essere sottoposto all’approvazione finale del Consiglio regionale.

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