Condono edilizio e demolizioni: effetto solo con rilascio della sanatoria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1895/2026, conferma che la semplice domanda di condono edilizio non sospende l’ordine di demolizione derivante da sentenza irrevocabile. Solo il rilascio effettivo del condono può revocare l’ordine, mentre pratiche pendenti da anni non hanno effetto automatico.
Condono edilizio e ordine di demolizione
Può una domanda di condono edilizio interrompere automaticamente l’ordine di demolizione stabilito da una sentenza irrevocabile?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1895/2026 ha chiarito quali siano i limiti del condono e la sua possibilità di sospendere o revocare l’ordine di demolizione.
Nel caso concreto, il ricorrente si opponeva all’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua richiesta di annullamento o sospensione dell’ingiunzione a demolire tre costruzioni abusive. Le opere erano state oggetto di una sentenza passata in giudicato fin dal 1993, che aveva condannato il padre del ricorrente, e ordinato la demolizione dei manufatti, tre edifici di 130 mq ciascuno con verande di 20 mq.
La difesa sosteneva che le opere fossero sanabili in quanto erano state presentate delle istanze di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003 (Terzo Condono) già dal 2004, con versamento delle somme dovute e riconoscimento della congruità degli importi da parte del Comune. Secondo i proprietari l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere sospeso fino a quando la sanatoria non fosse stata formalmente concessa.
La Corte ha invece confermato quanto affermato dal Tribunale Siciliano, fornendo importanti chiarimenti sulla portata del condono edilizio in relazione alle ordinanze di demolizione.
Pagamento dell’oblazione e condono edilizio: l’ordine di demolizione resta valido
La Suprema Corte ha escluso che “(…) il legislatore abbia inteso comprendere l'estinzione della pena e la cessazione della sua esecuzione tra le conseguenze derivanti dall'ablazione interamente corrisposta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del condono edilizio fino alla sentenza definitiva (…). Su tali basi deve pervenirsi alla conclusione di negare che l'ablazione in questione da causa speciale di estinzione del reato possa degradare a causa estintiva della pena o della sua esecuzione, se corrisposta dopo intervenuto il giudicato irrevocabile, atteso che in tale ipotesi l'avvenuta sanatoria comporta la cessazione di alcuni soltanto degli effetti penai della condanna, essendosi esclusa la sua computabilità ai fini della recidiva e la valutabilità della stessa come precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena (…); ne consegue che il pagamento completo e nei termini della somma versata a titolo di ablazione per la definizione dell'illecito edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione che può essere revocato soltanto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria (…).”
Il pagamento dell’oblazione dopo il giudicato non estingue la pena né comporta automaticamente la caducazione dell’ordine di demolizione. Quindi l’ordine di demolizione resta valido e può essere revocato solo se viene effettivamente rilasciato un permesso in sanatoria.
Inoltre “nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di istanze di condono risalenti all'anno 2004, ad oltre cioè più di venti anni da oggi; se è vero che, come sostiene la ricorrente, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (…), è altrettanto vero che, nel caso di specie, la ricorrente non si è fatto carico di allegare alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che la domanda di condono sarebbe stata definita in tempi brevi posto che, come detto, sono trascorsi più di trenta anni tra la data di irrevocabilità della sentenza contenente l'ordine di demolizione e quella in cui il pubblico ministero le ha notificato l'ingiunzione a demolire e poco meno di ventuno anni dalla data in cui erano state presentate le istanze di condono; (…) costituisce un dato di fatto che la affermata sanabilità delle opere e l'assenza di motivi ostativi al rilascio dei titoli in sanatoria non si è tradotta nell'effettivo rilascio dei titoli stessi, essendo semmai illogica più l'inerzia del Comune che la decisione del Giudice che ne ha preso atto (…)”.
Nel caso concreto non sono stati forniti elementi concreti per ritenere imminente il rilascio del permesso di condono infatti le istanze risalivano al 2004 e la sentenza con l’ordine di demolizione era irrevocabile da oltre trent’anni. La dichiarata sanabilità delle opere e l’assenza di motivi ostativi non si sono tradotte nel rilascio effettivo dei titoli.
Il condono richiesto dopo che la sentenza è definitiva non ferma automaticamente l’ordine di demolizione e solo se il permesso in sanatoria viene effettivamente rilasciato può avere effetto. La semplice domanda di condono, anche con pagamento e attestazioni di sanabilità, non basta, soprattutto se la pratica resta aperta per anni senza conclusione.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, ordine di demolizione, permesso di costruire in sanatoria, oblazione edilizia, terzo condono edilizio, d.l. 269/2003, opere abusive.
FAQ TECNICHE
Che cos’è il condono edilizio?
È uno strumento normativo che permette di sanare opere realizzate senza permesso, previa domanda, pagamento dell’oblazione e rilascio del permesso in sanatoria da parte del Comune.
Il pagamento dell’oblazione sospende l’ordine di demolizione?
No. La Cassazione chiarisce che il pagamento integrale dell’oblazione dopo il giudicato non estingue la pena né determina la caducazione automatica dell’ordine di demolizione. L’effetto estintivo del condono opera entro i limiti fissati dal legislatore e non incide sull’esecuzione se manca il titolo in sanatoria.
Qual è la differenza tra domanda di condono e permesso in sanatoria rilasciato?
La domanda è un atto di parte che avvia il procedimento amministrativo. Il permesso in sanatoria è il provvedimento conclusivo dell’amministrazione. Solo quest’ultimo può legittimare la revoca dell’ordine di demolizione. La mera pendenza della pratica, anche pluriennale, non produce effetti sospensivi automatici.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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