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Soppalco con aumento di volumetria interna: non basta la SCIA, serve il permesso

Se l'intervento edilizio comporta un aumento della volumetria interna e conseguentemente della superficie abitabile, ad esempio tramite la trasformazione di un soppalco, non basta la SCIA ma è necessario il permesso di costruire. La ristrutturazione edilizia pesante è infatti collegata al solo requisito dell'aumento volumetrico, anche se si configura 'dentro' l'edificio.

Il permesso di costruire è necessario non solo in caso di aumento di volumetria esterna dell'edificio ma anche se l'aumento è 'interno' ad esso: un soppalco che diventa 'abitabile' cioè perde la funzionalità di semplice sottotetto, quindi, configura un intervento di ristrutturazione 'pesante' da assentire con il titolo abilitativo pieno.

 

Il caso: soppalco con cambio d'uso e alterazione del prospetto

Lo ha sottolineato in un interessante sentenza - la n.35217/2025 - la Corte di Cassazione, che si occupa del caso di un intervento edilizio (in difformità dal permesso in sanatoria) inerente la realizzazione di un soppalco, con mutamento d'uso da sottotetto non abitabile a vano di uso domestico-residenziale, e alterazione del prospetto dell'edificio attraverso la creazione di finestre.

Per il ricorrente, non siamo in presenza di un ampliamento volumetrico e quindi si rientrerebbe nella ristrutturazione edilizia 'leggera', stante la realizzazione di un mero ripostiglio privo di accesso autonomo e oggetto di legittima SCIA in sanatoria.

Non è invece così per la Cassazione.

 

Ristrutturazione edilizia pesante e leggera: le differenze

La Corte suprema analizza a fondo i contenuti dell'art.10 lett.c) del dpr 380/2001 sulla ristrutturazione edilizia pesante, la quale richiede quale requisito essenziale (accanto a quello generale della persistenza di una traccia materiale e/o funzionale del preesistente edificio) che la creazione dell'organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente si connoti per un aumento di volumetria, la cui assenza declinerebbe, diversamente, l'intervento trasformativo in una ristrutturazione cd. leggera, assentibile con semplice SCIA.

 

Anche l'ampliamento interno porta alla ristrutturazione pesante

Tanto precisato, si osserva che la Corte suprema ha sempre individuato il requisito dell'aumento volumetrico non solo in un effettivo ed esteriore aumento della volumetria della struttura interessata, ma anche in una introduzione di una nuova volumetria interna atta a connotare la creazione del nuovo organismo edilizio. In tal senso si è osservato (Sez. 3, n. 48478 del 07/11/2013 Rv. 258352 - 01) che la costruzione abusiva, su un manufatto preesistente, di un solaio di interpiano e di una apertura per la realizzazione di un balcone, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di intervento volto a creare nuovi volumi abitativi, superfici utili e modifiche dei prospetti.

"Si tratta - evidenzia la Cassazione - di un indirizzo che, pur formulato sotto l'egida di precedenti formule descrittive della ristrutturazione richiedente il permesso di costruire, ben più rigorose di quella attuale che, per l'appunto, nei termini sopra specificati, lega la ristrutturazione "pesante" al solo essenziale requisito dell'aumento volumetrico (oltre che alla modifica di uso a date condizioni), in ogni caso individuava tale ultimo profilo volumetrico in termini per così dire più ampi della mera volumetria in aumento "esterna".

 

Soppalco interno con aumento volumetrico: è ristrutturazione pesante

Il senso della ristrutturazione, secondo i giudici, "tiene conto della capacità dell’aumento volumetrico, assieme agli altri interventi realizzati (in ossequio del resto al principio generale della valutazione unitaria dell’intervento edilizio) di incidere in maniera particolarmente impattante sulla creazione di un “organismo nuovo”: quale appare la creazione di un solaio intermedio (cd. soppalco) che, unito alla obiettiva abitabilità (i giudici hanno evidenziato la rilevante altezza, specie al colmo), e alla creazione di finestre, è tale da configurare un nuovo e distinto ambiente volumetrico abitabile, in luogo di un mero sottotetto".

A nulla vale l'obiezione della assenza di un superficie calpestabile minima a fini abitativi posto che, come noto, ai fini in esame rileva l'obiettiva utilizzabilità e destinazione ai fini residenziali, ancorchè non perfettamente in linea con requisiti di normazione secondaria che peraltro, come noto, non possono incidere sulle nozioni edilizie fondamentali di cui alla legislazione statale.

In definitiva: la semplice SCIA non basta, serve il permesso di costruire.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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