Sicurezza nei cantieri: decisioni estemporanee del committente possono esonerare il direttore dei lavori da ogni responsabilità
Tra le responsabilità del committente, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 81/2008, vi è la valutazione dei rischi, la scelta di misure di prevenzione e l’individuazione di figure di competenza come il coordinatore per la sicurezza. La sentenza della Corte di Cassazione n.11603/2025 ha ribadito come la mancata adozione di misure di sicurezza e la negligenza del committente, con decisioni prese all'insaputa del Direttore dei Lavori (DL), possano comportare responsabilità penali ed eventualmente sollevare il DL dalle proprie responsabilità. Infatti, la sicurezza nei cantieri rappresenta un obbligo imprescindibile che richiede attenzione, competenza e una responsabilità costante da parte del committente, affinché si garantisca la tutela della salute dei lavoratori.
Le responsabilità del committente secondo l’art. 90 del DLGS 81/08
Il committente è colui che commissiona i lavori e, quando non possiede le competenze tecniche per poter affrontare gli obblighi previsti dalla norma, egli può nominare un responsabile dei lavori (RL) che effettui i controlli per suo conto.
Il committente, o il responsabile dei lavori, deve individuare due figure essenziali nell'ambito della sicurezza del cantiere e, come anticipato, deve occuparsi di vari controlli e adempimenti documentali obbligatori, come previsto nell’art. 90 del DLGS 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Proprio in tale articolo, infatti, vengono caratterizzati gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, al fine di garantire che le condizioni di sicurezza vengano previste e rispettate già in fase di progettazione e organizzazione del cantiere.
Quindi la ratio della norma è chiara: garantire che la sicurezza nei cantieri venga pianificata fin dalle prime fasi del progetto!
Il comma 1 del precedente articolo mette in risalto i comportamenti che anche il committente deve assumere, precisando che “Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”
Si stabilisce quindi come, già in fase progettuale, il committente abbia la responsabilità di applicare i principi della prevenzione, come la riduzione dei rischi alla fonte e la scelta di attrezzature adeguate.
Il richiamo all’art. 15 non è un caso in quanto anche il committente deve rispettare alcune regole fondamentali già nella fase di progettazione e organizzazione delle attività, tra cui:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la sostituzione di elementi o attrezzature pericolose;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e il trasferimento, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
- l'uso di un’adeguata segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti."
Inoltre i commi 3 e 4 sottolineano l’importanza delle figure di competenza per la sicurezza ossia “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.”
Quindi qualora in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, la legge impone al committente di:
- di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) prima dell’affidamento della progettazione;
- di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) prima dell’affidamento dei lavori.
A chiarire ulteriormente quali siano le responsabilità del committente e a quali conseguenze comporti una gestione della sicurezza scellerata è la sentenza della Corte di Cassazione n.11603/2025.
LEGGI ANCHE: I rischi indotti dagli agenti atmosferici sono tra le responsabilità del coordinatore della sicurezza?
Lavori edili e sicurezza: le decisioni del committente e il mancato avviso del direttore dei lavori
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un committente dei lavori in un cantiere a causa di un incidente occorso ad un operaio in seguito al cedimento di una parete di terra durante un’attività di scavo. L’incidente mortale è avvenuto in un contesto lavorativo caratterizzato da gravi carenze in materia di sicurezza, in particolare in assenza di un piano di sicurezza e per l’inosservanza delle norme previste DLGS n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Dalle indagini è emerso che la decisione di procedere ai lavori in giorno festivo era stata presa dall’operaio, il quale aveva anche indicato il punto dove effettuare lo scavo, in difformità rispetto alle indicazioni del progettista e direttore dei lavori, peraltro non avvisato dello svolgimento dei lavori in quella giornata. Era inoltre emerso che lo scavo fosse stato effettuato con modalità diverse da quelle indicate dal progettista, il quale aveva raccomandato uno scavo a sezione obbligata, mentre veniva realizzato uno scavo di splateamento generale.
Nel suo ricorso, il ricorrente sosteneva che il piano di sicurezza fosse obbligatorio solo nell'ipotesi di più imprese operanti nel medesimo cantiere, mentre nel caso di specie vi era un'unica impresa esecutrice.
La Cassazione ha respinto ogni censura, chiarendo che “L'imputato rivendica la sua veste di (mero) committente per sostenere il suo esonero dai profili di responsabilità colposa che gli sono stati attribuiti. Trascura però di considerare che, a seguito del mutamento normativo, intervenuto già con il d.lgs. 494/1996, la figura del committente ha trovato espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b)] ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3), oggi previsti e precisati dall'art. 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti. (…) Si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Conseguendone che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.”
Quindi il committente non è esente da responsabilità e, anche se non è tenuto a un controllo continuo, deve verificare l’idoneità tecnica delle imprese coinvolte e adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla legge, specie in contesti ad alto rischio.
Inoltre la Corte continua evidenziando che “nel caso di specie, la Corte territoriale ha verificato in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento (...). Ha in particolare ricordato come l'imputato fosse stato avvisato, la sera precedente, da *** *** che questi avrebbe proceduto allo scavo il giorno successivo, una domenica di agosto, e come lo scavo venisse effettuato all'insaputa del progettista nonché direttore dei lavori, in palese difformità rispetto al progetto. Ha correttamente evidenziato che l'esclusione del direttore dei lavori da la possibilità di assolvere i propri doveri in merito alla sicurezza degli stessi ha comportato la "ricaduta" della piena posizione di garanzia in capo al committente, nonché richiamato la disposizione dell'art. 90 d.lgs. 81/2008, nella formulazione vigente al momento del fatto, laddove prevedeva l'elaborazione di un piano di sicurezza il cui obbligo gravava sul committente, avendo egli proceduto all'effettuazione di opere non ancora progettate nel dettaglio e senza avvisare il direttore de lavori, così esautorando quest'ultimo degli obblighi di garanzia (…).
È pertanto immune da qualsivoglia vizio la sentenza impugnata laddove ha ravvisato la colpa dell'imputato nell'aver questi acconsentito a che *** *** e lo *** *** operassero al di fuori e senza il controllo del direttore dei lavori, tra l'altro in un giorno non lavorativo, senza seguire le indicazioni progettuali, nonché in assenza di un piano di sicurezza, tenuto altresì conto che la possibilità del crollo era prevedibile e prevenibile alla luce dell'ordinaria diligenza (…)”.
Il committente era quindi a conoscenza che i lavori sarebbero stati eseguiti in giorno festivo e soprattutto in difformità al progetto, ciononostante aveva acconsentito senza nemmeno informare il direttore dei lavori. Ciò ha di fatti escluso il direttore dei lavori dal processo decisionale e di controllo, esonerandolo da ogni responsabilità. Il committente si è assunto direttamente gli obblighi di garanzia sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 90 del DLGS 81/2008.
I lavori sono stati eseguiti senza un piano di sicurezza, fuori dai giorni lavorativi, senza rispettare le indicazioni progettuali, e con rischi prevedibili ed evitabili con un'ordinaria esecuzione diligente.
La sicurezza nei cantieri non può mai essere considerata un onere secondario né una responsabilità da delegare. Il ruolo del committente non si limita alla firma di un contratto, ma implica una posizione di garanzia che impone vigilanza, scelte consapevoli e verifica effettiva delle condizioni di lavoro.
La sentenza della Corte di Cassazione n.11603/2025 è SCARICABILE in Allegato.

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