Terzo condono edilizio in zona vincolata: ok alla sanatoria straordinaria per abusi formali o minori
Alla luce delle coordinate applicative del terzo condono edilizio, solo determinate tipologie di interventi, cioè gli abusi formali o minori, risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
Rispetto ai primi due condoni, quelli del 1985 e del 1994, il perimetro del Terzo condono edilizio (DL 269/2003), che oggi va per la maggiore, si è particolarmente ristretto soprattutto in zona vincolata.
Quali sono, quindi, le opere che possono prendere la sanatoria straordinaria in queste particolari situazioni? Come si può ottenere il condono?
Il condono edilizio del contendere: non sono piccoli abusi...
Lo spiega il Tar Latina nella sentenza 196 dello scorso 11 marzo, che deve dirimere il caso relativo al respingimento di un'istanza di sanatoria inerente una “costruzione di un fabbricato con solo piano terra, adibito a civile abitazione, composto da tre ambienti, completamente ultimato compreso impianto idraulico ed elettrico” ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (convertito in legge dalla l. 326/2003).
In realtà il comune aveva espresso parere favorevole al rilascio del permesso in sanatoria, ma nelle more del procedimento era sopraggiunto il parere negativo della Soprintendenza sull’autorizzazione ai sensi dell’art. 146, comma 7, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto le opere da sanare non rientravano tra le tipologie 4, 5 e 6 della L. 326/2003 per le quali era consentita la sanatoria in zone vincolate e comunque erano manufatti in contrasto con il contesto architettonico, ambientale e paesaggistico dell’area vincolata per la particolare valenza architettonica della stessa.
Insomma, non si trattava affatto di 'piccoli' abusi...
Il terzo condono edilizio è più ristretto dei due precedenti
Il Tar Latina conferma la decisione della Soprintendenza, respingendo il ricorso, e partendo dal presupposto che l'istanza di condono in relazione alla quale è stata adottata la determinazione negativa impugnata è stata presentata in base al regime del c.d. “terzo condono” disciplinato dall’art. 32 del decreto-legge 269/2003 (convertito in legge dalla L.326/2003) che ha fissato limiti più stringenti rispetto ai precedenti “primo e secondo condono”, di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994.
Terzo condono edilizio: solo abusi minori in zona vincolata
In particolare, alla luce delle coordinate applicative del c.d. “terzo condono”, come attuato, in sede regionale, con la L.R. 8 novembre 2004, n. 12, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali o minori – risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
Infatti, in virtù dell'art. 32, commi 26 e 27, del DL 269/2003 e degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del d.l. 269/2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità.
Terzo condono edilizio off limits in zona vincolata per l'opera destinata ad abitazione
In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria straordinaria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
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Zone vincolate: quali sono le opere 'sanabili' e a quali condizioni?
Il Tar va ancor più nello specifico, sotolineando che le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- c) si tratti di opere minori senza aumento di volume o superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
- d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Nuova costruzione: niente terzo condono in zona vincolata
Nel caso di specie, l'illecito rientra nella tipologia abusiva n. 1, poiché trattandosi di “un fabbricato con solo piano terra, adibito a civile abitazione, composto da tre ambienti, completamente ultimato compreso impianto idraulico ed elettrico”, esso va qualificato come “abuso maggiore” essendo una nuova costruzione.
Essendo pacifico che sia stato realizzato su una zona vincolata, ne discende che tale abuso - proprio perché “maggiore” ed incidente su area vincolata - non può essere condonato in ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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